ISSN 2039-1676


15 maggio 2013 |

Monitoraggio Corte EDU marzo 2013

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte EDU rilevanti in materia penale sostanziale e processuale


A cura di Giulio Ubertis e Francesco Viganò.

Prosegue, rinnovato, il monitoraggio mensile delle più importanti sentenze e decisioni della Corte EDU. A partire dal mese di gennaio 2013 il monitoraggio abbraccia infatti, oltre alle sentenze che interferiscono con il diritto penale sostanziale, anche quelle rilevanti per il diritto penale processuale. All'introduzione - contenente la presentazione ragionata dei casi di maggior interesse decisi dalla Corte nel periodo di riferimento -  segue la sintesi delle pronunce più rilevanti, presentate in ordine cronologico.

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Roberta Casiraghi, Irene Gittardi e Carlo Parodi. L'introduzione è a firma di Roberta Casiraghi per quanto riguarda gli art. 5, 6 e 8 Cedu, mentre si deve a Marta Pelazza la parte relativa agli art. 2, 3, 7, 10 e 14 Cedu.

 

 

SOMMARIO

 

1. Introduzione

a) Art. 2 Cedu

b) Art. 3 Cedu

c) Art. 5 Cedu

d) Art. 6 Cedu

e) Art. 7 Cedu

f) Art. 8 Cedu

g) Art. 10 Cedu

h) Art. 14 Cedu

2. Sintesi dei provvedimenti più significativi

 

* * *

 

1. Introduzione

a) Art. 2 Cedu

Nel mese di marzo, ricco di pronunce, sono state numerose le sentenze in tema di art. 2 Cedu. Segnaliamo in primo luogo la sent. 12 marzo 2013, Aydan c. Turchia, che presenta alcune assonanze con il caso Giuliani e Gaggio c. Italia (sul quale si v. la nota di A. Colella, pubblicata in questa Rivista), in cui la Corte aveva escluso la violazione dell'art. 2 Cedu per l'uccisione di Carlo Giuliani durante il G8 di Genova. Per una sintesi della sentenza, v. infra; in questa sede segnaliamo soltanto gli aspetti più significativi della pronuncia, relativi agli aspetti sostanziali delle violazioni.  Il fatto riguarda un militare che aveva sparato sette colpi di arma da fuoco ad altezza d'uomo, per disperdere dei manifestanti, uccidendo un uomo. La Corte, diversamente dalla sent. Giuliani e Gaggio, ha ritenuto che la forza utilizzata non fosse stata "necessaria" secondo i criteri di cui all'art. 2 Cedu. I giudici di Strasburgo - contrariamente all'autorità giudiziaria turca - non hanno ritenuto credibile che l'agente fosse persuaso di trovarsi in pericolo per la propria vita o integrità fisica, né per la vita o integrità fisica dei propri colleghi. Il fatto che questi abbia sparato numerosi colpi ad altezza d'uomo - non effettuando previamente alcun tiro di avvertimento - conduce poi la Corte a concludere senza dubbio per la violazione dell'art. 2 Cedu sotto questo profilo.

Nella medesima pronuncia degna di nota è un'ulteriore violazione sostanziale, riscontrata in relazione al quadro legislativo turco: contrariamente alle norme italiane sull'uso legittimo delle armi e la legittima difesa, "salvate" dalla sent. Giuliani e Gaggio, le norme turche - che, nell'interpretazione datane dall'autorità giudiziaria del Paese, hanno dispensato l'agente dal ricevere alcuna sanzione penale, perché avrebbe ecceduto i limiti della legittima difesa "sous l'effet d'une émotion, d'une crainte ou d'une panique excusables" - sono ritenute incompatibili con la Convenzione: la Corte sottolinea che esse rischiano "di essere interpretate come una "carta bianca" data alle forze dell'ordine".

Anche la sent. 26 marzo, Acatrinei e altri c. Romania, si occupa di repressione da parte delle forze dell'ordine di una manifestazione, riscontrando una violazione sotto il profilo procedurale degli articoli 2 e 3 Cedu, per mancanza di indagini effettive sui fatti: si tratta delle manifestazioni contro il regime di Ceauşescu del 1989 in Romania.

