ISSN 2039-1676


03 giugno 2019 |

La rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice: un impulso della Corte costituzionale per una regola da rimeditare

Corte cost., sent. 29 maggio 2019, n. 132, Pres. Lattanzi, Red. Viganò

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1. L’obbligo di rinnovazione dibattimentale: nobili ideali, distorsioni nella prassi. – La rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento della persona fisica del giudice, allorquando le parti non prestino il consenso all’utilizzabilità mediante lettura delle prove dichiarative precedentemente assunte, è considerata, a partire dal famoso arresto delle Sezioni Unite, sent. n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, poi confermato dalla giurisprudenza successiva, un necessario quanto insostituibile meccanismo di conformità del processo penale ai canoni dell’oralità e dell’immediatezza, in ragione dei quali il giudice che delibera la sentenza deve essere, salvo eccezioni di legge, colui che ha assunto la prova.

Tale regola, interpretativamente desunta dalla Suprema Corte, con l’avallo della Corte costituzionale, oggi è quanto mai tema di discussione, sia nella dottrina che nella magistratura associata[1].

Il dibattito rappresenta, in maniera evidente, la risposta ad un generale “malessere” per le distorsioni patologiche che la regola della rinnovazione del dibattimento, per quanto ispirata a nobili principi, vive quotidianamente nella prassi. Il carico elevato di processi, unito ai frequenti avvicendamenti nei ruoli giurisdizionali (soprattutto nei tribunali periferici), l’assenza di un contemperamento sui termini di prescrizione e di un vaglio del giudice sull’istanza di rinnovazione, idoneo a neutralizzare eventuali richieste dilatorie delle parti, rappresentano indici del malfunzionamento concreto del meccanismo della rinnovazione[2].

 

2. La questione di legittimità costituzionale. – Nel dibattito è recentemente intervenuta un’ordinanza emessa dal Tribunale di Siracusa il 12 marzo 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 settembre 2018, che ha posto in discussione la legittimità costituzionale dell’obbligo di rinnovazione. L’udienza in camera di consiglio presso la Corte si è tenuta il 3 aprile 2019, con relatore il giudice costituzionale Francesco Viganò.

Nel processo celebrato davanti al tribunale siracusano, che aveva ad oggetto l’accertamento di numerosi reati previsti dagli articoli 416, 340 e 629 c.p. commessi da alcuni dirigenti aziendali in danno di alcuni lavoratori dipendenti, si erano succeduti numerosi mutamenti del collegio giudicante.

Di fronte ai molteplici mutamenti nel collegio, i difensori non avevano mai prestato il consenso alla rinnovazione dell’istruttoria, con la conseguenza che i testi venivano risentiti fino a sei volte ciascuno; ogni volta gli stessi venivano escussi solo dal PM che chiedeva se confermassero le precedenti dichiarazioni, mentre le difese non ponevano alcuna domanda.

A fronte dell’ennesimo mutamento della composizione del collegio, il PM evidenziava come ormai molte delle fattispecie contestate fossero prescritte e come fosse prossima la prescrizione dei restanti capi.

Tuttavia anche in tale ultima occasione i difensori negavano il consenso all’utilizzabilità delle prove già assunte: il Tribunale, nel corpo dell’ordinanza di rimessione, fa presente che un’interpretazione letterale della norma, ovverosia un’applicazione rigorosa del principio delineato dalle Sezioni unite Iannasso, avrebbe imposto una nuova citazione di tutti i testi già sentiti. Tuttavia, rilevando che una nuova citazione dei testi avrebbe comportato inevitabilmente la prescrizione definitiva di tutti i reati, con insanabile pregiudizio anche delle istanze risarcitorie delle costituite parti civili, si determinava a sollevare questione di legittimità costituzionale.

2.1. Il Tribunale in primo luogo rilevava che l’obbligo di rinnovazione non impone l’escussione orale dei testimoni, potendosi acquisire la prova in uno dei modi previsti dalla legge. Il Collegio, inoltre, sottolineava che tra siffatti modi di acquisizione della prova il codice contempla la lettura ex art. 511 c.p.p. delle precedenti dichiarazioni, essendo tali prove non viziate da illegittimità o inutilizzabilità.

Il Collegio, pertanto, osservava che né l’art. 525 co. 2 c.p.p. né l’art. 526 co. 2 c.p.p. pongono, in caso di mutamento della persona fisica del giudice, alcun obbligo di ascoltare nuovamente i testimoni già escussi all’interno del processo.

Testualmente, il Tribunale affermava che “Invero, le prove (anche quelle testimoniali) possono essere legittimamente acquisite al dibattimento in molti modi diversi (ad esempio ex articoli 511 ss. cpp, oppure ex articoli 392 ss. cpp o, ancora, ex art. 238 cpp) ed è sufficiente che il giudice decidente sia il medesimo che ha assunto legittimamente le prove all'interno del dibattimento. Ne consegue che, in caso di mutamento del giudice - persona fisica, è necessario che il nuovo decidente assuma, in uno dei diversi modi previsti dal codice, le prove necessarie ai fini della decisione”.

Nella sua argomentazione, in altri termini, il Tribunale sottolineava che le prove assunte dai precedenti giudici erano state comunque assunte nel contraddittorio, ragion per cui dovevano ritenersi legittimamente acquisite, ed utilizzabili i relativi verbali, che a pieno titolo si trovavano all’interno del fascicolo del dibattimento, potendo formare oggetto di lettura ex art. 511 ss. c.p.p.

Il secondo argomento di merito valorizzato dal Tribunale si fondava su un conflitto tra i principi di oralità e immediatezza, cardini dell’obbligo di rinnovazione, ed altri principi costituzionali.

Nel caso di specie il Tribunale individuava la necessità di applicare la tecnica del bilanciamento, in virtù del quale la portata applicativa di un principio può essere temperata dall’esigenza di rispettare un altro interesse confliggente, purché dotato di pari grado. D’altronde, il Tribunale osservava che esistono già ipotesi di deroga al principio di oralità e di immediatezza, quando sussistano ulteriori controinteressi meritevoli di tutela (artt. 392 ss. c.p.p., 190 bis c.p.p.).

