ISSN 2039-1676


09 novembre 2011 |

L'incidenza sul carico urbanistico come sintomo del periculum in mora per i reati edilizi

Nota a Cass. Pen., Sez. III, 22.09.2011 (dep. 5.10.2011), Pres. Squassoni, Est. Ramacci, n. 36104

Secondo la sentenza in allegato, può costituire periculum in mora idoneo a giustificare il sequestro preventivo di parte di un immobile costruita abusivamente, la creazione, in assenza di permesso di costruire, di nuovi vani abitabili ampliativi di un edificio, poiché tale intervento abusivo, alterando la consistenza originaria del manufatto per volumetria, destinazione e possibile abitabilità, è idoneo ad incidere sul c.d. “carico urbanistico”, ossia sulle esigenze urbanistiche primarie e secondarie valutate dalla P.A. in sede di pianificazione territoriale, determinando, quindi, un aggravamento delle conseguenze dannose del reato.
 
Questo il fatto oggetto di giudizio: il P.M. propone ricorso per Cassazione avverso provvedimento di revoca, emesso dal Tribunale di Firenze in funzione di Giudice del Riesame, di ordinanza di sequestro preventivo di due nuovi vani abitabili e di sopraelevazione di un vano scala, ampliativi di un immobile già esistente e realizzati in assenza di permesso di costruire. L'intervento abusivo era realizzato in zona nella quale non era consentito alcun aumento di volumetria e determinava il superamento delle altezze massime consentite. Sull'intervento realizzato si era, per altro, già pronunciata la pubblica amministrazione competente, respingendo i progetti di ampliamento sottopostole per l'approvazione. Il Tribunale del Riesame, tuttavia, ad avviso della Procura ricorrente, non motivava adeguatamente il proprio provvedimento di revoca, non esponendo chiaramente, in particolare, le ragioni per le quali aveva ritenuto necessario discostarsi dalle valutazioni in merito alla sussistenza del periculum in mora compiute dal G.i.p. emittente il provvedimento cautelare. La Cassazione, in accoglimento del ricorso, annulla con rinvio il provvedimento impugnato, ritenendo che il G.i.p. avesse correttamente dato conto, nel solo della precedente giurisprudenza di legittimità, del ricorrere, nel caso di specie, di tutti i presupposti per l'applicazione del sequestro preventivo.
 
Le esigenze cautelari idonee a giustificare il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., sono il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o portare a conseguenze ulteriori il reato commesso ovvero agevolare la commissione di reati ulteriori.
 
Con riferimento ai reati permanenti, nel novero dei quali deve essere inserita la contravvenzione di costruzione in assenza di permesso di costruire (art. 44 c.1 lett. c) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), è pacifico che possa essere disposto il sequestro del bene oggetto del reato dal momento in cui inizia la consumazione del reato, quindi, nel caso di specie, dal momento nel quale inizia la costruzione abusiva, fino al momento di cessazione della permanenza, ossia, per i reati edilizi, dal momento in cui l'opera abusiva è compiutamente realizzata. Scopo del sequestro preventivo di un immobile abusivo in costruzione è, quindi, evitare, che possano essere aggravate le conseguenze del delitto già commesso con l'inizio dei lavori di edificazione dell'immobile abusivo.
 
Come già autorevolmente affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite nel 2003 (Cass. Pen., Sez. Unite, 29 gennaio 2003, n. 12878, disponibile in DeJure), la compiuta realizzazione di un intervento immobiliare in assenza di permesso di costruire non esclude il pericolo che il reato commesso determini conseguenze ulteriori idonee a giustificare l'applicazione della misura cautelare reale. È necessario, tuttavia, in tale ipotesi, valutare in termini stringenti se sussista, in concreto, tale pericolo ed, in caso, positivo, dare adeguata motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari. Infatti “l'utilizzazione dell'immobile costruito in violazione degli strumenti urbanistici vigenti non modifica il perfezionamento del reato già avvenuto e nulla aggiunge alla lesione del bene formalmente tutelato, che è quello del previo controllo pubblico sulle trasformazioni del territorio, ma sicuramente aggrava e prolunga la lesione dell'equilibrio urbanistico del territorio che è il valore sostanziale al quale è finalizzato il controllo pubblico sulle trasformazioni del territorio” (Cass. Pen., Sez. Unite, 29 gennaio 2003, n. 12878).
 
Se, quindi, l'immobile abusivo è già stato realizzato, dovrà valutarsi, per escludere o affermare la sussistenza di esigenze cautelari reali, come la libera disponibilità di tale bene incida sul c.d. carico urbanistico. La nozione di carico urbanistico, non definita dal legislatore, è di centrale importanza per la pianificazione del governo del territorio comunale, provinciale e regionale. Come spiega la sentenza annotata, lo sviluppo equilibrato degli insediamenti urbani non solo è la ragione prima per la quale vengono elaborati i Piani di Governo del Territorio, ma spiega anche il motivo per il quale il rilascio del permesso di costruire per nuove costruzioni impattanti sul territorio stesso è subordinato al pagamento di contributi di urbanizzazione (artt. 17 ss. T.U. Ed.). Accanto ai c.d. insediamenti primari (immobili ad uso residenziale, uffici, negozi etc.) è necessario, infatti, che regioni ed enti locali pianifichino la costruzione di insediamenti secondari (es. parchi, scuole, farmacie, servizi etc.) al fine di consentire una crescita del territorio rispondente al bisogno dei cittadini. La costruzione di immobili abusivi può impattare sul c.d. carico urbanistico poiché può ledere tale equilibrio.
 
Per giustificare, tuttavia, l'applicazione del sequestro preventivo è indispensabile che, nel merito, l'autorità giudiziaria riscontri una concreta ed attuale violazione del carico urbanistico (sul punto Cass. Pen., Sez. IV, 4 febbraio 2008, n. 21734, in DeJure). Di conseguenza, dovrà darsi adeguata motivazione di come l'uso dell'immobile abusivo alteri il carico urbanistico (Cass. Pen., Sez. II, 23 aprile 2010 n. 17170 in DeJure), alla luce di una valutazione complessiva dell'edificio risultante dalla costruzione abusiva (cfr. Cass. Pen., Sez. II, 30 aprile 2009, n. 28479; Cass. Pen., Sez. II, 2 aprile 2008, n. 18899 in DeJure).
 
La sentenza annotata precisa, altresì come l'accertamento della sussistenza del pericolo concreto di alterazione del carico urbanistico debba essere compiuta valutando sia l'aspetto strutturale che quello funzionale dell'opera, al fine di apprezzare come l'intervento abusivo abbia alterato la consistenza originaria e sostanziale di un immobile per volumetria, destinazione o effettiva utilizzazione.