3 giugno 2019
Anche le Sezioni unite si pronunciano sul principio di immutabilità del giudice nel contesto dibattimentale
Cass., Sez. Un., u.p. 30 maggio 2019, Pres. Carcano, Rel. Beltrani, ric. Bajrami (informazione provvisoria)
Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla camera di consiglio del 30 maggio 2019, le Sezioni unite hanno affrontato le seguenti questioni:
«Se il principio di immutabilità di cui all’art. 525 cod. proc. pen. richieda la corrispondenza, rispetto al giudice che abbia proceduto alla deliberazione finale, del solo giudice dinanzi al quale la prova sia stata assunta ovvero anche del giudice che abbia disposto l’ammissione della prova stessa».
«Se, ai fini di ritenere la sussistenza del consenso delle parti alla lettura degli atti assunti da collegio che sia poi mutato nella sua composizione, sia sufficiente la mancata opposizione delle stesse ovvero sia invece necessario verificare la presenza di ulteriori circostanze che la rendano univoca».
Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, ai quesiti è stata data la seguente risposta:
«Per il principio di immutabilità di cui all'art. 525 cod. proc. pen. il giudice che procede alla deliberazione finale deve essere lo stesso che ha disposto l'ammissione della prova; non di meno, i provvedimenti in tema di ammissione della prova si intendono confermati se non espressamente modificati o revocati; a seguito della rinnovazione del dibattimento, il consenso delle parti alla lettura ex art. 511 cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione non è necessario quando la ripetizione dell'esame, già svolto dinanzi al giudice diversamente composto, non abbia avuto luogo in mancanza di richiesta della parte che ne aveva domandato l'ammissione oppure perché non ammessa o non più possibile».
La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni parzialmente conformi del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Il tema del cosiddetto principio di immutabilità del giudice è stato oggetto anche di una recentissima pronuncia della Corte costituzionale (sent. 29 maggio 2019, n. 132, Pres. Lattanzi, Rel. Viganò), che la nostra Rivista pubblica oggi con un separato commento (clicca qui).
Per accedere all’ordinanza che aveva rimesso la questione alle Sezioni unite (Sez. VI, 15 gennaio 2019 – 22 gennaio 2019, n. 2977, Pres. Paoloni, Rel. Aprile), pubblicata dalla Corte di cassazione, in copia PDF, cliccare sulla icona in alto a destra.
Pubblicheremo la motivazione della sentenza delle Sezioni unite immediatamente dopo il relativo deposito. (G.L.)