Nello specifico, il Tribunale rilevava che la regola della rinnovazione del dibattimento si pone in netto contrasto con l’art. 111, comma 2 Cost., ovvero con il principio della ragionevole durata del processo. In altri termini il diritto vivente, pur rispettoso dei principi di oralità e immediatezza, consente che, a seguito di mutamenti del giudice-persona fisica, il processo debba ripartire ogni volta dall’apertura del dibattimento, in pieno contrasto con l’art. 111, co. 2 Cost. Ciò, alla luce della attuale disciplina della prescrizione, che non prevede (ancora) interruzioni definitive nella pendenza del processo, determina altresì lo svilimento assoluto delle esigenze di tutela dei beni giuridici sottese al processo penale.

Il Tribunale, attraverso il riferimento alla legge Pinto che, come è noto, fissa in tre gli anni ritenuti ragionevoli per lo svolgimento del giudizio di primo grado, affermava condivisibilmente che il rispetto dell’oralità e dell’immediatezza connesso alla rinnovazione rischia di tramutarsi in un orpello solo formale, giacché l’escussione del teste a distanza di più di tre anni dall’inizio del processo (e, dunque, ancor più tardi dal verificarsi dei fatti) non aggiunge alcuna effettiva garanzia, specie considerando che spesso l’audizione del testimone si traduce nella unica e mera conferma di quanto già in precedenza dichiarato (come accaduto nel processo a quo ben sei volte).

Va sottolineato, infatti, che la richiesta rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel caso all’attenzione del giudice a quo (così come accade di frequente) si era risolta nella nuova citazione (fino a sei volte) dei testimoni (già sentiti) i quali, a seguito dell’esame da parte del pubblico ministero si erano limitati a confermare quanto già dichiarato, mentre la difesa non aveva posto alcuna ulteriore domanda.

La richiesta della difesa di procedere alla nuova audizione dei testi davanti al collegio giudicante, piuttosto che nel rispetto del principio della oralità, si era risolta nell’espletamento di uno sterile formalismo che aveva avuto come unico effetto quello di allungare i tempi processuali fino alla prescrizione dei reati.

Tale valutazione consente al Tribunale di introdurre il terzo argomento di merito, rappresentato dal principio generale dell’abuso del diritto.

Tale principio, generalmente noto sia nel diritto interno che in quello eurounitario, risulta strettamente legato all’abuso del processo: «L’abuso del processo consiste in un vizio, per sviamento, della funzione, ovvero in una frode alla funzione, e si realizza allorché un diritto o una facoltà processuali sono esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l’ordinamento processuale astrattamente li riconosce all'imputato, il quale non può in tale caso invocare la tutela di interessi che non sono stati lesi e che non erano in realtà effettivamente perseguiti» (Cass. Sez. un., sent. 20 settembre 2011, n. 155).

Il Collegio remittente riteneva necessario verificare – senza però ulteriormente sviluppare il ragionamento – se la nuova citazione di tutti i testimoni già sentiti sia un diritto esercitato, nel caso di specie, in maniera conforme agli scopi per cui lo stesso viene concesso, oppure conduca ad uno abuso della funzione processuale (cfr. Cass. Sez. un., sent. 20 settembre 2011, n. 155).

L’argomento, tuttavia, non appare ulteriormente sviluppato dal Tribunale, il quale si limitava a concludere, rimettendo alla Corte costituzionale “la questione relativa agli articoli 525, comma 2, 526, comma 1 cpp. e 511 cpp perché valuti se i medesimi siano costituzionalmente illegittimi in relazione all’art. 111 della Costituzione, se interpretati nel senso che ad ogni mutamento della persona fisica di un giudice, la prova possa ritenersi legittimamente assunta solo se i testimoni già sentiti nel dibattimento, depongano nuovamente in aula davanti al giudice-persona fisica che deve deliberare sulle medesime circostanze o se invece ciò debba valere solo allorquando non siano violati i principi costituzionali della effettività e della ragionevole durata del processo”.

Il Tribunale di Siracusa ha dunque sollevato la questione di legittimità costituzionale sul diritto vivente formatosi, a partire dalle Sezioni unite Iannasso, sul combinato disposto degli articoli 525, comma 2, 526, comma 1 c.p.p. e 511 c.p.p., nella parte in cui impongono senza eccezioni di sorta la rinnovazione del dibattimento.

La presenza di un consolidato diritto vivente, rappresentato dal citato arresto delle Sezioni unite Iannasso, universalmente seguito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità successiva, risultava premessa ineludibile per sollevare la questione alla Corte costituzionale, giacché per il Tribunale risultava impossibile un’interpretazione costituzionalmente conforme – e diversa dal diritto vivente – stante l’orientamento consolidato dei giudici di legittimità.

2.2. Tuttavia, almeno due degli argomenti valorizzati dal Tribunale – per quanto condivisibili – si pongono in antitesi con un orientamento di forte chiusura già espresso dalla Corte costituzionale.

Il primo argomento, fondato sulla legittimità delle prove assunte dai precedenti giudici e sulla possibilità di assunzione delle prove dichiarative in modi diversi dall’escussione – segnatamente, tramite lettura del verbale – non sembra cogliere nel segno.

Come ricordato più volte dalla Corte costituzionale (ord. n. 431 e n. 399 del 2001; da ultimo, ord. n. 205 del 2010), l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria non attiene alla presunta illegittimità o inutilizzabilità delle prove assunte dai precedenti giudici, quanto piuttosto al principio di oralità e di immediatezza, che vuole che sia il medesimo giudice persona fisica che ha assunto le prove a decidere: l’immediatezza non guarda alla legittimità della prova ma tutela la diretta percezione, da parte del giudice deliberante, della prova stessa nel momento della sua formazione, così da poterne cogliere tutti i connotati espressivi, anche quelli di carattere non verbale, particolarmente accentuati dal metodo dialettico dell’esame e del controesame, che possono ben rivelarsi utili nella valutazione di attendibilità del risultato probatorio, di cui il giudice deve dare conto compiutamente nella motivazione.

