ISSN 2039-1676


23 maggio 2019 |

Le Sezioni unite sull'irrilevanza penale del falso in assegno bancario non trasferibile

Cass., Sez. Un., sent. 19 luglio 2018 (dep. 10 settembre 2018), n. 40256, Pres. Carcano, Rel. Piccialli, ric. Felughi

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1. Con la sentenza n. 40256 del 19 luglio 2018 la Suprema Corte a Sezioni Unite si è pronunciata sul contrasto giurisprudenziale, insorto a seguito della novella legislativa apportata dal d. lgs. 7/2016, circa la persistente rilevanza penale del falso in assegno bancario non trasferibile, concludendo per l’intervenuta depenalizzazione.

La questione era stata rimessa alle Sezioni Unite dalla seconda sezione penale, con ordinanza del 7 marzo 2016, al fine di dirimere il conflitto interpretativo relativo all’abrogazione dell’ipotesi di falsificazione di assegno bancario non trasferibile, su cui verteva l’unico motivo di ricorso addotto da un imputato a seguito di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., anche per il reato in questione[1].

In particolare, il quesito di diritto era stato formulato nei termini che seguono: «se la falsità commessa sull'assegno bancario, munito della clausola di non trasferibilità, rientri nella fattispecie di cui all'art. 485 cod. pen., abrogato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 1, comma 1, lett. a) e trasformato in illecito civile, ovvero configuri il reato di falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito previsto dall'art. 491 cod. pen., come riformulato dal medesimo D.Lgs. n. 7 del 2016».

 

2. La Suprema Corte ha affrontato la questione ricostruendo, innanzitutto, i due orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità consolidatisi successivamente all’intervento legislativo del 2016[2] che aveva abrogato l’art. 485 c.p. («falsità in scrittura privata»), nel cui ambito la condotta di falsificazione dell’assegno era tradizionalmente ricondotta.

 

3. Il primo orientamento – sostenuto dalla quinta sezione[3] in continuità rispetto alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 4/1971, ric. Guarracino – affermava l’irrilevanza penale della falsificazione di assegno bancario non trasferibile, potendosi applicare l’art. 491 c.p. («falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito») solamente alle condotte falsificatorie aventi ad oggetto titoli di credito trasferibili.

A questo punto, appare opportuna una breve digressione circa il contenuto della risalente decisione delle Sezioni Unite testé citata, al fine di meglio illustrare il rapporto tra gli articoli 485 e 491 c.p.

Ferma la natura di scrittura privata dell’assegno bancario, tale da giustificare la punibilità della falsificazione di esso ai sensi dell’ormai abrogato art. 485 c.p., il legislatore ha previsto all’art. 491 c.p. un’equiparazione quoad poenam al falso in atto pubblico per le condotte che avessero ad oggetto gli assegni liberamente trasferibili, data la maggiore pericolosità connessa all’ampia circolazione di tale tipologia di titoli di credito.

A dirimere la controversia interpretativa circa il regime penalistico del falso in assegno non trasferibile (di per sé suscettibile di circolazione meno ampia rispetto ai titoli ‘liberi’) sono intervenute nel 1971 le Sezioni Unite, che avevano ricondotto la maggior tutela accordata dalla clausola equiparativa non tanto alla natura giuridica dell’assegno, quanto piuttosto a «quegli aspetti del regime di circolazione propri del titolo al portatore o trasmissibili per girata, che per certe caratteristiche comuni determinano, rispetto al regime di circolazione dei titoli nominativi, quel più frequente pericolo di falsificazione che giustifica la più rigorosa tutela penale»[4].

Di conseguenza, nella pronuncia n. 4/71, la Suprema Corte aveva sostenuto che la clausola di non trasferibilità del titolo, che ne delimita in concreto la circolazione, inibendo del tutto la trasmissibilità per girata[5], facesse giocoforza venir meno il fondamento dell’equiparazione quoad poenam operata dall’art 491 c.p. tra titoli di credito ed atti pubblici.

A valle dell’abrogazione dell’art. 485 c.p. (da parte del d. lgs. n. 7/2016), la quinta sezione, in continuità con il ricordato insegnamento delle Sezioni Unite, ha quindi ritenuto non più punibile la condotta falsificatoria posta in essere su assegni ‘liberi’, essendo quest’ultima rilevante ai soli sensi dell’art. 485 c.p. e non già del (tuttora vigente) art. 491 c.p.[6].

