ISSN 2039-1676


26 settembre 2014 |

Malattie professionali e nesso causale: una interessante pronuncia della Corte di Cassazione in tema di accertamento della causalità  individuale

Cass. Pen., IV Sez., 21.6.2013 (dep. 13.9.2013), n. 37762, Pres. Romis, Est. D'Isa, ric. Battistella e al.

 

1. Il 13 settembre dello scorso anno sono state depositate da parte della Suprema Corte di Cassazione le motivazioni della sentenza che ha confermato la condanna degli ex dirigenti della Tricom di Tezze sul Brenta, relativa ai reati di omicidio colposo e lesioni, aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche, per aver cagionato la morte o le lesioni, per patologia oncologica polmonare, di alcuni lavoratori e dipendenti addetti alla attività di cromatura; in particolar modo era contestato agli imputati di non aver adottato, nel periodo dai primi anni '70 al 2003, tutte le misure idonee e gli strumenti necessari atti ad impedire la diffusione di vapori tossici, mediante la dispersione di cromo esavalente all'interno dei luoghi di lavoro.

La pubblicazione di tale decisione, pur a distanza di circa un anno dal deposito della motivazione, risulta di interesse in quanto il Supremo Collegio, nel confermare la sentenza di condanna, ha attribuito rilievo ad un elemento nuovo rispetto alle altre pronunce sul tema, grazie al quale è stata possibile una più limpida ricostruzione del nesso causale tra la condotta dei responsabili dei settori produttivi e l'insorgenza della malattia professionale nei lavoratori. Invero, la sentenza in commento ha il pregio di aver dato rilievo alle caratteristiche istologiche del tumore insorto nei lavoratori esposti alla sostanza, elemento che ha consentito di superare, in sede di ricostruzione del nesso eziologico in tema di malattie professionali multifattoriali, il dubbio in ordine alla possibile incidenza di fattori alternativi nell'insorgenza della singola patologia.

Dopo una breve analisi delle argomentazioni dei Giudici del primo e del secondo grado del caso preso in esame, nella presente scheda vengono dapprima analizzate le tematiche ricorrenti nelle pronunce in tema di malattie professionali, riprese dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento, per poi passare ad una più specifica disamina del tema centrale ed innovativo della pronuncia cui già si è fatto cenno, anche in relazione alle ripercussioni che tale principio potrebbe avere nell'accertamento del nesso causale in caso di patologie oncologiche legate all'esposizione ad amianto.

 

2. Nella sentenza di primo grado, il Gip di Bassano del Grappa aveva assolto i tre imputati S. A., presidente ed amministratore delegato della Tricom Spa, Z. P., amministratore delegato della società, e B. R., dirigente responsabile del reparto cromatura, ritenendo non verificato il nesso di condizionamento tra l'esposizione professionale alla sostanza cancerogena del cromo esavalente e l'insorgenza delle patologie nelle pp.oo. "secondo il grado di elevata probabilità logica o credibilità razionale richiesto dalla giurisprudenza delle SS.UU. penali della Corte di legittimità per pervenire a un giudizio di condanna (sentenza Franzese, n. 30328 del 2002), non essendo al riguardo sufficiente la mera probabilità statistica di produzione dell'evento emersa dal complesso delle indagini peritali".

In sede di giudizio abbreviato, il Giudice di prime cure aveva disposto una perizia collegiale medico-legale, avente ad oggetto l'eziopatogenesi delle singole patologie riscontrate nelle pp.oo. e l'individuazione di un eventuale nesso causale con l'esposizione professionale alla sostanza dannosa. Attraverso il confronto dei diversi livelli di esposizione alla sostanza cancerogena, ricavati da indicatori clinici e biologici, con i dati relativi all'abitudine tabagica, ricorrente in tutte le persone offese, il magistrato aveva ritenuto provato che per i lavoratori B.D., C. R. e C.U. l'esposizione professionale aveva inciso con giudizio di prevalenza rispetto al fattore "abitudine al fumo di sigaretta", per il lavoratore D.F. aveva inciso con giudizio di equivalenza, mentre aveva formulato giudizio di minusvalenza di tale incidenza per i lavoratori G. e B.

