ISSN 2039-1676


17 novembre 2011 |

Amianto: impossibile, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, stabilire il nesso di causalità  tra le condotte dei vertici della società  e gli eventi lesivi

Trib. Verbania, sent. 19.7.2011, n. 437, Giud. Fornelli, imp. Bordogna e altri

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La sentenza, già pubblicata in questa Rivista, rappresenta il secondo arresto del Tribunale di Verbania in relazione ad alcune morti e malattie che hanno riguardato diversi ex dipendenti della Montefibre s.p.a., i quali erano stati esposti all'amianto durante il periodo di lavoro.

Al fine di comprendere il contesto in cui tale pronuncia si colloca è opportuna una brevissima premessa. In relazione a tali vicende si era già celebrato un primo processo per omicidio colposo di undici lavoratori (alcuni deceduti per asbestosi, altri per mesotelioma pleurico), nei confronti di quattordici imputati, che ha avuto alterne vicende a causa del fondamentale problema dell'accertamento del nesso di causalità tra la condotta omissiva degli stessi e gli eventi letali nonché della consequenziale opinione dei giudicanti in merito alla rilevanza causale di siffatte omissioni sugli eventi finali.

Infatti gli imputati, che ricoprivano il ruolo di amministratori o dirigenti della società in parola a cavallo degli anni '60 - '80, erano stati inizialmente condannati dal Tribunale di Verbania in relazione alle asbestosi, mentre avevano riportato una piena assoluzione con riguardo ai mesoteliomi in quanto, ad avviso dei giudici di prime cure, solo con riferimento alla prima patologia era scientificamente provato un rapporto tra l'aumento della dose inalata e l'aggravamento dello stato morboso. La Corte d'Appello di Torino aveva in seguito parzialmente riformato la pronuncia, ritenendo i predetti imputati responsabili anche per i decessi derivanti dai mesoteliomi in quanto, tra le teorie scientifiche riguardanti  lo sviluppo di tale malattia, i giudici piemontesi ritenevano di poter applicare il c.d. modello multistadio della cancerogenesi, qualificando quindi anche il mesotelioma come patologia  dose-dipendente. La Cassazione ha da ultimo recentemente (sentenza n. 38991 del 2011, pubblicata su questa rivista, con annotaz. di S. Zirulia) annullato, con rinvio ad altra sezione, la decisione della Corte d'Appello limitatamente alle ipotesi di mesotelioma riscontrando una carenza motivazionale in ordine alle ragioni che hanno fatto propendere i giudici per la scelta di un modello scientifico (quello dose-dipendente) piuttosto che di un altro (teoria della c.d. trigger dose).

A completare il quadro giurisprudenziale antecedente alla sentenza che qui si annota va dato atto che, nel Settembre del 2010, fosse già intervenuta una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. IV, 17.9.2010, Cozzini e altri, Pres. Marzano, Rel. Blaiotta, pubblicata su questa rivista con nota di Stefano Zirulia) di fondamentale importanza per il tema in questione,  la quale tra l'altro aveva parimenti evidenziato, in un caso in cui si ponevano problemi sostanzialmente analoghi a quelli summenzionati, che la scelta sulla legge scientifica di copertura compiuta dalla Corte d'Appello di Trento fosse inappagante in quanto si era limitata a preferire una delle opzioni prospettate dai consulenti in sede di dibattimento ma non aveva in alcun modo analizzato, cosa che era suo specifico compito fare, l'affidabilità degli studi disponibili, l'integrità delle intenzioni degli esperti che ad essi si richiamavano nonchè il quadro del sapere scientifico disponibile fornendo adeguata motivazione circa le ragioni della preferenza per una teoria piuttosto che per l'altra.

La sentenza allegata riguarda invece la contestazione a carico di 11 imputati, che si sono alternati in posizioni di vertice della Montefibre s.p.a. a cavallo degli anni '70 e '80, di ulteriori diciotto episodi di omicidio colposo (dieci mesoteliomi e otto tumori polmonari), aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche e dal fatto di aver agito nonostante la previsione dell'evento,  nonché di nove episodi di lesioni (un tumore polmonare, uno alla vescica, nonché sette ispessimenti pleurici e placche pleuriche).

Anzitutto, va osservato come il Tribunale di Verbania, contrariamente al citato precedente sul tema, abbia qualificato la condotta degli imputati come commissiva e non omissiva. Difatti, ad avviso del giudicante, la convertibilità dei reati di evento causalmente orientati in fattispecie omissive improprie, ha come presupposto che il soggetto garante non abbia provocato con la propria azione la situazione di pericolo, in quanto tali fattispecie hanno quale ratio la tutela di beni contro le offese cagionate da forze esterne avverso le quali sole è configurabile un obbligo impeditivo. Laddove un soggetto tenga invece un'attività pericolosa, quale è quella industriale, non vi sarebbe alcuna causalità di tipo omissivo ma unicamente una causalità attiva in quanto gli obblighi non sarebbero di garanzia, quanto piuttosto di evitare proprie azioni generatrici di situazioni di rischio ovvero di rischio ulteriore.

Impostato il problema come causalità di tipo commissivo, il Tribunale concentra la propria attenzione sull'esistenza di una legge scientifica che sia in grado di spiegare in termini di assoluta ragionevolezza ovvero elevata credibilità razionale se, in assenza della condotta tenuta dagli imputati, l'evento morte e quello di lesioni sarebbero comunque avvenuti, ovvero non si sarebbero verificati o si sarebbero verificati in un momento cronologicamente successivo.

