ISSN 2039-1676


05 luglio 2011 |

Confermata la specialità  del circuito penitenziario per tossico- ed alcooldipendenti

Nota a Cass. pen., sez. I, 12.04.2011 (dep. 25.05.2011), n. 1371 (sent.), Pres. Vecchio, Rel. Caprioglio, ric. P.G. in proc. Brizi

La sentenza che può leggersi in allegato conferma la marcata specialità del sottosistema punitivo e penitenziario a carico di imputati tossico- ed alcooldipendenti, pur nel quadro di un trend legislativo che — specie con la legge n. 251 del 2005 (c.d. legge ex Cirielli) — ha progressivamente irrigidito il trattamento nei confronti dei soggetti recidivi.
 
Due i punti affrontati dalla pronuncia.
 
Il primo riguarda, in generale, l’istituto del c.d. affidamento in prova terapeutico, disciplinato dall’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990.
Nella corretta convinzione che il rigorismo repressivo nei confronti di soggetti tossico- od alcooldipendenti non porti ad alcun risultato, se non adeguatamente supportato da un percorso di rieducazione assai più specifico di quello per i condannati comuni, specie ove quei soggetti abbiano in corso od intendano seriamente intraprendere un programma di recupero, la norma consente di sospendere la pena detentiva da eseguirsi, qualora essa, anche quale residuo di maggior pena, non superi i sei anni, od i quattro anni nel caso di titolo esecutivo comprendente reati di cui all’art. 4-bis ord. pen. (art. 94, comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990).
 
La norma contempla evidentemente un istituto di favore; da ciò discendono una serie di cautele che devono appunto guidare le pubbliche autorità nel valutare lo status di tossico- od alcooldipendente. Una di queste si dirige proprio al tribunale di sorveglianza, competente ad emettere la misura: «ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza (…) deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l’esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio» (art. 94, comma 3, I° periodo d.P.R. n. 309 del 1990).
Nel caso di specie, il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Torino aveva appunto interposto ricorso per cassazione affermando che, nel caso di specie, l’adesione al programma terapeutico appariva frutto di strumentale scelta.
 
Sul punto la statuizione di rigetto della Corte — che si limita ad osservare che sussistono idonee certificazioni mediche, provenienti da struttura pubblica, attestanti “abuso etilico” ed ingrossamento del fegato — è sbrigativa, e si comprende: trattasi di accertamento davvero ai limiti del merito insindacabile.
 
Il secondo aspetto, che rende la pronunzia di indubbio interesse, riguarda invece i rapporti tra la normativa generale e quella speciale, nel caso di pena detentiva da eseguirsi non superiore ai sei anni.
 
Si muova dall’esame della normativa generale.
 
Come noto, l’art. 656 c.p.p. prevede una regola ed una eccezione nell’esecuzione delle pene detentive. La regola è quella secondo cui le pene detentive sono — come ovvio — portate ad esecuzione dal P.M. non appena la sentenza che le applica sia passata in giudicato (comm1 1 e 2); l’eccezione è quella secondo cui il P.M. sospende l’esecuzione, concedendo al condannato un termine di trenta giorni per chiedere una fra le misure alternative possibili, qualora si tratti di condanna a pena detentiva breve, per tale intendendosi quella inferiore ai tre anni od inferiore ai sei anni se, come nel caso di specie, deve essere eseguita nei confronti di soggetto tossico- od alcoldipendente che possa accedere alla sospensione dell’esecuzione di cui all’art. 90 d.P.R. n. 309 del 1990 od al già citato affidamento terapeutico di cui all’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 (comma 5).
 
Il meccanismo sospensivo appena descritto non opera e si riespande la regola della immediata esecutività della pena detentiva, qualora il titolo esecutivo si diriga nei confronti di determinate categorie di condannati, ritenuti non meritevoli. Tra questi figurano, esemplarmente, i «condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale»: così l’art. 656, comma 9, lett. c) c.p.p., la cui formulazione si deve alla legge n. 251 del 2005, c.d. legge ex Cirielli.
 