All'attenzione del Tribunale di Bassano del Grappa vi era inoltre un altro dato, ricavato dall'indagine epidemiologica dallo stesso giudice disposta e affidata al Prof. Crosignani (volta ad indagare la valenza causale o concausale dell'esposizione professionale a cromo esavalente nell'insorgenza delle patologie riscontrate nelle pp.oo.), che aveva attribuito all'esposizione professionale almeno tre dei sette decessi occorsi tra i lavoratori dello stabilimento.

Nonostante gli elementi emersi in sede di istruttoria, il Gip aveva pronunciato una sentenza di assoluzione degli imputati, basata sull'impossibilità di fondare un giudizio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio sulla sola base della mera probabilità statistica di produzione dell'evento.

 

3. La sentenza della Corte d'Appello veneta aveva emesso, in riforma della decisione di primo grado, una sentenza di condanna a carico degli imputati, ritenuti responsabili della morte dei tre lavoratori B. D., C. U. e C. R., sull'assunto in base al quale la sussistenza del nesso causale tra la condotta tenuta dagli imputati e l'evento morte di detti lavoratori non poteva essere esclusa sulla sola base di un ragionamento di tipo deduttivo, svincolato dalle concrete risultanze processuali, che si limitasse a prendere atto dell'esistenza di un altro fattore (quale l'abitudine al fumo di sigaretta) che, da solo, sarebbe potuto assurgere a causa dell'evento; si riteneva, invece, necessario, in presenza del fattore oncogeno legato all'ambiente lavorativo con altrettanta, se non maggiore, potenzialità causale nell'induzione della malattia, procedere ad un'analisi caso per caso delle posizioni di ciascuna persona offesa e delle peculiarità legate alla durata dell'esposizione professionale alla sostanza tossica e all'incidenza personale dell'abitudine al fumo di sigaretta.

Su questi presupposti, la Corte d'Appello veneziana, attribuendo maggiore rilevanza rispetto al giudice di prime cure alle risultanze dell'indagine epidemiologica della perizia del dott. Crosignani - secondo cui l'incidenza di neoplasia polmonare presso la coorte dei lavoratori della TRICOM, ammalatisi nel corso del periodo analizzato, non poteva trovare spiegazione per tutti i lavoratori nell'abitudine al fumo di sigaretta - dopo un'analisi approfondita delle posizioni individuali dei singoli lavoratori, era pervenuta alla condanna degli imputati in relazione alla morte dei tre lavoratori per i quali la perizia medico-legale aveva ritenuto prevalente nell'eziopatogenesi il rilievo dell'esposizione professionale rispetto al fumo di sigarette.

 

4. Chiamata a pronunciarsi a seguito al ricorso degli imputati, la Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, ha confermato la decisione della Corte d'Appello, sviluppando il tema, molto discusso in dottrina, del nesso causale in  materia di malattie professionali, e pervenendo ad un giudizio di responsabilità nei confronti degli imputati attraverso una ricostruzione della causalità individuale fondata non più soltanto sulle leggi epidemiologiche, ma anche su risultanze medico-legali di natura individualizzante (dando rilevanza, come già accennato, alle caratteristiche istologiche del tumore).

 

5. La prima questione esaminata dalla Corte, secondo le cadenze tradizionali di dottrina e giurisprudenza sul tema, concerne la natura, commissiva od omissiva, delle condotte poste in essere dagli imputati[1].  Nella sentenza in commento la Suprema Corte prende posizione affermando che "il caso sottoposto all'esame del Collegio, integrando le singole condotte la violazione specifica di una norma di prevenzione antinfortunistica in quanto non sono stati predisposti ed adottati i presidi finalizzati a salvaguardare la salute degli operai, è chiaramente omissivo. L'affermare che esse dipendano da una scelta di politica aziendale (ovviamente per risparmiare i costi) ha una rilevanza del tutto marginale; per così dire è una valutazione più di ordine morale, che penale, ma certamente non incide sulla natura omissiva della condotta, altrimenti staremmo a parlare di tutt'altro tipo di reato, visto che la scelta politica aziendale di non adottare volutamente le misure antinfortunistiche avrebbe potuto anche implicare un'indagine sull'elemento soggettivo qualificabile, quanto meno, come dolo eventuale".

