ISSN 2039-1676


19 aprile 2012 |

La Corte costituzionale sul divieto di accesso al patrocinio a spese dello Stato per i reati tributari

Corte cost., 18 aprile 2012, n.  95, Pres. Quaranta, Rel. Silvestri (il divieto riguarda i giudizi concernenti reati tributari, e non le persone gravate da precedenti per reati dello stesso genere)

1. Con l'ordinanza che qui pubblichiamo la Corte costituzionale ha ribadito, in tema di preclusioni di accesso al patrocinio a spese dell'Erario,  una opzione interpretativa che aveva già compiuto in una precedente occasione, e che risulta accolta anche dalla giurisprudenza di legittimità.

Il problema concerne i reati tributari, o più precisamente i reati «commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto». Il divieto di ammissione al patrocinio per i non abbienti è nato con il comma 9 dell'art. 1 della legge n. 217 del 1990, che disponeva appunto non applicarsi il beneficio «nei confronti dell'imputato» dei reati appena citati. La regola, nel passaggio al testo unico del 2002, aveva subito l'incisiva trasformazione attestata dalla lettera della norma vigente  («per l'indagato, l'imputato o il condannato ...»): art. 91, comma 1, lettera a), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Se la versione antecedente rendeva palese la rilevanza esclusiva della imputazione (cioè dell'accusa elevata nel giudizio per il quale è necessaria la difesa), il riferimento al «condannato» ha poi fatto propendere alcuni per un diverso assunto: il divieto di accesso atterrebbe allo status di un soggetto colpito da accuse concernenti l'evasione fiscale, accertate o in corso di accertamento, come tale escluso in generale dal patrocinio a spese dell'Erario. In altre parole, non avrebbe rilevanza l'oggetto della contestazione nel procedimento cui si riferisce l'istanza, essendo decisivo tanto il riferimento all'imputazione che il riferimento a precedenti condanne inflitte all'interessato.

Su questa lettura si sono fondate, in sostanza, le due questioni di legittimità costituzionale definite dalla Consulta con l'ordinanza in commento.

In sintesi. Il rimettente sta celebrando due giudizi di esecuzione nei confronti di persona in passato condannata per reati tributari, e che ha fatto richiesta di ammissione al patrocinio. Il rimettente ha ritenuto preclusa l'ammissione, ed al tempo stesso ha valutato che preclusioni di accesso fondate su presunzioni assolute, e costruite sui precedenti della persona interessata, contrastino con gli art. 3 e 24 della Costituzione. Questo in effetti la Corte costituzionale ha già stabilito con la nota sentenza n. 139 del 2010: il comma 4-bis dell'art. 76 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002 è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva in ordine a determinati reati (tra i quali il delitto di associazione mafiosa) il reddito si dovesse ritenere superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocino, non ammetteva la prova contraria. Secondo l'odierno rimettente, un intervento dello stesso genere avrebbe dovuto essere compiuto sull'art. 91 del Testo unico, cioè riguardo appunto ai reati tributari.

 

2. In realtà il presupposto interpretativo sotteso alle ordinanze di rimessione era già stato contrastato proprio dalla Corte costituzionale, con la ordinanza n. 94 del 2004. Il comma 1 dell'art. 91 era stato censurato nell'ambito di un giudizio per fatti di bancarotta. E la Consulta aveva dichiarato la questione inammissibile per irrilevanza, posto che il divieto di accesso concernente i reati tributari non si applicava nel giudizio principale: « l'esclusione opera solo in relazione ai procedimenti direttamente concernenti la commissione di uno dei reati specificamente indicati, e non con riferimento alla condizione soggettiva di chi, indagato, imputato o condannato in altri procedimenti per uno di tali reati, assuma la qualità di indagato, imputato o condannato per reati diversi».

In effetti, la modifica lessicale introdotta nel 2002 aveva avuto la preminente funzione di chiarire che il divieto concerne anche i giudizi di esecuzione, quando la sentenza pertinente abbia avuto riguardo a reati tributari: di qui il riferimento al «condannato».

La stessa opzione interpretativa è stata in seguito assunta anche dalla Corte di cassazione (in termini espliciti, Cass., Sez. I, 11 giugno 2004, n. 31177, Geri, in C.E.D. Cass., n. 229309).

 

3. Su queste premesse, le nuove questioni sono state giudicate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza o, comunque, di adeguata motivazione in punto di rilevanza. In un caso, infatti, lo stesso rimettente ha indicato che il giudizio esecutivo principale concerne condanne non pertinenti a reati tributari. Nell'altro caso, non fornendo alcuna indicazione sulla natura dei reati cui si riferisce il relativo giudizio di esecuzione, lo stesso rimettente ha precluso alla Corte la necessaria verifica circa il presupposto di rilevanza della questione sollevata.