 

4. Ad opposta conclusione giunge, invece, l’interpretazione fatta propria dalla seconda sezione[7], cui si conforma l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite del caso de quo: il falso in assegno bancario non trasferibile sarebbe, secondo tale orientamento, tuttora penalmente rilevante ai sensi dell’art. 491 c.p., pur essendo medio tempore intervenuta l’abrogazione dell’art. 485 c.p.

A sostegno di tale indirizzo interpretativo si adduce, innanzitutto, la mancata menzione nella lettera del novellato art. 491 c.p. delle girate da intendersi come ‘rilevanti’ ai sensi della disposizione incriminatrice in discorso: pertanto, parrebbe potersi ricondurre al campo applicativo della medesima qualsiasi assegno, a prescindere dalle relative modalità di circolazione.

Una tale lettura, nel senso dell’irrilevanza della modalità di circolazione, troverebbe inoltre conforto nei lavori preparatori del d. lgs. n. 7/16, ove «non si rinviene traccia (…) della volontà di depenalizzare di fatto la maggior parte dei più gravi falsi in assegni»[8], considerata l’obbligatorietà (ai sensi della l. 214/11) dell’apposizione della clausola di non trasferibilità ai titoli di importo superiore ad € 1.000.

Al contrario, qualora si seguisse l’opposta linea interpretativa, si concluderebbe nel senso della punibilità del solo falso in titolo di credito privo di limitazioni nella circolazione escludendosi, invece, la rilevanza penale del falso in assegno non trasferibile. Muovendo da tale scenario, la seconda sezione formula un’osservazione di primo acchito tesa a mostrare il paradosso cui porterebbe la tesi contrastata e tuttavia ‘accattivante’ (sul piano politico-criminale): data la ricordata soglia introdotta dalla normativa antiriciclaggio, seguendo l’insegnamento della quinta sezione si finirebbe per attribuire un disvalore penalmente significativo al solo falso su titoli di credito per importi inferiori a mille euro, configurandosi invece un mero illecito civile per il falso in assegni di valore superiore, dovendo questi ultimi necessariamente essere non trasferibili[9].

Con questa – invero suggestiva – considerazione, unitamente agli altri argomenti sopra menzionati, la seconda sezione si contrappone quindi all’orientamento sostenuto dalla quinta sezione, concludendo nel senso dell’irrilevanza dell’apposizione della clausola di non trasferibilità ai fini dell’applicabilità dell’art. 491 c.p.

 

5. Terminata l’esposizione dei due contrapposti orientamenti, le Sezioni Unite prendono netta posizione a favore del primo.

Innanzitutto viene ricostruito il quadro normativo di riferimento, attraverso le lenti della legge delega n. 67/14, da cui è scaturito il d. lgs. n. 7/16[10]. L’intervento riformatore si è chiaramente mosso nel senso dell’abrogazione di alcune fattispecie, abrogazione a seguito della quale sono state modificate, per «ragioni di coordinamento formale e di rispetto del principio di tassatività e determinatezza»[11], altre disposizioni del codice penale che ad esse facevano riferimento e sono state introdotte corrispondenti ipotesi di illecito civile.

La Suprema Corte analizza, quindi, la rinnovata fattispecie di cui all’art. 491 c.p., prendendo posizione circa la natura della medesima. A valle dell’abrogazione dell’art. 485 c.p., il dibattito in precedenza conclusosi con l’attribuzione della veste di circostanza aggravante all’art. 491 c.p. sarebbe da rimeditare, dovendosi ora qualificare quest’ultima disposizione come fattispecie autonoma[12].

 

6. Premesso tale inquadramento, le Sezioni Unite procedono ad affrontare la questione di diritto muovendo dall’ulteriore profilo relativo all’apposizione della clausola di non trasferibilità, obbligatoria per gli assegni aventi un importo superiore ai mille euro. Tale regime si è tradotto nel tempo in una sorta di ‘automatismo’, per cui le banche rilasciano assegni già contenenti la clausola in discorso, salva espressa richiesta del cliente di voler ricevere titoli in forma libera, ossia privi della clausola prestampata.

Muovendo da quest’ultimo elemento fattuale, la Suprema Corte giunge a ritenere la clausola di non trasferibilità «elemento inevitabile degli assegni che posseggano sostanziale riscontro economico», essendo la stessa clausola «quasi inevitabile» anche per gli assegni di importo inferiore ai mille euro, data la necessità di una apposita richiesta per il rilascio di assegni in forma libera[13].