Ne consegue che, nella giurisprudenza della Corte, la regola della rinnovazione costituisce uno dei profili del diritto alla prova, strumento necessario del diritto di azione e di difesa, da riconoscere lungo l’arco di tutto il complesso procedimento probatorio, quale diritto alla ricerca della prova, alla sua introduzione nel processo, alla partecipazione diretta alla sua acquisizione davanti al giudice terzo e imparziale, da ultimo alla sua valutazione ai fini della decisione da parte dello stesso giudice. Il principio di immediatezza, che ispira l’impianto del codice di rito e di cui la tradizionale regola dell’immutabilità del giudice rappresenta strumento attuativo, postula, secondo la giurisprudenza costituzionale e fatte salve le deroghe espressamente previste dalla legge, l’identità tra il giudice che acquisisce le prove e quello che decide (ordinanze n. 431 e n. 399 del 2001).

Neppure il secondo argomento valorizzato dal Tribunale, basato sulla necessità di un bilanciamento tra i principi di oralità e immediatezza, da un lato, ed il principio di ragionevole durata del processo, dall’altro, appare intrinsecamente condivisibile.

Pur riconoscendo che il diritto alla nuova audizione non è assoluto, ma modulabile (entro limiti di ragionevolezza) dal legislatore, la Corte costituzionale ha sempre rimesso al legislatore il compito di introdurre “presidi normativi volti a prevenire il possibile uso strumentale e dilatorio del diritto in questione (ord. n. 318 del 2008 e n. 67 del 2007).

Analogamente, la Corte costituzionale ha ribadito che il principio della ragionevole durata del processo deve essere contemperato “con il complesso delle altre garanzie costituzionali, rilevanti nel processo penale: garanzie la cui attuazione positiva è insindacabile, ove frutto – come nella specie – di scelte non prive di una valida ratio” (ord. n. 418 del 2004 e n. 399 del 2001). “Il legislatore, nel definire la disciplina del processo e la conformazione dei relativi istituti, gode di ampia discrezionalità, il cui esercizio è censurabile, sul piano della legittimità costituzionale, solo ove le scelte operate trasmodino nella manifesta irragionevolezza e nell’arbitrio” (sent. n. 379 del 2005 e n. 180 del 2004; ord. n. 389 e n. 215 del 2005, n. 265 del 2004).

Né può ravvisarsi la violazione del principio di eguaglianza, in relazione al diverso trattamento che la legge processuale riserverebbe a fattispecie identiche o similari, perché tali fattispecie risultano connotate da un carattere di eccezionalità che ne impedisce l’invocabilità quale tertium comparationis (ord. n. 418 del 2004, n. 73 del 2003, n. 318 del 2008 in relazione all’art. 190 bis c.p.p.).

L’interpretazione proposta dal giudice remittente considerava possibile (ed anzi doveroso) risentire i testimoni già escussi dinanzi al precedente giudicante, a seguito del mutamento del giudice-persona fisica, purché fosse salvaguardata la ragionevole durata del processo e, dunque, venisse rispettato il limite massimo dei tre anni del processo. Una volta superato tale limite, la prova testimoniale (già validamente assunta nel contraddittorio delle parti) non dovrebbe essere rinnovata e di essa dovrebbe darsi lettura ex art. 511 c.p.p.

In altri termini il Collegio remittente sembrava quasi “invitare” la Corte costituzionale ad individuare il caso concreto in cui la rinnovazione del dibattimento non dovrebbe avere luogo, per violazione dei principi di effettività e ragionevole durata del processo, attraverso un riferimento meramente quantitativo, rappresentato dal superamento del limite triennale indicato dalla Legge Pinto.

La Corte costituzionale, dunque, pur essendo chiamata, tuttavia, ad offrire una lettura costituzionalmente conforme dell’assetto dei principi che vengono in gioco, avrebbe avuto come unica possibilità quella di ritenere nel complesso illegittimo il diritto vivente, fondato sulla ritenuta necessità di disporre la rinnovazione del dibattimento.

 

 

3. La decisione della Corte costituzionale: una nuova pronuncia di inammissibilità “vestita”. – La questione sollevata dal Tribunale di Siracusa è stata decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 132 del 2019, depositata in data 29 maggio 2019, che ha concluso per l’inammissibilità della questione posta all’attenzione del Giudice delle Leggi.

In primo luogo, la Corte costituzionale ha chiarito che l’interpretazione degli artt. 525, comma 2, 526, comma 1, e 511 c.p.p., offerta dal diritto vivente, delinea l’obbligo, per il giudice del dibattimento, di ripetere l’assunzione della prova dichiarativa ogni qualvolta muti la composizione del collegio giudicante, laddove le parti processuali non acconsentano alla lettura delle dichiarazioni rese dai testimoni innanzi al precedente organo giudicante (Cass., Sez. un., sentenza 17 febbraio 1999, n. 2; Sez. 1, sentenza 4 novembre 1999, n. 12496; Sez. 1, sentenza 7 dicembre 2001-10 maggio 2002, n. 17804; Sez. 1, sentenza 23 settembre 2004, n. 37537; Sez. 5,, sentenza 7 novembre 2006-31 gennaio 2007, n. 3613; Sez. 5, sentenza 15 dicembre 2011, n. 46561; Sez. 5, sentenza 11 maggio 2017, n. 23015).

La Corte costituzionale, dunque, esordisce affermando che tale regola pretoria è stata ripetutamente fatta propria anche dalla giurisprudenza della Corte, ricordando che, finora, è sempre stata esclusa l’illegittimità costituzionale dell’obbligo di rinnovazione dibattimentale, così come interpretata dal diritto vivente (Corte cost., sentenza n. 17 del 1994; ordinanze n. 205 del 2010, n. 318 del 2008, n. 67 del 2007, n. 418 del 2004, n. 73 del 2003, n. 59 del 2002, n. 431 e n. 399 del 2001).