Riguarda invece l'accesso a cure mediche idonee in carcere la sent. 14 marzo 2013, Salakhov e Islyamova c. Ucraina (per una sintesi, v. infra). Il ricorrente, detenuto malato grave di AIDS, era morto poco dopo essere stato liberato: la Corte riscontra una violazione degli obblighi positivi di tutela nascenti dall'art. 2 Cedu, per le mancanze delle autorità ucraine nel gestire la situazione sanitaria del ricorrente, non concedendogli la liberazione per motivi di salute, ritardando il necessario ricovero in ospedale e mantenendolo ammanettato al letto, una volta in ospedale, senza alcuna necessità. Interessante l'osservazione della Corte secondo la quale non assume rilevanza decisiva il sapere se un comportamento doveroso, da parte delle autorità, avrebbe potuto o meno evitare la morte del ricorrente: "what matters for the Court is whether they did everything reasonably possible in the circumstances, in good faith and in a timely manner, to try to save the first applicant's life" (§ 181).

Riguarda un soggetto detenuto anche la dec. 26 marzo 2013, Rappaz c. Svizzera (sulla quale, più ampiamente, si v. la scheda pubblicata in questa Rivista), in cui la Corte è stata chiamata a valutare la legittimità del comportamento delle autorità svizzere di fronte allo sciopero della fame di un detenuto. Per quanto riguarda l'art. 2 Cedu, il ricorso - in cui si rimproverava alle autorità nazionali di non aver concesso al detenuto, pur in condizioni sanitarie estremamente gravi, la sospensione della pena - è dichiarato inammissibile. La Corte chiarisce che dalla Convenzione non discende necessariamente l'obbligo di liberare i detenuti per ragioni di salute, dipendendo la valutazione sulla legittimità degli atti delle autorità dalle concrete modalità con cui queste hanno gestito il caso; nel caso di specie, ritiene che le autorità siano intervenute con misure adeguate (liberazione e detenzione domiciliare per brevi periodi, ricovero in ospedale e "minaccia" di alimentazione forzata).

Da ultimo, con riferimento ll'art. 2 Cedu, troviamo due sentenze di condanna per la scomparsa di cittadini ceceni, prelevati con violenza da parte di soggetti armati non identificati e mai più rivisti dai loro cari: si tratta delle sent. 14 marzo 2012, Alpatu Israilova c. Russia e Avkhadova e altri c. Russia.  Applicando i criteri elaborati dalla copiosa giurisprudenza in argomento (v. in particolare la recente sentenza "pilota" sul tema: sent. 18 dicembre 2012, Aslakhanova e altri c. Russia, illustrata in questa Rivista da Elisabetta Tiani) la Corte riscontra violazioni sia sostanziali che procedurali dell'art. 2 Cedu in entrambe le sentenze.

 

b) Art. 3 Cedu

Tornando al tema delle violenza da parte delle forze dell'ordine nella repressione di manifestazioni, troviamo le sent. 5 marzo 2013, Oygur c. Turchia e 28 marzo 2013, Korobov e altri c. Estonia (per una sintesi, v. infra). Sia nella prima che nella seconda - con riferimento ad alcuni tra i ricorrenti - la Corte ha dichiarato conforme alla Convenzione la violenza utilizzata dalle forze dell'ordine sui manifestanti, perché ritenuta necessaria e proporzionata. La sent. Oygur, tuttavia, accerta una violazione sostanziale da parte delle autorità turche per l'inadeguatezza delle cure mediche prestate al ricorrente, ferito dopo aver subito la (a parere della Corte, legittima) violenza, mentre le indagini svolte vengono dichiarate effettive. La sent. Korobov, invece, pur riscontrando la sproporzione della violenza utilizzata nei confronti di uno soltanto dei ricorrenti, condanna l'Estonia per l'ineffettività delle indagini nei confronti di tutti i ricorrenti.