Tale legge, cui si deve anche la modifica della disciplina della recidiva, incarna meglio di ogni altra le istanze repressive e neo-securitarie che hanno informato la produzione normativa degli ultimi anni nel settore penale, processuale penale e penitenziario. Non pare un caso che la giurisprudenza sia intervenuta a mitigarne talune asperità, sancendo, ad es.:
 
- che la recidiva rimane facoltativamente applicabile dal giudice in tutti i casi previsti dall’art. 99, commi da 1 a 4 c.p. (Cass. pen., sez. un., 27-05-2010, n. 35738, in C.E.D., rv. 247838; sul punto e, più in generale, sui rapporti tra recidiva ed attività giudiziale di commisurazione della pena, cfr. Piffer, I nuovi vincoli alla discrezionalità giudiziale: la disciplina della recidiva, su questa rivista);
 
- che nei casi di cui all’appena citato art. 656, comma 9, lett. c) c.p.p., «il divieto di sospendere l’esecuzione delle pene detentive brevi in caso di recidiva reiterata è subordinato non già alla qualità di “recidivo” del condannato, bensì alla circostanza che la recidiva di cui all’art. 99, comma 4 c.p. sia stata “applicata”, ossia effettivamente valutata in quanto circostanza aggravante soggettiva ed abbia perciò prodotto conseguenze concrete sulla pena irrogata» (Cass. pen., sez. V, 26-04-2010, n. 21603, in C.E.D., rv. 247956).
 
La questione di diritto che sorge riguarda i casi in cui un soggetto cumuli ambedue le qualità soggettive, di tossico- od alcooldipendente, da un alto, e di recidivo dall’altro. Il che, se per il recidivo non è affatto circostanza scontata, è viceversa assai frequente per il tossico- o l’alcooldipendente che, dal punto di vista criminologico, come noto, sono soggetti ad alto tasso di recidivanza. In altre parole, la domanda cui occorre dare risposta è: nel caso di condanna a pena inferiore ai sei anni, da eseguirsi nei confronti di condannato che cumuli le due qualifiche di tossico- od alcooldipendente e di recidivo, prevale il trattamento di favore previsto per il tossico- o l’alcooldipendente, con sospensione del titolo ex art. 656, comma 5 c.p.p. e possibilità, tra l’altro, di chiedere l'affidamento in prova terapeutico, oppure prevale il trattamento di rigore previsto per il recidivo dall'art. 656, comma 9, lett. c) c.p.p., con obbligo per il P.M. di portare ad immediata esecuzione la pena?
 
La sentenza in commento, senza dubbio animata dal desiderio di tutelare e favorire il massimo recupero di quelli che altro non sono che soggetti deboli, presta adesione alla prima delle due alternative (prevalenza del trattamento di favore), correttamente valorizzando una norma, disseminata nella legislazione speciale, che peraltro appare oltremodo perspicua: «la disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale non si applica nei confronti di condannati, tossicodipendenti o alcooldipendenti, che abbiano in corso, al momento del deposito della sentenza difinitiva, un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata nei casi in cui l'interruzione del programma può pregiudicarne la disintossicazione. In tale caso il pubblico ministero stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero fino alla decisione del tribunale di sorveglianza e revoca la sospensione dell'esecuzione quando accerta che la persona lo ha interrotto» (art. 4, comma 2 d.l. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 49 del 2006).
 
La pronuncia in commento, d’altro canto, vanta dei precedenti in senso conforme: cfr. Cass. pen., sez. I, 02-12-2009, n. 3486 (in C.E.D., rv. 245983), nonché Cass. pen., sez. I, 03-03-2010, n. 13542 (in C.E.D., rv. 246833), quest’ultima pregevole anche per la ricostruzione storica degli istituti coinvolti.

In definitiva, l’affidamento in prova terapeutico, al pari della sospensione dell’esecuzione ex art. 90 d.P.R. n. 309 del 1990, sono sottratti al regime repressivo previsto dall’art. 656, comma 9, lett. c) c.p.p. per i recidivi.