La Corte motiva la pronuncia di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale in ragione del fatto che il giudice remittente, anziché fare propria la propugnata interpretazione costituzionalmente orientata – evitando, dunque, di rinnovare l’istruttoria dibattimentale, essendo ormai decorsi nel caso di specie i tre anni fissati dalla legge Pinto e ritenuti ragionevole punto di equilibrio tra immediatezza e ragionevole durata del processo – aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale, formulando un petitum alternativo nei confronti della Corte, chiamata, alternativamente, ad avallare tale interpretazione attraverso una sentenza di rigetto, ovvero a dichiarare illegittime le disposizioni censurate se interpretate secondo il diritto vivente.

Ciò appare sufficiente, ad opinione della Corte, per ritenere la questione inammissibile, richiamando le proprie precedenti decisioni nelle quali tale era stato il dispositivo della pronuncia in relazione ad “un petitum in termini di irrisolta alternatività” (sentenza n. 87 del 2013), o comunque di fronte ad ordinanze di rimessione finalizzate “a conseguire un avallo alla propria interpretazione asseritamente secundum constitutionem delle disposizioni censurate” (ex plurimis, ordinanze n. 97 del 2017, n. 87 e n. 33 del 2016, n. 92 del 2015).

Tuttavia la Corte costituzionale non si è limitata a dichiarare tout court inammissibile la questione ma, proseguendo in quella che è ormai una vera prassi delle decisioni di inammissibilità “vestite”[3], ha fornito un vero e proprio invito nei confronti degli altri operatori del diritto al fine di ripensare – e se del caso, di limitare – la regola pretoria della rinnovazione dibattimentale, definita dalla stessa Corte costituzionale come “incongrua”.

Pur non negando che il principio di immediatezza rappresenta un cardine del processo accusatorio delineato dal codice di rito, connesso al principio di oralità ed alla formazione, nei suoi caratteri verbali e non, della prova dinnanzi al giudice della decisione, la Corte costituzionale – mostrando la capacità di coniugare, come forse mai prima d’ora, il suo ruolo istituzionale con una pragmatica analisi della ricaduta concreta dei principi costituzionali nella quotidianità delle aule di giustizia – afferma a chiare lettere che «L’esperienza maturata in trent’anni di vita del vigente codice di procedura penale restituisce, peraltro, una realtà assai lontana dal modello ideale immaginato dal legislatore. I dibattimenti che si concludono nell’arco di un’unica udienza sono l’eccezione; mentre la regola è rappresentata da dibattimenti che si dipanano attraverso più udienze, spesso intervallate da rinvii di mesi o di anni, come emblematicamente illustra l’odierno giudizio a quo (Ritenuto in fatto, punto 2). In una simile situazione, il principio di immediatezza rischia di divenire un mero simulacro: anche se il giudice che decide resta il medesimo, il suo convincimento al momento della decisione finirà – in pratica – per fondarsi prevalentemente sulla lettura delle trascrizioni delle dichiarazioni rese in udienza, delle quali egli conserverà al più un pallido ricordo.»

La Corte, inoltre, condivide l’impianto sostanziale delle ragioni che hanno indotto il Tribunale di Siracusa a sollevare la questione di legittimità costituzionale, mostrandosi consapevole che la dilatazione dei processi penali aumenta inevitabilmente il rischio di mutamenti della persona fisica del giudicante, per le ragioni più varie. Il che comporta, oggi, la necessità di rinnovare le prove dichiarative già assunte in precedenza, salvo che le parti consentano alla loro lettura.

Tale rinnovazione spesso finisce per tradursi in un vieto formalismo o, per adoperare ancora una volta le parole della Corte, in un “mero simulacro”. La Corte è infatti consapevole che spesso la nuova escussione si risolve nella mera conferma delle dichiarazioni rese tempo addietro dal testimone, il quale avrà d’altra parte una memoria ormai assai meno vivida dei fatti sui quali, allora aveva deposto e, pertanto, si limiterà a confermare quanto anzidetto: senza, dunque, che il nuovo giudice possa trarre dal contatto diretto con il testimone alcun beneficio addizionale, in termini di formazione del proprio convincimento, rispetto a quanto già emerge dalle trascrizioni delle sue precedenti dichiarazioni, comunque acquisibili al fascicolo dibattimentale ai sensi dell’art. 511, comma 2, c.p.p. una volta che il testimone venga risentito.

Non da ultimo la Corte sottolinea che la dilatazione dei tempi processuali connessa alla rinnovazione dibattimentale può assumere dimensioni imponenti in dibattimenti complessi, come quello pendente di fronte al giudice a quo – tali da vulnerare la ragionevole durata del processo e l’efficiente amministrazione della giustizia penale; e ciò anche in considerazione della possibilità che, proprio per effetto delle dilatazioni temporali in parola, il reato si prescriva prima della sentenza definitiva.

La Corte si spinge, in un’ottica di leale cooperazione tra poteri dello Stato, a “suggerire” al legislatore dei rimedi strutturali «in grado di ovviare agli inconvenienti evidenziati, assicurando al contempo piena tutela al diritto di difesa dell’imputato».

Tra questi, l’auspicabile concentrazione temporale dei dibattimenti, sì da assicurarne idealmente la conclusione in un’unica udienza o in udienze immediatamente consecutive, peraltro principio già desumibile dal codice di rito (art. 477 c.p.p.) ma alquanto utopico in un sistema la cui funzionalità è connotato da regionalismi differenziati e diverse distribuzioni delle risorse.

Le medesime difficoltà economiche e logistiche dei tribunali italiani ostacolerebbero l’altra “proposta” suggerita dalla Corte costituzionale, fondata sulla videoregistrazione generalizzata dei dibattimenti penali, al fine di consentire al giudice subentrante di poter apprezzare, con parificabile grado di immediatezza, l’assunzione delle prove in dibattimento.

Dal punto di vista normativo la Corte – e ciò appare il punto dirimente della sentenza – invita apertamente il legislatore ad imporre ragionevoli deroghe alla regola dell’identità tra giudice avanti al quale si forma la prova e giudice che decide, in ragione del fatto che il diritto della parte alla nuova audizione dei testimoni di fronte al nuovo giudice o al mutato collegio «non è assoluto, ma “modulabile” (entro limiti di ragionevolezza) dal legislatore» (ordinanza n. 205 del 2010), restando ferma – in particolare – la possibilità per il legislatore di introdurre «presidi normativi volti a prevenire il possibile uso strumentale e dilatorio» del diritto in questione (ordinanze n. 318 del 2008 e n. 67 del 2007).