Quanto ai mesoteliomi, data per pacifica, alla luce delle risultanze scientifiche sul tema, la connessione tra l'insorgenza degli stessi e l'esposizione ad amianto, il giudice analizza puntualmente e con dovizia di dettagli le due contrapposte teorie scientifiche circa il contributo causale delle singole esposizioni alla comparsa, dipendendo dall'adesione all'una o all'altra la possibilità di addebitare in capo agli imputati la responsabilità per la condotta tenuta. La prima di tali teorie, denominata trigger dose o dose grilletto, postula la sufficienza di una prima quantità di assunzione di fibre di amianto - peraltro allo stato delle conoscenze impossibile da determinare - per l'insorgere e svilupparsi della patologia, così da rendere le successive esposizioni ininfluenti in termini peggiorativi sull'inarrestabile decorso della medesima. La seconda di tali teorie, aderente al modello multistadio della cancerogenesi di cui si è detto in precedenza, al contrario ritiene il mesotelioma, al pari di tutti gli altri tipi di tumore, dose-correlato, con la conseguenza che qualsivoglia esposizione successiva possa essere qualificata come causale rispetto all'aggravamento della patologia.

All'esito, quindi, di tale completa ricostruzione del dibattito scientifico, il giudice conclude che "nell'ignoranza del meccanismo cancerogenetico dell'amianto, indimostrato un aggravamento della malattia per effetto dell'aumentare dell'esposizione protratta, sia impossibile annettere rilevanza concausale alla singola condotta del singolo imputato ed anche, ancor prima, formulare delle valutazioni, dotate di una qualsiasi fondatezza scientifica, prima, logica e giuridica, poi, tanto sull'esclusione di fattori causali alternativi, ossia sulla possibile ipotetica rilevanza causale esclusiva di esposizioni precedenti o successive alla singola che si indaga (corrispondente al periodo di assunzione della carica societaria da parte del singolo imputato) quanto sulla rilevanza concausale delle esposizioni successive" assolvendo quindi gli imputati "perché il fatto non sussiste".

Quanto, invece, ai tumori polmonari, tale patologia comporta riflessioni differenti da quelle operate con riguardo ai mesoteliomi. Mentre questi infatti sono una malattia chiaramente riconducibile all'amianto intorno alla quale tuttavia sussiste, come visto, il dubbio circa la sua dose-dipendenza, i tumori polmonari sono invece pacificamente dose-correlati ma quel che rimane in dubbio è la paternità del fattore scatenante in ragione dell'elevato numero di cause alternative all'amianto che gli stessi possono avere (tra tutti viene citato quale esempio maggiormente frequente il fumo di sigaretta) e della connessa circostanza che, pertanto, l'asbesto rappresenti solamente uno di quei possibili fattori.

Il Tribunale osserva quindi che "lo stato attuale delle conoscenze non consent[e] di dirimere in alcun modo, sulla base delle sole rilevazioni scientifiche proposte dai consulenti dell'Accusa, il dubbio, più che ragionevole, sulla riconducibilità, sul piano eziologico, delle patologie tumorali in questione al fattore causale ipotetico alternativo rappresentato dall'abitudine al fumo". In particolare, prosegue la sentenza, "dichiaratamente mere ipotesi, prive peraltro di qualsiasi evidenza biologica, sono le pretese interazioni o sinergie tra i due fattori cancerogeni, senza che vi siano elementi tali da consentire di ascrivere la patologia tumorale contratta da un lavoratore a un fattore piuttosto che all'altro, ovvero ad entrambi congiuntamente" con conseguente assoluzione degli imputati con la medesima formula di cui sopra.

Quanto ai contestati ispessimenti pleurici e placche pleuriche, il giudice osserva che essi rientrano tra quelli che, da un punto di vista medico, vengono definiti  come "lesioni pleuriche benigne". Rileva peraltro che, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale che vede nella "malattia penalisticamente rilevante" "indistintamente qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali, senza che sia necessario che sia prodotta un'affezione che esiga cura o custodia o produca un'incapacità alle ordinarie occupazioni", tali alterazioni della pleura rientrano comunque nel novero delle malattie rilevanti ai fini della configurabilità del reato di lesioni. Assolve tuttavia ancora gli imputati in ragione del fatto che anche in tal caso, con riferimento all'eziologia delle lesioni peluriche in parola, "si ripropongono questioni sostanzialmente analoghe a quelle già trattate in relazione alle patologie tumorali rappresentate dai mesoteliomi: è ben vero, e non contestato, che si tratti di malattie 'direttamente correlate alla durata delle esposizioni' [...] ma delle stesse non si conosce la data o epoca di presumibile insorgenza, né è possibile stimare la dose eziologicamente rilevante".

Con la medesima formula vengono inoltre assolti gli imputati in relazione all'unico caso di decesso di persona non fumatrice in quanto "la presenza di un'incidenza della malattia non nulla nella popolazione non esposta, in assenza di stime dell'eccesso di rischio nella "coorte" dei lavoratori dello stabilimento verbanese, non consente di ascrivere con la necessaria certezza nemmeno quella malattia all'esposizione all'amianto". Assoluzione, infine, anche in relazione al caso di tumore alla vescica, stante la non comprovata origine professionale di tale patologia e la sua non riconducibilità all'amianto.