 

7. Di conseguenza, secondo il ragionamento sviluppato in sentenza, sarebbe mutato lo stesso scopo della clausola: non più indice di sicurezza di pagamento al prenditore, quanto piuttosto ostacolo alla libera circolazione. Così inquadrata la clausola di non trasferibilità, viene sviluppato un tratto argomentativo sul concetto di libera circolazione, eretta a discrimine dall’orientamento adottato dalla quinta sezione sulla scorta dell’insegnamento delle Sezioni Unite Guarracino: anche a fronte della diversa finalità acquisita dalla clausola di non trasferibilità, effetto della sua apposizione rimane un forte limite alla circolazione dell’assegno. Appare perciò ancora condivisibile il ragionamento secondo cui «la clausola di non trasferibilità modifica ‘in concreto’ il regime della circolazione del titolo, così facendo venire meno il requisito della maggiore esposizione al pericolo della falsificazione che giustifica la più rigorosa tutela penale»[14].

Essendo la ratio dell’art. 491 c.p. da individuarsi, ora come allora, nella maggior tutela penale corrispondente al più elevato rischio di falsificazione dei titoli liberamente trasferibili, la Suprema Corte conclude per la necessità di ricondurre la condotta falsificatoria degli assegni non trasferibili nell’alveo dell’art. 485 c.p., ormai abrogato, anziché dell’art. 491 c.p. In breve: nessun mutamento apportato dalla novella legislativa del 2016 sembrerebbe tale da suggerire una rivisitazione del principio espresso dalle Sezioni Unite Guarracino, ritenuto quindi tuttora valido.

 

8. Terminata l’esposizione a supporto dell’orientamento prescelto, la Suprema Corte prosegue nel proprio iter motivazionale contrapponendosi al più suggestivo degli argomenti dell’opposto filone interpretativo, ossia quello – già menzionato – secondo cui si giungerebbe a paradossali conseguenze politico-criminali attribuendo rilevanza penale alle sole falsificazioni degli assegni di importo inferiore ai mille euro, di per sé liberamente trasferibili.

A tal proposito, sono articolati due diversi contro-argomenti. Da una parte, sul piano quantitativo, l’automaticità dell’apposizione della clausola da parte delle banche porta nei fatti a configurare come non trasferibili tutti gli assegni indipendentemente dal loro valore, salvo specifiche indicazioni contrarie dei clienti. Dall’altra, sul piano interpretativo, la ratio dell’art. 491 c.p. rimane insensibile al valore dell’assegno, ma riguarda soltanto il regime di circolazione del medesimo, sicché risulta irrilevante il limite individuato dalla normativa antiriciclaggio per l’apposizione della clausola.

Sempre sul piano della confutazione dei principali argomenti della seconda sezione, la Cassazione riunita ribadisce la concreta attualità dei principi espressi dalle Sezioni Unite Guarracino, non essendo mutata neppure in conseguenza della novella del 2016 la ratio della normativa in materia. L’art. 491 c.p., nella vigente formulazione così come precedentemente, non è infatti volto a tutelare la circolazione intra-bancaria, quanto piuttosto la fede pubblica e l’affidamento riposto dal pubblico nella genuinità dei titoli di credito.

 

9. Da segnalare infine l’ampia riflessione sul percorso di arretramento dello ius terribile, svolta dalle Sezioni Unite, che ribadiscono l’esigenza ricondurre il diritto penale alla sua originaria funzione di extrema ratio del sistema sanzionatorio, facendo invece ricorso alla sanzione pecuniaria civile, cui deve essere riconosciuta una idonea capacità general-preventiva.

 

10. Conclude le argomentazioni sopra riportate l’enunciazione del seguente principio di diritto: «La falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità configura la fattispecie di cui all'art. 485 cod. pen, abrogato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 1, comma 1, lett. a), e trasformato in illecito civile.

Rimane, invece, la persistente rilevanza penale degli assegni trasmissibili mediante girata, senza che ciò determini alcuna ingiustificata disparità di trattamento, in ragione della rilevata peculiarità della odierna disciplina sulla clausola di trasmissibilità degli assegni, qualificata da particolari limiti quantitativi e dalla soddisfazione di specifiche ragioni dell'emittente, tali da rendere non irragionevole la scelta del legislatore di conservarne la rilevanza penale»[15].