L’avallo implicito della Corte costituzionale è altresì rafforzato da una riflessione sempre più imprescindibile nei processi di multilevel law-making: la Corte, infatti, si premura di precisare che un’eventuale rimodulazione della regola della rinnovazione dibattimentale non troverebbe ostacoli nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che pure include nelle garanzie dell’equo processo la possibilità, per l’imputato, di confrontarsi con i testimoni in presenza del giudice che dovrà poi decidere sul merito delle accuse, sul presupposto della maggiore affidabilità epistemologica dell’osservazione diretta del comportamento dei testi (ex multis, Corte EDU, sentenze 27 settembre 2007, Reiner e altri contro Romania, paragrafo 74 e 30 novembre 2006, Grecu contro Romania, paragrafo 72).

La stessa Corte Europea, infatti, non assolutizza il principio dell’immediatezza, che può essere sottoposto a ragionevoli deroghe, purché siano adottate misure appropriate per assicurare che il nuovo giudice abbia una piena conoscenza del materiale probatorio. La Corte costituzionale ricorda che la giurisprudenza di Strasburgo ha indicato quale “misura compensativa” adeguata la possibilità, per il nuovo giudice, di disporre la rinnovazione della deposizione dei (soli) testimoni la cui deposizione sia ritenuta importante (Corte EDU, sentenze 2 dicembre 2014, Cutean contro Romania, paragrafo 61, e 6 dicembre 2016, Škaro contro Croazia, paragrafo 24), escludendo la violazione dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in un caso in cui non era stata rinnovata l’escussione dei testimoni nonostante la sostituzione di un membro del collegio giudicante, sottolineando come i verbali delle deposizioni in precedenza raccolte fossero a disposizione del nuovo componente del collegio, e l’imputato non avesse chiarito quali elementi nuovi e pertinenti la rinnovazione avrebbe potuto apportare (Corte EDU, sentenza 10 febbraio 2005, Graviano contro Italia, paragrafi 39-40; in senso analogo, decisione 9 luglio 2002, P. K. c. Finlandia).

 

4. Il potenziale contributo da parte dei giudici di merito e di legittimità. La Corte costituzionale, in un fugace riferimento finale, sembra schiudere la possibilità che un contributo concreto, nella rimeditazione della regola della rinnovazione dibattimentale, sia fornito da parte dei giudici di merito.

La Corte, infatti, richiama esplicitamente la possibilità per il giudice di disporre, su istanza di parte o d’ufficio, la riconvocazione avanti a sé del testimone già escusso per la richiesta di ulteriori chiarimenti, secondo la lettura dell’art. 507 c.p.p. fornita dalla giurisprudenza di legittimità[4] o l’indicazione di nuovi temi di prova, ai sensi dell’art. 506 c.p.p.

Ciò sembra fornire un primo avallo ad un’interpretazione diversa e maggiormente restrittiva della regola della rinnovazione dibattimentale.

D’altronde, anche precedentemente all’intervento della Corte costituzionale, un primo tentativo teso ad incidere sulla regola della rinnovazione delineata dalla giurisprudenza di legittimità ha trovato la sponda in seno alla funzione nomofilattica della Suprema Corte. Appare, infatti, degna di nota l’attuale rimessione alle Sezioni unite di due questioni relative all’applicazione della regola della rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento della persona fisica del giudice.

La Cass., sez. VI, con ord. n. 2977 del 15/01/2019, ha sottoposto alle Sezioni unite due questioni inerenti il corretto perimetro della regola della rinnovazione dibattimentale. Dalla motivazione dell’ordinanza, tuttavia, si evince una netta presa di posizione della sesta Sezione, finalizzata ad un ridimensionamento, ancorché in via interpretativa, di siffatta regula juris.

In primo luogo, la sesta Sezione ha sottoposto alle Sezioni unite un dubbio interpretativo sorto con riferimento alla esatta determinazione del significato “partecipazione al dibattimento”.

Se l’espressione è pacificamente considerata non implicante il compimento da parte del giudice sostituito di attività meramente ordinatorie e preliminari, come i meri rinvii o la costituzione delle parti[5], il dubbio è sorto in relazione all’ammissione della prova dichiarativa. Nella giurisprudenza più risalente era considerato pacifico che il giudice persona fisica che deliberava la sentenza dovesse essere lo stesso che aveva deciso sulla richiesta delle prove, ammettendone o negandone l’ammissione[6].

Tale orientamento ha trovato conferme anche in pronunce meno risalenti[7], secondo le quali il principio di immutabilità sancito dall’art. 525, comma 2, c.p.p. deve estendersi all’effettivo svolgimento dell’intera attività dibattimentale, restandone esclusa solo l’adozione dei provvedimenti meramente ordinatori. Pertanto, secondo tale orientamento, il giudice che decide sulla richiesta delle prove, ammettendole o negandone l’ammissione, non può non essere lo stesso che delibera la sentenza. L’ambito applicativo del principio, dunque, non si sostanzia tanto nel momento della formale declaratoria di apertura del dibattimento ai sensi dell’art. 492 c.p.p., quanto nel momento dell’adozione dell’ordinanza sulle richieste istruttorie a norma del successivo art. 495 c.p.p.

Per un più recente orientamento giurisprudenziale, al contrario, il principio di immutabilità del giudice mira ad assicurare l’identità tra il soggetto che delibera la sentenza e quello che ha presieduto alla raccolta della prova, sicché una corretta applicazione dello stesso esige soltanto che a decidere sia lo stesso giudice che ha curato l’istruttoria dibattimentale: tali arresti hanno pertanto ritenuto che non sussista alcuna violazione né alcuna nullità nei casi in cui il giudice che ha disposto l’acquisizione della prova non precostituita sia diverso dal giudice che ha proceduto all’assunzione della prova e alla successiva deliberazione finale[8].

