ISSN 2039-1676


08 ottobre 2012 |

Gli emendamenti governativi al ddl sulla riforma della corruzione

Gli emendamenti al ddl. n. 2156-B  presentati dal Governo il 4 ototbre 2012 alla Commissione Affari costituzionali-Giustizia del Senato

 

1.  Segnaliamo ai lettori che sul sito del Ministero della giustizia è pubblicato il testo degli emendamenti (clicca qui per accedervi) presentati lo scorso 4 ottobre al testo del ddl in materia di corruzione già approvato il 14 giugno 2012 dalla Camera (clicca qui per visualizzare il testo approvato dalla Camera raffrontato a quello a suo tempo licenziato dal Senato), dei cui contenuti essenziali la nostra Rivista aveva dato conto il 31 maggio 2012 (clicca qui per accedere alla nostra scheda).

L'emendamento ingloba tutte le modifiche al testo originario del ddl, con due ulteriori novità sul fronte della riforma dei delitti di corruzione rispetto al testo licenziato dalla Camera il 14 giugno scorso.

 

2. La prima novità concerne il delitto di traffico di influenze illecite di cui al nuovo art. 346-bis c.p., che viene così riformulato:

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Dall'ipotesi base del primo comma scompare così il riferimento - contenuto nel testo licenziato dalla Camera - al delitto di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 c.p. Il delitto di traffico di influenze illecite viene così strutturato come atto preparatorio rispetto a un delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319) o di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter). Ne viene per il resto confermata la struttura, al di là di qualche aggiustamento linguistico: il soggetto attivo dovrà "sfruttare relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio" (ciò che permetterà di distinguere l'ipotesi delittuosa in parola da quella di millantato credito di cui all'art. 346 c.p.); e dovrà "indebitamente" far dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale come "prezzo" della propria mediazione illecita, ovvero per "remunerare" il pubblico ufficiale o incaricato di p.s.

La promessa o la dazione dovranno dunque essere effettuate in relazione al compimento di uno (specifico) atto contrario ai doveri d'ufficio, o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio; non, quindi, in relazione ad un generico asservimento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di p.s. agli interessi del privato.

Restano invariati i commi successivi.

 

3. La seconda novità concerne il delitto di corruzione tra privati, di cui all'art. 2635 c.c.

La norma dovrebbe essere così riformulata:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi da' o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma e' punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Invariati i primi quattro commi, la modifica concerne la (re)introduzione, in un nuovo quinto comma, della regola della procedibilità a querela della persona offesa, "salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".

 

4. Come ampiamente reso noto dai giornali, infine, l'emendamento proposto all'art. 18 estende sino a dieci anni il periodo di fuori ruolo di cui possono godere i magistrati, per le ragioni meglio evidenziate nella succinta motivazione che accompagna l'emendamento.

 

Per un commento esteso alla struttura complessiva del disegno di legge, cfr. E. Dolcini, F. Viganò, Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione (testo aggiornato alla luce dell'emendamento presentato dal governo), in questa Rivista, 27 aprile 2012, nonché più di recente G. Forti, Sulle riforme necessarie del sistema penale italiano: superare la centralità della risposta carceraria, in questa Rivista, 16 settembre 2012.