La presa di posizione della Corte di legittimità in ordine alla natura omissiva della condotta addebitata agli imputati non sembra tenere in dovuta considerazione l'orientamento della  giurisprudenza più recente[2] che qualifica tale condotta come commissiva, in quanto non consisterebbe tanto nella violazione da parte del datore di lavoro di un obbligo di attivarsi, quanto piuttosto nell'esposizione dei dipendenti ad un determinato fattore di rischio[3].

Invero, già negli anni Novanta la dottrina[4] aveva sottolineato come la qualificazione in termini omissivi della condotta addebitata ai responsabili dei settori produttivi fosse il risultato di una indebita commistione tra la natura omissiva della condotta e l'ineliminabile componente omissiva della colpa. L'affermazione della Corte secondo cui la condotta addebitata agli imputati avrebbe natura omissiva poiché integra "la violazione specifica di una norma di prevenzione antinfortunistica in quanto non sono stati predisposti ed adottati i presidi finalizzati a salvaguardare la salute degli operai", non è, pertanto, soddisfacente alla luce dei rilievi sopra riportati, che evidenziano la possibilità che una componente omissiva ben potrebbe connotare anche le condotte attive, qualora esse comportino la mancata adozione delle misure cautelari dovute[5].

Si consideri da ultimo che un accertamento della responsabilità fondato sull'individuazione di un nesso causale tra l'esposizione alla sostanza dannosa e l'evento morte dei lavoratori - quale quello che è stato compiuto dal Collegio nella sentenza che ci occupa - è tipico e caratteristico dell'accertamento della causalità commissiva.

 

6. Un'altra tematica, richiamata costantemente dalla giurisprudenza in materia di malattie professionali ed approfondita anche nella sentenza in commento, concerne l'incidenza di entrambi i fattori di rischio - l'abitudine al fumo di sigaretta e l'esposizione alla sostanza tossica - nell'insorgenza della patologia.

Invero, nella maggior parte delle pronunce in tema di accertamento del nesso causale nel campo delle malattie professionali collegate all'esposizione lavorativa a fibre d'amianto, nel tentativo di superare le difficoltà legate all'impossibilità di eliminare l'abitudine tabagica quale fattore interagente nell'insorgenza della patologia, la giurisprudenza recente, per pervenire a giudizi di responsabilità in capo ai responsabili dei settori produttivi, ha normalmente fatto ricorso al concetto di concause, sostenendo che l'agente tossico abbia quanto meno interagito con i fattori causali alternativi (considerati mere concause dell'evento) accorciando i tempi di latenza della patologia o aggravandone gli effetti. Detta impostazione crea, tuttavia, non poche perplessità, già efficacemente evidenziate dalla dottrina più recente[6], ricollegabili all'impossibilità di verificare che - rispetto a quanto sarebbe accaduto in mancanza di esposizione alla sostanza tossica -  nel singolo caso concreto, i due fattori abbiano effettivamente interagito tra loro provocando l'aggravamento della virulenza della patologia o accorciandone i tempi di latenza.

Anche nel caso che ci occupa è incontrovertibile l'esistenza di una relazione probabilistica tra esposizione a cromo esavalente ed insorgenza nelle persone offese di patologie oncologiche polmonari, come pure quella tra tali patologie tumorali e il fattore "abitudine al fumo". La Corte, tuttavia, sulla scorta delle risultanze peritali dei precedenti giudizi di merito, ha fatto propria l'idea della natura alternativa nella produzione della neoplasia polmonare dei due fattori cancerogeni, non potendosi richiamare, nel caso di esposizione a cromo esavalente, il concetto di concausa, in quanto ciascuno dei due fattori, qualora non concorresse l'altro, avrebbe piena dignità di assurgere a causa efficiente sufficiente dell'evento.