All’interno di questo orientamento – ritenuto più condivisibile dalla stessa ordinanza di remissione alle Sezioni unite – vi è una variante[9] secondo la quale, pur ritenendo che il principio di immutabilità esige soltanto che a decidere sia lo stesso giudice che ha presieduto all’istruttoria, il mutamento della persona fisica del giudice che ha ammesso la prova non impone la rinnovazione anche dell’attività ammissiva della stessa, a meno che non vi sia un’obiezione o un’esplicita richiesta delle parti di rivisitazione dell’ordinanza ex art. 495 c.p.p.

Il secondo dubbio interpretativo, oggetto della medesima ordinanza di remissione alle Sezioni unite, attiene all’esatta definizione dei presupposti per ritenere che, in caso di mutamento della composizione del giudice, le parti che non abbiano domandato la rinnovazione dell'istruttoria abbiano così implicitamente manifestato il consenso alla lettura delle dichiarazioni rese prima del mutamento.

In realtà, già le Sezioni unite Iannasso avevano valorizzato le manifestazioni di volontà implicite delle parti. La Suprema Corte, infatti, nel citato arresto aveva testualmente affermato che “non avendo alcuna parte esercitato la facoltà di nuova richiesta di prove, il giudice possa d’ufficio disporre la lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali”.

Pertanto l’indirizzo giurisprudenziale prevalente[10] sostiene la praticabilità di un consenso implicito alla rinnovazione e dunque all’utilizzabilità degli atti. Secondo questo orientamento, dunque, non sussiste la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 525, comma 2, c.p.p., fondata su prove valutate da un collegio in composizione diversa da quello davanti al quale le stesse siano state acquisite, allorquando le parti presenti non si siano opposte, né abbiano esplicitamente richiesto di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in quanto, in tal caso, si deve intendere che esse abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, alla lettura degli atti suddetti.

Secondo un diverso orientamento[11], allo stato minoritario, in caso di intervenuta modifica della composizione del collegio, il consenso all’omessa rinnovazione del dibattimento può essere manifestato anche in forma tacita, a condizione però che il comportamento silente della parte sia univoco e, cioè, che ad esso possa essere attribuito esclusivamente il significato di acconsentire all’utilizzo delle prove precedentemente assunte. Ne consegue che il silenzio serbato dalle parti del processo è un dato di per sé “neutro”, che deve essere corredato di significato attraverso il riferimento ad ulteriori circostanze significanti (quale, ad esempio, una qualche forma di richiesta o di qualche forma di richiesta o di sollecitazione formulata al giudice nella nuova composizione) che possano dare al comportamento omissivo una valenza univoca.

In ragione dell’intervento della Corte costituzionale, in un’ottica di “dialogo tra le Corti”, sarà importante valutare il contributo che la Corte di Cassazione intenderà fornire nel rimeditare – necessità, questa, che ormai pare del tutto ineludibile – la regola pretoria della rinnovazione dibattimentale, cogliendo l’occasione della rimessione alle Sezioni unite per riaggiornare il perimetro di un istituto che vede nella sua matrice pretoria il suo tratto più peculiare.

Nel momento in cui si scrive, è nota soltanto l’informazione provvisoria della decisione emessa dalle Sezioni unite nell’adunanza del 30 maggio 2019. Secondo la Suprema Corte, “per il principio di immutabilità di cui all’art. 525 c.p.p. il giudice che procede alla deliberazione finale deve essere lo stesso che ha disposto l’ammissione della prova; non di meno, i provvedimenti in tema di ammissione della prova si intendono confermati se non espressamente modificati o revocati; a seguito della rinnovazione del dibattimento, il consenso delle parti alla lettura ex art. 511 c.p.p. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione non è necessario quando la ripetizione dell’esame, già svolto dinanzi al giudice diversamente composto, non abbia avuto luogo in mancanza di richiesta della parte che ne aveva domandato l’ammissione oppure perché non ammessa o non più possibile.”

Non si può escludere, a parere di chi scrive, che la concomitante pronuncia della Corte costituzionale possa fornire alla Suprema Corte, nella redazione dei motivi, l’occasione per consegnare ai giudici di merito un’autorevole reinterpretazione complessiva della regola della rinnovazione dibattimentale.

 

5. Una riflessione conclusiva: la necessità di uno strumento contro l’abuso del processo. Il viatico per un contributo da parte dei giudici di merito nella ricostruzione della regola della rinnovazione è rappresentato, ad opinione di chi scrive, dalla necessità di porre un filtro contro pratiche abusive della rinnovazione dibattimentale, eventualmente investendo nuovamente la Corte costituzionale alla luce delle indicazioni fornite dalla sentenza n. 132 del 2019.

Il divieto dell'abuso del diritto esplicitamente riconosciuto dall’art. 54 della Carta di Nizza, chiama il singolo giudice di merito quale tutore del diritto dell’Unione – e non soltanto il legislatore – ad individuare i presidi normativi volti a prevenire l’uso strumentale e dilatorio delle norme giuridiche.

Stante il rango equiordinato a quello dei Trattati che la Carta di Nizza ha assunto in seguito al Trattato di Lisbona, ne consegue che, quanto meno nelle ipotesi in cui lo Stato italiano agisca "in attuazione" del diritto dell'Unione12], il divieto dell’abuso del diritto deve trovare applicazione primaria, anche eventualmente attraverso la disapplicazione delle norme interne contrastanti con il principio.

Il contrasto all’abuso del diritto è un principio sempre più diffuso nella concreta gestione del processo penale[13], la cui problematicità non attiene ormai al riconoscimento teorico del principio, ritenuto pacifico, quanto piuttosto all’individuazione all’interno della legislazione vigente degli strumenti mediante i quali il giudice possa fronteggiare tattiche difensive abusive.

