ISSN 2039-1676


01 giugno 2011 |

"Reati sismici" e permanenza

Nota a Cass. pen., Sez. III, 17.2.2011 (dep. 4.5.2011), n. 17217, Pres. Gentile, Rel. Fiale

1. La sentenza che si segnala merita attenzione perché, nonostante abbia ritenuto che la questione della natura istantanea o permanente dei reati contestati (connessa al termine di scadenza della prescrizione) non assumesse rilievo nel caso concreto, la Corte ha tuttavia còlto l’occasione per tentare di razionalizzare e sistematizzare la problematica della permanenza di alcuni “reati sismici”. In estrema sintesi, ecco le qualificazioni:
 
- esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso: permanente (punto 2), condivisibile
 
- costruzione in violazione delle norme tecniche: permanente (punto 3) , condivisibile
 
- direzione dei lavori in assenza di qualifica: permanente (punto 4), condivisibile
 
- omessa denuncia di inizio dei lavori e omessa presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, permanente (punto 5), ma opinabile
 
- inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione, permanente punto 6), ma opinabile
 
2. In particolare, in ordine reato di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001 (“esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso”), la Corte ha affermato la natura permanente della fattispecie, precisando che «la permanenza cessa con il totale esaurimento dell’attività illecita, cioè o con la totale sospensione dei lavori, sia essa volontaria […] o dovuta a procedimento autoritativo, ovvero con l’ultimazione dell’opera nel suo complesso, compresi i lavori di rifinitura interni ed esterni».
 
Si tratta di una soluzione condivisibile, posto che la fattispecie incriminatrice punisce proprio la stessa attività di esecuzione dei lavori in difformità o assenza del permesso, dovendosi tuttavia precisare che, a rigore, nella prima ipotesi di esecuzione in difformità del permesso, l’illecito dovrebbe cessare quando viene ultimata la parte dei lavori in difformità, anche se poi restano da eseguire ulteriori lavori conformi.
 
3. Anche riguardo al reato di cui agli artt. 83 e 95, d.P.R. n. 380/2001 (“costruzione in violazione delle norme tecniche”), la Corte ha affermato la natura permanente.
 
Anche questa soluzione è nella sostanza da condividere. Nonostante infatti la diversa formulazione di questa fattispecie, che invece di fare riferimento all’esecuzione dei lavori, si riferisce alle costruzioni disciplinate da specifiche norme tecniche, coerenza sistematica impone che anch’essa sia interpretata nei termini della permanenza, essendo nelle intenzioni del legislatore colpire la stessa attività di costruzione difforme dalle regole edilizie. D’altra parte, anche in questa ipotesi sarebbe opportuno precisare che la permanenza non ha termine con l’ultimazione definitiva o la definitiva cessazione dei lavori di costruzione del manufatto, quanto piuttosto con la realizzazione della parte che viola le norme tecniche.
 
4. La Corte qualifica come permanente anche il reato previsto dagli artt. 94, comma 4, e  95 del d.P.R. n. 380/2001, che punisce l’inottemperanza alla disposizione secondo la quale “i lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze”: «la ratio legis – afferma la Corte – è rivolta ad evitare che – in considerazione della particolare delicatezza dell’edificazione in territori soggetti al fenomeno sismico […] – la realizzazione di interventi edilizi venga affidata a soggetti sprovvisti delle necessarie competenze tecnico-scientifiche, sicché (come emerge ad evidenza, del resto, dallo stesso dato letterale della norma) il reato perdura oltre l’inizio della costruzione e per tutto lo svolgimento dell’attività costruttiva».
 
In buona sostanza, essendo l’intera esecuzione dei lavori da svolgere sotto la direzione di un soggetto qualificato, la direzione di tale esecuzione da parte di un soggetto privo della qualifica è un reato che permane finché perdura l’esecuzione.
 
5. La Corte passa poi ad esaminare la natura della contravvenzione di cui all’art. 93, comma 1, e 95 d.P.R. n. 380/2001 (omessa denuncia di inizio dei lavori e omessa presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche). Registrata l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale, la Corte aderisce all’orientamento minoritario che afferma la natura permanente del reato, affermando che «permane sino a quando chi intraprende un lavoro edile in zona sismica non presenta la prescritta denuncia […] il dovere di agire imposto dall’art. 93 perdura nel tempo anche dopo l’inizio dei lavori».
 
D’altra parte si tratta di un’interpretazione che non può essere accolta. Seguendo infatti il ragionamento della Corte ogni reato omissivo proprio finirebbe per essere un reato permanente visto che sempre si potrebbe affermare la permanenza del dovere di agire al di là della scadenza del termine. Tuttavia, si deve ritenere che un reato omissivo proprio è permanente soltanto quando la situazione tipica che attualizza l’obbligo è suscettibile di permanenza, profilo assente nel caso in esame visto che ciò che attualizza l’obbligo è un comportamento istantaneo consistente nell’inizio dei lavori.
 
6. Infine, la Corte qualifica come permanente anche la contravvenzione punita dall’art. 94, comma 1, e 95, d.P.R. n. 380/2001 (inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione), precisando che essa «permane sino a quando chi intraprende un lavoro edile in zona sismica termina il lavoro ovvero ottiene la relativa autorizzazione», e ciò perché «l’autorizzazione non svolge unicamente il ruolo di rimozione di un ostacolo all’esercizio della facoltà di edificazione, ma è soprattutto rivolta a controllare la realizzabilità dell’edificazione medesima nel rispetto della normativa vigente; consegue a ciò che l’esigenza di controllo non cessa con la scadenza del termine fissato per la richiesta ma prosegue anche successivamente a tale momento».
 
Tuttavia anche questa soluzione non è condivisibile, in quanto, ciò che questa fattispecie punisce è un comportamento attivo a carattere istantaneo (l’inizio dell’esecuzione) in assenza di un presupposto (l’autorizzazione) che senza dubbio dura nel tempo, ma la permanenza di un solo elemento costitutivo non è sufficiente a determinare la permanenza dell’intera fattispecie, che invece deve riguardare tutti gli elementi costitutivi, a cominciare soprattutto dalla condotta che nel caso di specie è istantanea o avente una durata minima.
 
7) Una nota finale. La Corte ritiene che la questione della natura dei reati sismici contestati sia irrilevante nel caso concreto, «non essendo dimostrato che i lavori edilizi in oggetto abbiano avuto “inizio” in data anteriore all’entrata in vigore (coincidente con l’8 dicembre 2005) della legge n. 251/2005. Solo se la circostanza siffatta fosse stata provata – continua la Corte –, potrebbe applicarsi – nell’ipotesi in cui si ritenessero istantanee le contravvenzioni di cui agli artt. 93 e 94, 1° comma, del T.U. n. 380/2001 – il più breve termine prescrizionale massimo di anni tre previsto dalla normativa anteriore per le contravvenzioni punite con la sola ammenda»
 
Tuttavia, a me pare si tratti di una affermazione non del tutto corretta. A ben vedere, la questione dell’inizio dell’esecuzione non rileva, in quanto la Corte ha già optato per la natura permanente. Tuttavia, se si optasse per la natura istantanea, non solo sarebbe necessario stabilire se la condotta è stata realizzata prima o dopo la riforma della prescrizione, ma, in assenza dell’accertamento dell’inizio dell’esecuzione, si dovrebbe decidere in dubio pro reo e quindi applicare il regime più favorevole previsto dalla normativa anteriore.