Nel caso di specie la compresenza dei due fattori consente unicamente una valutazione di prevalenza tra i due; non essendo pertanto possibile escludere a priori uno dei due fattori che potenzialmente avrebbe potuto scatenare l'insorgere della patologia, al fine dell'accertamento del nesso causale il Giudice deve, come di norma in casi analoghi, effettuare un giudizio controfattuale, attraverso un'operazione di eliminazione mentale della condotta addebitata agli imputati e la successiva constatazione se dall'eliminazione sia scaturita altresì l'eliminazione dell'evento.

Sul punto nella sentenza si legge che "la compresenza, per le persone offese, dell'esposizione ai due fattori cancerogeni, laddove, ed i periti sono tutti concordi sul punto, l'uno non esclude l'altro, (si concorda con le critiche svolte prima dalla sentenza impugnata e poi dagli stessi ricorrenti circa la tesi della con causalità dei due fattori delineata dal P.M.) essendo, quindi, consentita una valutazione di prevalenza tra i due (...), determina che il giudizio contro fattuale va effettuato con l'eliminare, nei casi concreti, mentalmente il fattore professionale per verificare se le vittime, anche in presenza del fattore abitudine al fumo, non si sarebbero ammalate o avrebbero contratto la patologia tumorale in epoca significativamente posteriore"

 

7. La Suprema Corte, in merito al momento dell'accertamento processuale, dopo aver escluso, richiamando e facendo propri gli insegnamenti della sentenza Franzese, che solo le leggi universali e quelle statistiche che esprimono un coefficiente statistico prossimo ad 1, cioè vicino alla certezza, possano essere elevate a schemi di spiegazione del condizionamento necessario, afferma che, se è pur vero che le leggi scientifiche hanno necessariamente carattere probabilistico, "le stesse servono, in uno con quelle statistiche e le massime generalizzate di comune esperienza, a dare credibilità razionale all'accertamento del nesso eziologico. Infatti interessa al diritto l'individuazione della condizione necessaria dell'evento e non di quella sufficiente, cioè dell'insieme delle condizioni che rendono inevitabile un determinato risultato, condizione che nemmeno le leggi scientifiche sono in molte ipotesi in grado di esprimere, senza che per questo si dubiti della lori intrinseca razionalità". Le leggi statistiche sono infatti degli strumenti utili al fine di ipotizzare un rapporto causale tra fenomeni, un indizio, quindi, che insieme ad ulteriori fattori consente di pervenire all'accertamento del nesso causale in una prospettiva ex post.

Senza pertanto mettere in discussione l'utilizzabilità delle leggi statistiche oltre che di quelle universali, il Supremo Collegio ha evidenziato la necessità di effettuare una distinzione tra credibilità razionale e scientifica della legge e  credibilità razionale e scientifica dell'accertamento; a detta della Corte di legittimità, dunque, il giudice avrebbe due diversi compiti: la verifica della fondatezza della legge statistica da un lato e la verifica dell'applicabilità del coefficiente di probabilità rilevato nella fattispecie concreta dall'altro.

Tali considerazioni inducono a ritenere necessaria la valutazione individuale dell'eziologia delle singole neoplasie polmonari insorte nelle persone offese, la cui disamina ha condotto a risultati differenti caso per caso. In particolare, se, attraverso un'approfondita analisi delle posizioni individuali delle singole persone offese, si riuscisse ad escludere l'interferenza di fattori causali alternativi - quale, nel caso di specie, l'abitudine tabagica - si potrebbe sostenere in termini di certezza processuale, ovvero di alta credibilità razionale, che proprio l'esposizione attribuibile agli imputati abbia determinato l'evento lesivo.

Il Collegio ha quindi disatteso le conclusioni cui era pervenuto il Giudice di prime cure, che, partendo dal corretto presupposto della capacità alternativa di entrambi i fattori oncogeni di determinare l'insorgenza della patologia tumorale nei lavoratori, ha ritenuto di non poter pervenire ad un giudizio di responsabilità, in quanto, all'esito dell'esperita istruttoria, non era rimasta esclusa l'interferenza del fattore alternativo "abitudine al fumo", non potendosi, di conseguenza, affermare con certezza che la condotta omissiva degli imputati fosse stata con alto grado di credibilità razionale condizione necessaria degli eventi lesivi.