Una valorizzazione del fondato rischio di abuso connesso alla regola della rinnovazione dibattimentale avrebbe potuto contribuire a delineare il petitum dell’ordinanza di remissione in modo più efficace. In attesa di una riforma legislativa sul punto, auspicabile e caldeggiata dalla stessa Corte costituzionale, la questione avrebbe potuto investire la legittimità del diritto vivente formatosi sugli articoli 525, co. 2, 526, co. 1 e 511 c.p.p., nella parte in cui esso impone la rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, in mancanza di consenso delle parti all’utilizzabilità degli atti, anche laddove il richiesto esame dibattimentale riguardi i medesimi fatti o circostanze oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero laddove il giudice non lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

In tal modo, un’eventuale pronuncia di incostituzionalità della Corte, che non si scontrerebbe con l’ostacolo rappresentato da un petitum alternativo posto dal giudice a quo, introdurrebbe un meccanismo simile a quello previsto dall’art. 190 bis c.p.p., senza però generalizzare tale norma, pur sempre eccezionale ed ispirata da ragioni peculiari.

La norma prevista dall’art. 190 bis c.p.p. è infatti ispirata da ragioni che si attagliano in modo peculiare ai reati che formano oggetto dell’eccezione, sostanzialmente riconducibili al divieto di usura del testimone, per i rischi di incolumità e di genuinità della prova che sussistono, ad esempio, nei reati di criminalità organizzata, ed alle esigenze di scongiurare la vittimizzazione secondaria connessa alle implicazioni processuali della persona offesa, nei reati contro le cd. fasce deboli.

Tuttavia, pur riconoscendo la genesi peculiare dell’art. 190 bis c.p.p., non si esclude la possibilità che tale meccanismo – sebbene storicamente ispirato da ragioni specifiche e determinate – possa, in un’interpretazione evolutiva del sistema processuale, fungere da regola applicabile nella generalità dei casi, quale esempio di un più equilibrato bilanciamento tra i principi di oralità e immediatezza ed ulteriori principi costituzionali, tra cui la ragionevole durata del processo e le esigenze di tutela dei beni giuridici, parimenti meritevoli di tutela.

In questa prospettiva, l’art. 190 bis c.p.p. non assurgerebbe a tertium comparationis, sulla cui base argomentare una presunta disparità di trattamento (come si è visto, ripetutamente negata dalla giurisprudenza costituzionale), bensì rappresenterebbe semplicemente un meccanismo di bilanciamento già esistente nell’ordinamento giuridico e, pertanto, non implicante un inammissibile intervento creativo della Corte costituzionale. Nulla vita, infatti, che tale meccanismo – sebbene storicamente ispirato da ragioni specifiche – possa, in un'interpretazione evolutiva del sistema processuale, fungere da regola applicabile nella generalità dei casi, quale esempio di un più equilibrato bilanciamento tra principi costituzionali.

Un tale meccanismo, fornendo al giudice di merito un potere di vaglio dell’istanza di rinnovazione avanzata da una delle parti, permetterebbe di neutralizzare i rischi connessi ad un abuso del processo. La parte che chieda la rinnovazione dell’istruttoria, ragionevolmente, sarebbe chiamata a motivare l’istanza sulla base di specifiche e concrete esigenze, ovvero sulla necessità di svolgere l’esame dibattimentale su fatti o circostanze diverse da quelle già oggetto della precedente escussione.

Soprattutto il riferimento alle “specifiche esigenze”, già menzionate nell’attuale art. 190 bis c.p.p., si rivelerebbe uno strumento elastico nelle mani del giudice che, come è ovvio, sarebbe chiamato a motivare adeguatamente la propria decisione sul punto. Tale meccanismo avrebbe, inoltre, il pregio di evitare un “effetto collaterale” presente nella proposta di riforma enunciata dall’Associazione nazionale magistrati che, mirando ad estendere casisticamente l’ambito applicativo dei reati ai quali applicare l’art. 190 bis c.p.p., è ispirata da pur condivisibili scelte di politica criminale tese a privilegiare l’accertamento e la repressione di determinati reati a discapito di altri, eludendo, però, il problema rappresentato dall’irrisolto conflitto sotteso all’inderogabilità della rinnovazione dibattimentale in tutti i casi esorbitanti dall’ambito applicativo dell’art. 190 bis c.p.p.

La soluzione che qui si propone, invece, concretizzando l’impulso fornito dalla Corte costituzionale nella sentenza 132 del 2019, avrebbe il merito di introdurre un generale vaglio del giudice, che consentirebbe di bilanciare i principi di ragionevole durata del processo e di effettività della tutela giurisdizionale con i principi di oralità e di immediatezza, la cui prevalenza, ben lungi dall’essere uno sterile automatismo come tuttora accade nelle aule di tribunale, sarebbe ragionevolmente assicurata solo nei casi concreti in cui effettive necessità impongano di ripristinare l’immediatezza tra l’assunzione della prova dichiarativa nel contraddittorio e la decisione.

 

 


[1] Il Comitato Direttivo Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati, nella riunione del 10 novembre 2018, ha approvato, tra le altre, una proposta di riforma specifica sul punto. La proposta dell’Associazione mira ad estendere l’applicazione della norma di cui all’art. 190 bis c.p.p., già interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 48710 del 14 giugno 2016 - dep. 17 novembre 2016, Bidognetti e altri, Rv. 26845501) nel senso di vietare la riassunzione della prova dichiarativa, per i reati ivi indicati, anche nel caso di mutamento del giudice, salvo che l’esame riguardi fatti e circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.

Il “filtro” alla riedizione dell’istruttoria, secondo la proposta dell’Associazione, andrebbe esteso a tutti i reati contro la pubblica amministrazione (in primis la corruzione), ai reati più gravi in materia economica, tributaria e finanziaria (bancarotta, aggiotaggio, frode fiscale), che sono reati notoriamente caratterizzati da lunghe istruttorie testimoniali, oltre che da significativa produzione documentale, nonché ad altri reati contro le fasce deboli (ad es. gli atti persecutori e i maltrattamenti in famiglia) caratterizzati da termini di prescrizione brevi.

Contestualmente, la proposta dell’Associazione prevede una modifica dell’art. 159 c.p. finalizzata a prevedere la sospensione dei termini di prescrizione per tutto il tempo necessario alla ripetizione dell’attività dibattimentale a seguito del cambio della persona del giudicante o della sostituzione di uno o più componenti del collegio giudicante.