 

* * *

 

11. La sentenza in commento pare destinata a concludere il dibattito circa il rapporto tra gli artt. 485 e 491 c.p. con riguardo ai profili di punibilità del falso in assegno bancario, avallando la volontà legislativa di privare di rilevanza penale le condotte falsificatorie aventi ad oggetto titoli muniti della clausola di non trasferibilità.

All’orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite del 2018 si sono, invero, pacificamente accodate le (non ancora numerose) successive pronunce in materia. In particolar modo, la sentenza n. 43795/2018 della sezione feriale della Suprema Corte, emessa quando ancora non erano state rese note le motivazioni della pronuncia in commento – se non attraverso un’informazione provvisoria – ricostruisce ancora una volta i diversi orientamenti, per poi concludere nel senso della depenalizzazione dell’art. 485 c.p. ad opera del d. lgs. 7/16 e della successiva sopraggiunta irrilevanza penale del falso in assegno bancario non trasferibile, non essendo ad esso applicabile la tutela penale rafforzata dell’art. 491 c.p.

Molto più sinteticamente, la successiva decisione n. 6535/2018 della quinta sezione ribadisce l’irrilevanza penale della condotta falsificatoria su assegno non trasferibile limitandosi a richiamare seccamente l’insegnamento delle Sezioni Unite Felughi e delle precedenti Sezioni Unite Guarracino.

 

12. A fronte di queste prime pronunce in materia, interessante sarà osservare come la seconda sezione della Suprema Corte recepirà l’insegnamento delle ultime Sezioni Unite. Infatti, il più suggestivo degli argomenti del filone ermeneutico contrario – id est la già menzionata incongruenza politico-criminale tra il rilievo penalistico del falso in assegno bancario trasferibile e l’irrilevanza del falso in assegno bancario non trasferibile – non sembra trovare una forte ed efficace confutazione da parte delle Sezioni Unite in re Felughi.

Sul punto, come già detto, le Sezioni Unite adoperano una duplice argomentazione: la prima, oggettivo-fattuale, incentrata sull’attuale ‘automatismo’ della clausola di non trasferibilità, tale da rendere la maggior parte degli assegni non trasferibili ab origine; la seconda, sistematica, in virtù della quale la ratio dell’art. 491 c.p. sarebbe da individuarsi nelle modalità di circolazione del titolo di credito e al connesso pericolo di falsificazione[16].

I due argomenti, pur condivisibili sul piano teorico, potrebbero non essere dirimenti qualora si passasse ad esaminare i loro risvolti concreti. Infatti, per quanto poco utilizzati possano essere gli assegni liberamente trasferibili, ciò non pare possa superare del tutto la denunciata incongruenza politico-criminale, sebbene la stessa abbia portata ridotta pratici sul piano concreto. D’altronde, pur rimanendo fedeli alla tradizionale concezione che vede nell’art. 491 c.p. un baluardo di protezione a fronte di un maggior rischio di falsificazione degli assegni liberamente trasferibili, andrebbe rivisitata l’analisi dell’effettiva pericolosità alla luce dell’obbligatoria apposizione della clausola di non trasferibilità per gli assegni di importo superiore ai mille euro[17].

 

13. Ad ogni modo, dirimente appare la lettera dell’art. 491 c.p. che qualifica espressamente quali titoli di credito oggetto del presidio penalistico quelli trasmissibili tramite girata[18]. A fronte di tale dato, nonché del consolidato insegnamento delle Sezioni Unite Guarracino circa la ratio dell’art. 491 c.p., si può senza sforzo concordare sulla sopravvenuta irrilevanza penale del falso in assegno bancario non trasferibile, ma ciò non vale di certo a superare la discrasia sistematica connessa alla persistente rilevanza penale del falso in assegno bancario trasferibile, per quanto rara e residuale verrebbe nei fatti ad essere la configurazione di tale ultima ipotesi di reato. Con ciò – si badi – non si intende criticare la conclusione raggiunta dalle Sezioni Unite Felughi, quanto piuttosto suggerire una riflessione sull’opportunità di introdurre una ipotesi di illecito civile anche per la condotta falsificatoria avente ad oggetto gli assegni privi della clausola di non trasferibilità[19].

 


[1] Sull’ordinanza di rimessione, unitamente ad un’approfondita ricostruzione del conflitto interpretativo alla base del richiesto intervento delle Sezioni Unite, E. Birritteri, Rimessa alle sezioni unite la questione della rilevanza penale del falso in assegno bancario "non trasferibile”, su questa Rivista, 6 (2018), pp. 278 e ss.

