ISSN 2039-1676


24 aprile 2012 |

La Corte costituzionale sul patrocinio a spese dello Stato per i detenuti extracomunitari

Corte cost., 20 aprile 2012, n.  101, Pres. Quaranta, Rel. Frigo (sugli effetti della revoca dell'ammissione per la mancata presentazione del certificato consolare sui redditi)

1. La Consulta ha «salvato» la possibilità che il difensore di uno straniero in stato di detenzione venga retribuito per l'assistenza prestata nei primi venti giorni del patrocinio a spese dell'erario anche quando, come accade di frequente, l'ammissione viene revocata perché l'interessato non produce la prescritta attestazione consolare in ordine ai propri redditi.

Una rapida ricognizione del quadro normativo chiarisce il problema. Com'è noto, chiunque sia interessato ad ottenere l'ammissione al beneficio deve produrre, al momento della presentazione della domanda, una autocertificazione circa i redditi conseguiti, al fine di documentare la propria condizione di «non abbienza» (art. 79, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, cioè del Testo unico in materia di spese di giustizia).

La legge prevede poi, e talvolta impone, controlli successivi (art. 96 T.u.). Quando si accerta l'eccedenza del reddito effettivo del richiedente rispetto alla soglia legale, l'ammissione viene revocata, con effetto logicamente ex tunc (art. 114, comma 2, T.u.), e con la conseguenza che il difensore che nel frattempo abbia operato non ha diritto alla liquidazione del compenso, fermo restando il suo credito verso l'interessato.

Per lo straniero extracomunitario, vista la forte difficoltà di verifiche a posteriori presso lo Stato di provenienza, è richiesta la produzione iniziale di una certificazione consolare che asseveri la sua autocertificazione, salvo che deduca l'impossibilità di ottenere il documento (art. 94, comma 2, T.u.). Dunque, e tendenzialmente, lo straniero che non produce la certificazione consolare non accede al patrocinio (art. 79, comma 2, T.u.)

Una disciplina particolare riguarda lo straniero detenuto, al quale la legge consente, per ovvie ragioni, di presentare la domanda senza la prescritta certificazione consolare, accordando un termine di venti giorni per la produzione successiva (art. 94, comma 3, T.u.). La legge poi stabilisce che, in caso di inutile scadenza del termine indicato, l'ammissione venga revocata (art. 112, comma 1, lett. c, T.u.), ma con effetto a far tempo dalla indicata scadenza, e non ex tunc (art. 114, comma 1, T.u.).

La conseguenza pratica è che, per i primi venti giorni, la difesa dello straniero detenuto è  comunque retribuita. Più precisamente, è retribuita a meno che non si verifichi in seguito l'improbabile eventualità di un accertamento positivo di redditi eccedenti la soglia di legge, nel qual caso la revoca dovrebbe essere reiterata con efficacia ex tunc (art. 114, comma 2, T.u.).

 

2. Il provvedimento della Consulta è stato occasionato da censure mosse al più volte citato art. 114 del d.P.R. n. 115 del 2002. Al rimettente pareva che la retroattività solo parziale degli effetti della revoca, nel caso che lo straniero detenuto non presenti la certificazione consolare, produca una disciplina irrazionale, e comunque discrimini ingiustamente lo straniero libero rispetto al detenuto. A parità di mancata produzione del certificato, in effetti, il primo non accede al patrocinio, mentre il secondo se lo assicura «comunque» per venti giorni. Dunque, il rimettente avrebbe voluto che, attraverso un parziale intervento ablatorio sull'art. 114, si determinasse anche per la fattispecie in questione una efficacia ex tunc della revoca dell'ammissione.

La questione è stata dichiarata infondata.

A proposito della pretesa violazione del principio di uguaglianza formale, la Corte ha facilmente osservato come non regga la comparazione tra stranieri che siano ristretti nella libertà e stranieri che invece siano liberi di agire per il perseguimento del proprio interesse. Se dunque la diversità tra le situazioni comparate giustifica una diversità di trattamento, la concreta determinazione delle differenze appartiene alla discrezionalità legislativa, salvo il caso della manifesta irrazionalità.

Nel caso di specie, la Corte ha individuato una spiegazione ragionevole della gradazione nell'efficacia della revoca dell'ammissione. Quando tale revoca consegue all'accertamento dell'esistenza di redditi incompatibili con la fruizione del beneficio (assume cioè veste "sostanziale"), è del tutto logico che lo Stato respinga qualsiasi onere a proposito della difesa dell'interessato, anche considerando che, proprio grazie alla disponibilità di redditi occulti, lo stesso può essere costretto alla dovuta retribuzione nei confronti del difensore. Di contro, la revoca connessa all'omessa presentazione del certificato consolare assume natura "formale", cioè non corrisponde all'accertata disponibilità di redditi ed al riscontrato mendacio nell'atto iniziale di autocertificazione. Lo stesso valore sintomatico dell'omissione risulta dubbio, posta la obiettiva brevità del termine imposto dalla legge.

Nei fatti, con la «revoca per omissione», può cessare ogni accertamento sui redditi dello straniero detenuto, dal che in effetti consegue che, a differenza dello straniero libero, l'interessato finisce col fruire di una difesa retribuita pur senza essere disponibile (o abile) alla documentazione dei suoi mezzi economici. Ma - se si consente una valutazione molto sostanziale - può credersi che nella generalità dei casi il «privilegio» sarebbe volentieri dismesso. E l'incidenza positiva del meccanismo sulla effettività delle difese, quando più pressante se ne rende il bisogno, appare del tutto evidente.