ISSN 2039-1676


23 giugno 2011

Sulla condanna al pagamento delle spese processuali in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di imputato e parte civile

Trib. Torino, 10.6.2011 (sent.), Giud. Arata

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – Condannato ammesso al beneficio – Condanna al pagamento delle spese in favore di parte civile ammessa al medesimo beneficio - Legittimità  - Versamento delle somme direttamente in favore dell'Erario
 
La previsione del comma 3 dell’art. 110 del d.P.R. n. 115 del 2002 – secondo cui, quando la parte civile è stata ammessa al patrocinio a spese dell’Erario,  il giudice condanna l’imputato a rifondere le spese di costituzione ed assistenza direttamente in favore dello Stato – opera sia quando lo stesso imputato non sia stato ammesso al medesimo beneficio (così come testualmente prevede la norma), sia nel caso contrario. Infatti l’accesso al patrocinio, nel caso dell’imputato, non comporta il trasferimento sull’Erario dell’onere di versare le somme dovute alla parte civile per le spese sostenute, di talché, da questo punto di vista, la circostanza dell’ammissione non vale ad introdurre discipline particolari. D’altra parte, se le somme in questione fossero versate direttamente alla parte civile, si darebbe luogo ad una indebita duplicazione dei pagamenti (anticipati dall’Erario e rimborsati, appunto, dall’imputato soccombente). È logico dunque, sebbene la norma citata alluda alla sola ipotesi dell’imputato non ammesso al patrocinio, che anche nel caso contrario, quando la parte civile abbia fruito dell’assistenza erariale, le relative spese siano rimborsate direttamente in favore dello Stato.
 
 
Riferimenti normativi: d.P.R. 115/2002 art. 110 comma 3