[2] Basti qui ricordare che l’art. 1 del d. lgs. n. 7/16 determinava l’abrogazione dell’art. 485 c.p., mentre l’art. 2 del medesimo decreto interveniva sull’art. 491 c.p., riformulandolo nella rubrica e nel corpo al fine di recepire l’abrogazione dell’art. 485 c.p., a cui vi era espresso riferimento nella versione originaria, così preservando la coerenza del sistema.

Parallelamente, l’articolo 4 del d. lgs. n. 7/16, rubricato «illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie», introduceva una nuova ipotesi di illecito civile in luogo dell’abrogata fattispecie penale di cui all’all’art. 485 c.p., espressamente statuendo che «soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila […] chi, senza essere concorso nella falsità, facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno» (art. 4, c. 4, lett. d).

Si osservi che, rispetto alla formulazione dell’art. 485 c.p., nella nuova fattispecie depenalizzata è venuto meno il riferimento «al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio». La Relazione Illustrativa del d. lgs. n. 7/16 argomenta circa questa differenza, essendo la stessa stata oggetto di una specifica osservazione (poi non accolta) della Commissione Giustizia del Senato. In particolare, la Relazione motiva il mancato inserimento nei seguenti termini: «il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio qualifica oggi, in senso specifico, il dolo nei delitti di falsità materiale in scrittura privata, con una funzione chiaramente di selezione restrittiva dell’area del penalmente rilevante. Una volta che si opera l’abrogazione di tali reati, con la previsione di adeguate sanzioni civili, non v’è alcuna ragione di precisare che l’illecito sussiste pur quando il soggetto agisca con la finalità di vantaggio per sé o per altri, dal momento che tale finalità, ove ricorrente, è elemento aggiuntivo di una condotta che di per sé dà luogo già a illiceità civile».

[3] Tra le altre, si vedano: Cass. Pen., Sez. V, n. 32972/2017, Cass. Pen., Sez. V, n. 11999/2017, Cass. Pen., Sez. V, n. 52524/2016, Cass. Pen., Sez. V, n. 52218/2016, Cass. Pen., Sez. V, n. 3422/2016.

[4] SS. UU. n. 4/1971, pag. 5.

[5] Per completezza su questo aspetto, si osservi che un passaggio della sentenza n. 4/71 è dedicato possibilità di vedere nella girata al banchiere per l’incasso una deroga alla limitata circolazione del titolo. La questione è presto risolta alla luce della natura tecnica di tale girata, che si concretizza in un mandato a riscuotere e non in una effettiva forma di circolazione del titolo.

[6] Tra tutte, Cass Pen., Sez. V, n. 11999/17 che, con espresso riferimento alla sentenza Guarracino, che condivide, osserva: «la ragione della più rigorosa tutela accordata dall'art. 491 c.p.ai titoli di credito al portatore o trasmissibili per girata, nella equiparazione quoad poenam di tali titoli agli atti pubblici, non risiede nella loro natura giuridica né nella loro attitudine alla circolazione illimitata, che era comune a tutti i titoli di credito, ma è determinata dal maggiore pericolo di falsificazione, insito nel regime di circolazione proprio del titolo al portatore o trasmissibile per girata rispetto al regime di circolazione dei titoli nominativi. Costituendo la circolabilità in concreto dei titoli contemplati dalla norma citata requisito essenziale condizionante la sussumibilità della condotta illecita nella fattispecie di cui all'art. 491 c.p., questa Corte aveva ritenuto che non si potesse prescindere dalle clausole che in concreto ostacolino la circolazione dei titoli»

[7] In particolar modo, Cass, Pen., Sez. II, n. 13086/2018, Cass, Pen., Sez. II, n. 36670/17, Cass, Pen., Sez. II, n.12599/17.

[8] SS. UU. n. 40256/18, § 2.1, pag. 4, ove si ricostruisce l’argomento.

[9] Fra tutte, Cass. Pen., Sez. II, n. 36670/17, ove: «con la conseguenza che, del tutto irragionevolmente a voler seguire l'opposta tesi, la falsificazione di un titolo di credito di importo inferiore a mille Euro, non dotato di clausola di non trasferibilità, sarebbe un fatto ancora penalmente perseguibile ai sensi del nuovo art. 491 c.p., al contrario della stessa falsificazione apposta su un assegno di importo maggiore e, per questo, espressione di un maggior disvalore della condotta e di possibili maggiori effetti dannosi sulla vittima (l'impiegato di banca che dà seguito all'operazione e l'istituto bancario)».