A detta del Collegio, il Gip non avrebbe dovuto accontentarsi del mero dato statistico portato dai periti in dibattimento, in quanto ovviamente gli stessi mai avrebbero potuto escludere l'influenza alternativa dell'altro fattore cancerogeno con certezza scientifica, ma solo effettuare un giudizio probabilistico di incidenza dei diversi fattori che potenzialmente avrebbero potuto innescare la patologia, poiché la verifica della credibilità razionale e scientifica dell'accertamento in relazione al caso singolo è compito esclusivo del giudice.

Si legge, invero, nella sentenza in commento che "non risponde affatto alla realtà processuale che i periti non abbiano indicato le leggi scientifiche in base alla quali l'esposizione dell'uomo alle esalazioni del cromo esavalente determina l'insorgere della patologia tumorale di cui trattasi, anche con l'indicazione di quali sono le probabilità statistiche che tale evento si produca, solo che non hanno potuto, in termini di certezza scientifica, escludere l'interferenza alternativa dell'altro fattore cancerogeno dell'abitudine al fumo di tabacco. Ma tale risposta non doveva essere certamente data dai periti. Come già ricordato è solo il giudice che, sulla base del dato peritale (leggi scientifiche e statistiche) tenendo conto, poi, del risultato probatorio, può verificare la validità del coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica in relazione alle circostanze di fatto e all'evidenza (credibilità razionale e scientifica dell'accertamento)".

In particolare, la Corte afferma che, proprio fondandosi sull'indagine epidemiologica e sui relativi risultati (secondo cui il cromo esavalente è in grado di apportare mutazioni e danneggiamenti alle strutture cellulari del DNA umano), si può affermare che l'incidenza di neoplasie polmonari nei lavoratori della TRICOM non può trovare spiegazione per tutti i lavoratori nell'abitudine al fumo di sigarette.

Di conseguenza, leggi statistiche da cui risulti che l'esposizione alla sostanza tossica abbia inciso con prevalenza rispetto all'abitudine al fumo nell'insorgenza o nel decorso della malattia, sarebbero un punto di partenza insostituibile, ma al contempo non sarebbero sufficienti per pervenire ad un giudizio di responsabilità in capo ai responsabili dei sistemi produttivi della TRICOM S.p.a., poiché andrebbero corroborate da ulteriori fattori differenti caso per caso. A tal proposito la sentenza qui esaminata ha il pregio di essere riuscita ad individuare un fattore in grado di consentire di pervenire all'accertamento della causalità individuale. Le critiche principali avanzate dalla dottrina alle sentenze sul tema sono sempre state rivolte all'impossibilità di accertare la causalità individuale nel settore delle malattie professionali, in ragione del fatto che la maggior parte delle patologie correlate all'esposizione a sostanze tossiche ha natura oncologica e la scienza medica non sarebbe in grado di fornirne una spiegazione su base individuale, ma solamente di stabilire una correlazione a livello di popolazione tra insorgenza di una patologia oncologica e esposizione ad un determinato fattore di rischio. Tale tipo di conoscenza, basata su leggi epidemiologiche, consente quindi di accertare con ragionevole certezza che un determinato numero di lavoratori si sarebbe ammalato a causa dell'esposizione alla sostanza tossica, ma non è in grado di accertare quali tra questi lavoratori hanno contratto la malattia proprio a causa di tale esposizione e quali si sarebbero ammalati in ogni caso[7].