[2] La spia di tale malessere è ben espressa nell’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale emessa il 12 marzo 2018 dal Tribunale di Siracusa, sulla cui motivazione ci si soffermerà in seguito: “Orbene nelle realtà periferiche del Paese come la presente, la persona fisica del giudice cambia continuamente specie se si fa riferimento alla composizione del collegio; il fatto che i giudici siano solitamente di prima nomina e, maturato il termine, vengano trasferiti altrove, la circostanza che vi siano continuamente vuoti da coprire e dunque spostamenti interni per fare fronte alle diverse emergenze, le maternità che giocano un ruolo determinante nelle piccole sedi con giudici di prima nomina; sono tutte circostanze che fanno sì che sia sostanzialmente impossibile che un processo complesso possa essere iniziato e portato a termine dagli stessi giudici; il rispetto formale e categorico del principio dell’oralità in queste realtà determina la oggettiva impossibilità che il processo venga portato a termine, con inevitabile pregiudizio delle ragioni delle persone offese e con inutile enorme dispendio di attività processuali.”

[3] La definizione è di M. Ruotolo, Per una gerarchia degli argomenti dell’interpretazione, in Giurisprudenza costituzionale, 3427, il quale definisce così le interpretative d’inammissibilità «contenenti… in una motivazione meno stringata del solito… l’indicazione dell’interpretazione che avrebbe dovuto essere seguita» (pp. 3427-28).

[4] Cass., sez. 3, sentenza 18 settembre 1997, n. 10015.

[5] In realtà la questione, pur risolta in tal senso dalla giurisprudenza maggioritaria, non è mai stata affrontata ex professo dalla Suprema Corte, la quale si è limitata in diffusi obiter a ritenere che la rinnovazione dibattimentale non comporta alcuna remissione in termini delle parti, restando salva la fase degli atti introduttivi al dibattimento. Ne consegue che, secondo la giurisprudenza prevalente, restano precluse dinnanzi al nuovo giudice attività quali la costituzione di parte civile, la proposizione di questioni preliminari e, almeno nel rito a citazione diretta, la proposizione di riti alternativi al dibattimento. La questione meriterebbe una precisa affermazione da parte della Suprema Corte, eventualmente attraverso un approccio teleologico e differenziato, dovendosi, esemplificativamente a parere di chi scrive, distinguere la costituzione di parte civile (che dovrebbe ritenersi preclusa, in quanto connessa alla prima verifica di regolare costituzione delle parti ex art. 484 c.p.p.) dalle altre questioni preliminari e, soprattutto, dalla proposizione di riti alternativi, in una logica premiale e deflattiva strumenti da incentivare, soprattutto nei casi in cui, pur a fronte della formale apertura del dibattimento da parte del primo giudice, non sia stata poi espletata in concreto alcuna attività probatoria da rinnovare dinnanzi al secondo giudice.

[6] Cfr. Cass. sez. 4, sent. 8411/96, Buscioni, CED Cass. 206456.

[7] In tema di conferimento della perizia, così in Cass. Sez. 4, n. 48765 del 15/07/2016, Incerti, Rv. 268875; in senso conforme Cass. Sez. 1, n. 35669 del 17/01/2003, Prinzivalli, Rv. 226066; e, prima della sentenza “Iannasso”, Cass. Sez. 6, n. 543/98 del 04/11/1997, Carella, v. 209238; Cass. Sez. 4, n. 8411 del 08/05/1996, Buscioni, Rv. 206456).

[8] In questo senso Cass. Sez. 5, n. 1759/12 del 04/10/2011, Della Bona, Rv. 251727; Cass. Sez. 3, n. 42509 del 25/09/2008, Bagalini, Rv. 241534).

[9] Cfr. Cass. Sez. 6, n. 18615 del 16/04/2013, Poloni, Rv. 254843; Cass. Sez. 6, n. 43005 del 03/04/2012, P., Rv. 253789.

[10] Tra le molte cfr. Cass. Sez. 5, n. 36813 del 23 maggio 2016, Renzulli e altri, Rv. 267911; Cass. Sez. 5, n. 44537 del 10 marzo 2015, Barillari e altro, Rv. 264683; Cass. Sez. 6, n. 53118 del 8 ottobre 2014, Colorisi e altri, Rv. 262295; Cass. Sez. 5, n. 5581/14 del 30 settembre 2013, Righi, Rv. 259518).

[11] Cass. Sez. 6, n. 17982/18 del 21 novembre 2017, Mancini, Rv. 273005; Sez. 2, n. 41932 del 3 aprile 2017, Troia e altro, Rv. 271075; in questo senso, in specie, Cass. Sez. 3, n. 12234 del 4 febbraio 2014, F., Rv. 258703

[12] Cfr. Trib. Bari, Sez. II Penale, ord. 10 ottobre 2017, proc. n. 2571/13 R.G.N.R., Pres. Guida, Giud. Cistulli e Moretti, Imp. G. M. e H. S., con cui il Collegio ha rimesso una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea «Se gli artt. 16, 18 e 20 lett. b della Direttiva 29/2012/UE, che istituisce disposizioni minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che la persona offesa debba essere sottoposta nuovamente all’audizione dinanzi al mutato giudicante quando una delle parti processuali ai sensi degli artt. 511, comma 2, c.p.p. e 525 comma 2, c.p.p. (come costantemente interpretati dalla giurisprudenza di legittimità) neghi il consenso alla lettura dei verbali delle dichiarazioni già in precedenza rese dalla stessa persona offesa nel rispetto del contraddittorio ad un giudice diverso nello stesso processo».

[13] In tema di ricusazione del giudice cfr. Cass. Sez. 6, n. 11414 del 5 marzo 2018 - dep. 13/03/2018, Stara, Rv. 27238101; in tema di eccezioni manifestamente infondate cfr. Sez. Un., Sentenza n. 155 del 29 settembre 2011 Ud. (dep. 10/01/2012 ) Rv. 251496 – 01; in punto di diniego dei termini a difesa cfr. Sez. 2, n. 12306 del 15 marzo 2016 - dep. 23 marzo 2016, P.G. in proc. Acciari, Rv. 26677201.