[10] Per un’ampia panoramica sull’intervento di depenalizzazione, A. Conz, L. Levita, La depenalizzazione 2016, Dike Giuridica Editrice, 2016 e G. Napolitano, F. Piccioni, Depenalizzazione e decriminalizzazione – analisi ragionata dei Decreti Legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, Maggioli Editore, 2016.

[11] SS. UU. 40256/18, § 3, pag. 6.

[12] Nel dibattito circa la natura dell’art. 491 c.p. un primo punto di svolta si è registrato all’inizio degli anni Settanta, quando il riformato art. 69 c.p. ha consentito l’inclusione nel calcolo di bilanciamento delle circostanze anche di quelle che determinano la pena in modo autonomo rispetto alla originaria cornice edittale, esattamente come l’art. 491 c.p. faceva rispetto all’art. 485 c.p. Di conseguenza, si è consolidato, ed è stato dominante fino all’ultima riforma in materia del 2016, l’orientamento che attribuiva natura di circostanza aggravante all’art. 491 c.p.

Tra le prime espressioni di tale orientamento, in giurisprudenza, Cass. Pen., SS. UU., n. 5540/1982, mentre in dottrina G. Vassalli, Sull'aggravante speciale dei delitti di falsità in scrittura privata, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, pp. 1019 ss. Per una puntuale disamina su questo aspetto si rinvia ad A. Segreto, A. Carrato, L’assegno, Milano, Giuffrè, 2012, p. 777.

L’intervento legislativo intercorso nel 2016, abrogando l’articolo 485 e riscrivendo l’art. 491, ha travolto le conclusioni cui era giunto il dibattito circa la natura dell’art. 491: già nella Relazione illustrativa del decreto, infatti, con riferimento all’art. 491 si constata che «al posto dell’originaria circostanza aggravante (applicabile agli articoli 485, 488 e 490 c.p.) subentra una nuova fattispecie autonoma» (La Relazione illustrativa al d. lgs. n. 7/16 è disponibile su http://www.governo.it/sites/governo.it/files/relazione_illustrativa_5.pdf - ultima consultazione: 16.05.2019).

[13] Le citazioni sono tratte da SS. UU. n. 40256/18, pag. 8, ove l’intero § 3.1 è dedicato alla clausola di non trasferibilità.

[14] SS. UU. n. 40256/18, § 4, pag. 9.

[15] SS. UU. n. 40256/18, § 7, pag. 13.

[16] Sulla dirimente rilevanza della ratio dell’art. 491 c.p. si rinvia al commento alla sentenza formulato da G. Negri, depenalizzato il falso su assegno non trasferibile, in Norme e tributi, 11.09.2018, p. 22.

Per una ricostruzione dottrinale del bene tutelato dalla norma, tra tutti, R. Borgogno, sub. art. 491 c.p., in Trattato di diritto penale, parte speciale, C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro (diretto da), Vol. X, Reati contro la fede pubblica, F. Ramacci (a cura di), Milano, 2013, p. 595.

[17] Interessanti, in tema, le riflessioni di M. Lepera che, criticando gli argomenti fattuali utilizzati dalle ultime Sezioni Unite giunge a formulare l’altrettanto fattuale osservazione secondo cui anche gli assegni non trasferibili potrebbero di fatto circolare mediante girata in bianco, così rendendo possibile la riconduzione di tali titoli di credito alla ratio di maggior tutela propria dell’art. 491 c.p. (M. Lepera, La falsificazione di assegni bancari qualificati dalla clausola di non trasferibilità: su una pronuncia non convincente delle Sezioni Unite, in Cassazione Penale, 2018, n. 12, pp. 4147 ss.).

Critico verso le conclusioni raggiunte sul punto dalla Suprema Corte anche A. De Francesco che sostiene che «proprio l'esigenza alquanto sentita di tutela sottostante all'antiriciclaggio dovrebbe portare a sanzionare penalmente (e non solo civilisticamente) tutte quelle condotte di falsificazione degli assegni che mirino ad eludere l'instrasferibilità dell'assegno stesso»  (A. De Francesco, Non è reato la falsificazione di un assegno bancario non trasferibile, in Diritto & Giustizia, 2018 n. 157, p. 15).

[18] Sull’interpretazione della locazione titoli trasmissibili per girata, si rinvia a E. Birritteri, op. cit.

[19] A tale riflessione si accenna, pur senza approfondirla, anche ed ancora in E. Birritteri, op. cit.