Come già accennato, il Supremo Collegio è riuscito invece a pervenire ad una pronuncia di condanna nei confronti dei responsabili dei settori produttivi della TRICOM, sulla base di un elemento che assume una valenza fondamentale nell'accertamento del nesso causale, ovvero la considerazione delle caratteristiche istologiche del tumore. Infatti si legge che "altro dato (...) che a parere del Collegio offre un contributo, e non di minor peso, al giudizio di alta credibilità razionale, è la maggior compatibilità dell'isotopo del carcinoma polmonare in concreto riscontrato, squamoso o a piccole cellule, con una patologia cromo correlata sulla base dei dati tratti dalla registrazione della tipologia dei tumori osservati nelle lavorazioni galvaniche, così come osservato dai periti". Affermare che l'isotopo della neoplasia polmonare, riscontrata nelle persone offese, è tipico di patologie tumorali cromo-correlate, consente di superare le perplessità generate dall'applicazione dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite nel campo delle malattie professionali[8], perplessità derivanti dal fatto che, nel caso di patologie multifattoriali, pertanto verificabili anche in soggetti non esposti alla sostanza tossica, risulterebbe assai arduo escludere che nel caso di specie siano intervenuti fattori alternativi responsabili della malattia e, di conseguenza, dimostrare con ragionevole certezza nel caso singolo la sussistenza del nesso causale tra malattia ed esposizione alla sostanza tossica[9].

Si può pertanto affermare che, attraverso tale ulteriore dato scientifico inerente alle caratteristiche istologiche del tumore, la Corte di legittimità sia riuscita a pervenire ad un accertamento della causalità individuale tramite un'individualizzazione della legge scientifica statistica di riferimento. Tale considerazione, se corroborata dalla letteratura scientifica che dimostri una effettiva corrispondenza tra esposizione a cromo esavalente e patologia oncologica polmonare con dette caratteristiche, costituirebbe  indubbiamente una novità ed un ulteriore passo in avanti ai fini della verifica circa la imputabilità o meno di tale evento alla condotta dei responsabili della gestione aziendale. Una patologia oncologica così caratterizzata, cioè con caratteristiche istologiche ricollegabili all'esposizione alla sostanza tossica, sarebbe per così dire "firmata" dal cromo esavalente e, pertanto, indubbiamente addebitabile all'esposizione a tale sostanza, essendo possibile escludere nel caso concreto qualsiasi interazione di fattori alternativi.

 

8. I passaggi argomentativi sviluppati dalla sentenza in commento potrebbero risultare di interesse per tutto l'ambito delle patologie professionali, ed in particolare in relazione al problema, al centro dell'attenzione in moltissimi procedimenti, del nesso causale tra esposizione ad amianto e insorgenza di carcinoma polmonare nei lavoratori esposti a tale sostanza nociva.

Invero, a differenza di patologie quali il mesotelioma pleurico e l'asbestosi, pacificamente riconducibili all'esposizione a fibre d'amianto, in riferimento al carcinoma polmonare, tipica patologia multifattoriale, si ripresentano le problematiche - di cui già si è fatto cenno in riferimento al cromo esavalente - circa la sicura riconducibilità del verificarsi della singola patologia all'esposizione professionale all'amianto, non potendosi escludere che la patologia si sarebbe verificata per l'interazione di altro fattore con altrettanto potenziale cancerogeno (quale l'abitudine al fumo di sigaretta) e risultando, pertanto, assai arduo affermare al di là di ogni ragionevole dubbio che la condotta imputabile ai responsabili dei settori produttivi abbia causato l'evento lesivo.

A differenza che nel caso del cromo, nei carcinomi insorti in esposti ad amianto la scienza clinica ritiene che l'esposizione ed il fumo di sigarette agiscano in modo sinergico (il fumo rappresentando un veicolo che rende esponenzialmente più pericolosa l'azione dell'amianto), così che le difficoltà legate all'accertamento della causalità individuale vengono sovente superate dalla giurisprudenza, come abbiamo già visto sopra, mediante il ricorso allo strumento logico della concausalità, con i limiti, cui già pure si è fatto cenno, insiti in tale ricostruzione.

Qualora, tuttavia, si riuscissero ad individuare, anche nel campo delle patologie oncologiche legate all'esposizione ad amianto, delle correlazioni tra le caratteristiche istologiche del tumore e l'esposizione professionale, si perverrebbe attraverso la valorizzazione di tale elemento ad una individualizzazione della legge scientifica di riferimento processualmente ben più pregnante di quella fondata sull'argomento dell'effetto sinergico.

La pronuncia della Suprema Corte, oggetto della presente nota, può dunque rappresentare uno stimolo verso un'analisi sempre più approfondita delle posizioni individuali delle singole persone offese, alla ricerca di nuovi elementi scientifici che consentano di individualizzare la correlazione tra insorgenza di patologie oncologiche ed esposizione a sostanze tossiche.


[1] Si osserva in proposito che si contrappongono in dottrina e giurisprudenza due principali orientamenti: un primo orientamento, sicuramente maggioritario nella giurisprudenza meno recente, considera la condotta omissiva, pertanto i responsabili della sicurezza sul lavoro risponderebbero per aver omesso di adottare le misure doverose per la tutela della salute dei lavoratori: cfr. ex multis, nella giurisprudenza più recente, Cass. Pen., Sez. IV.,24 maggio 2012, n. 33311, imp. Ramacciotti.

Un secondo orientamento, invece, qualifica tale condotta come commissiva, dovendosi al riguardo considerare che l'addebito mosso ai responsabili dei settori produttivi è quello di aver esposto, attraverso l'organizzatone aziendale, i lavoratori ad un fattore di rischio - l'esposizione alla sostanza dannosa - a cui non erano precedentemente esposti, dando così innesco a decorsi causali che non si sarebbero altrimenti sviluppati; sul punto cfr. in particolare Cass. Pen., sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786, Cozzini e altri, in questa Rivista con scheda riassuntiva e commento di ZIRULIA; in dottrina cfr. per tutti VIGANÒ, Il rapporto di causalità nella giurisprudenza penale a dieci anni dalla sentenza Franzese, in questa Rivista, 2 maggio 2013 e MASERA, Il modello causale delle Sezioni Unite e la causalità omissiva, in Dir. pen. proc. 2006, 493 ss.

[2] Si segnalano in particolare la pronuncia della Suprema Corte nel processo di Porto Marghera, Cass. pen. sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675, imp. Bartalini e al., in Foro it., II, 550 ss., con nota di GUARINIELLO , che dalla qualificazione come commissiva della condotta addebitabile agli imputabili trae conseguenze in ordine all'accertamento del nesso causale, e la già citata  Cass. Pen., 17 settembre 2010 n. 43786, Cozzini.

[3] Cfr. Cass. pen., sez. IV, 12 luglio 2012, n. 41184, imp. A.R.; Trib. Verbania, 19 luglio 2011, imp. Bordogna e al. (caso Montefibre-bis), in Corr. merito, 2012, 275ss., con nota di ZIRULIA; Cass. pen., sez. IV, 29 aprile 2009, n. 26020, Cipiccia, in Danno e resp., 2009, 1111. Queste sentenze fanno coincidere il carattere commissivo della condotta degli imputati con l'introduzione di un nuovo fattore di rischio.

[4] DONINI, La causalità omissiva e l'imputazione "per l'aumento del rischio". Significato teorico e pratico delle tendenze attuali in tema di accertamenti eziologici probabilistici e decorsi causali ipotetici, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 49 ss.

[5] Cfr. in particolare sul punto ZIRULIA, Amianto e responsabilità penale: causalità ed evitabilità dell'evento in relazione alle morti derivate da mesotelioma pleurico, nota a Cass. pen., sez. IV, 17.9.2010, n. 43786, imp. Cozzini e altri, in questa Rivista, 11 gennaio 2011.

[6] Cfr. in particolare VIGANÒ, Il rapporto di causalità nella giurisprudenza penale a dieci anni dalla sentenza Franzese, cit., pp. 17-19.

[7] MASERA, La malattia professionale e il diritto penale, in questa Rivista, 2011, p. 11.

[8] Parte della giurisprudenza, al fine di aggirare tale ostacolo, fa ricorso alla nozione di concause: in estrema sintesi l'argomentazione che viene sostenuta si basa sull'assunto che l'esposizione alla sostanza tossica abbia quantomeno accorciato i tempi di latenza della malattia, incidendo sulla fisionomia dell'evento; sul tema cfr. VIGANÒ, Il rapporto di causalità, cit., pp. 17 ss.

[9] MASERA, La malattia professionale e il diritto penale, cit. p. 10.