La sent. 19 marzo 2013, Mimtas c. Turchia  tratta, ancora una volta, di violenze poste in essere da agenti di polizia; il luogo, in questo caso, è però un carcere. La vittima, detenuta, dopo aver partecipato ad una rivolta contro la creazione in Turchia di un circuito carcerario ad "alta sicurezza", viene trasferita proprio in un carcere di quel tipo, ed ivi picchiato dagli agenti di polizia penitenziaria. La Turchia è in questo caso condannata per violazione dell'art. 3 Cedu sia sotto il profilo sostanziale che procedurale.

Per concludere con il tema delle violenze da parte delle forze dell'ordine, segnaliamo la sent. 26 marzo 2013, Coşar c. Turchia (per una sintesi, v. infra), in cui la Corte ritiene di non disporre di sufficienti prove per accertare la violazione sostanziale dell'art. 3 Cedu, ma ne riconosce una violazione sotto il profilo procedurale.

Di notevole rilievo è la sent. 26 marzo 2013, Valiulienė c. Lituania, sul tema delle violenze di genere. La sentenza - sulla quale v., più ampiamente, il contributo di Carlo Parodi pubblicato in questa Rivista - riguarda il caso di una donna che, avendo subito in più occasioni violenze fisiche da parte del proprio convivente, non ne aveva ottenuto il rinvio a giudizio per motivi procedurali. La Corte, in primo luogo, dichiara che i maltrattamenti subiti dalla ricorrente costituiscono dei veri e propri "ill-treatment" rilevanti ex art. 3 Cedu, con riguardo non solo alla sofferenza fisica, ma anche a quella psicologica. La Lituania viene dunque condannata per la violazione degli obblighi positivi di tutela derivanti da tale articolo, per non aver fornito, nel caso di specie, una adeguata tutela alla ricorrente. Non è tanto il quadro normativo lituano (che prevede la procedibilità solo a querela delle lesioni lievi, salvo che il caso rivesta una particolare rilevanza pubblica) ad essere considerato contrastante con la Convenzione, quanto l'applicazione datane dall'autorità giudiziaria lituana nel caso di specie. Si segnala l'interessante concurring opinion del giudice Pinto de Albuquerque, che ritiene che la violenza domestica si sia ormai affermata come "an autonomous human rights violation" ed auspica una interpretazione "gender-sensitive" della Convenzione, che tenga conto delle "factual inequalities between women and men and the way they impact on women's lives".

Riguardano invece la relazione tra condizioni carcerarie e cure mediche le sent. 5 marzo 2013, Gülay Çetin c. Turchia, 12 marzo 2013, Zarzycki c. Polonia e 14 marzo 2013, Salakhov e Islyamova c. Ucraina.

Nella sent. Gülay Çetin c. Turchia (per una sintesi, v. infra) la Corte ha dichiarato che il rifiuto delle autorità turche di sospendere l'esecuzione della pena in carcere per la ricorrente, malata terminale di cancro, costituisce un vero e proprio trattamento inumano e degradante, in violazione dell'art. 3 Cedu. Interessanti i rilievi circa l'interpretazione eccessivamente formale della normativa data dall'autorità giudiziaria turca (che ha privilegiato "le formalità piuttosto che le considerazioni umanitarie", impedendo alla ricorrente, "all'epoca moribonda, di vivere i suoi ultimi giorni con dignità") e la condanna dell'assenza, nell'ordinamento turco, di "una norma chiara che imponga ai magistrati di tener conto del quadro clinico dei detenuti nell'applicare gli articoli del c.p.p." concernenti la liberazione provvisoria. Per le ulteriori rilevanti osservazioni circa la natura discriminatoria delle differenze esistenti tra detenuti in custodia cautelare e condannati in via definitiva in tema di rispetto della dignità dei detenuti malati terminali, v. questo §, sub art. 14 Cedu.

La sent. Zarzycki c. Polonia (per una sintesi, v. infra) concerne invece la situazione di un detenuto privo di entrambi gli avambracci, cui non era stata fornita l'assistenza a suo parere necessaria (né idonee protesi) per poter svolgere le normali azioni quotidiane. La Corte, pur riconoscendo che "where the authorities decide to place and maintain in detention a person with disabilities, they should demonstrate special care in guaranteeing such conditions as correspond to his special needs", ha ritenuto che l'assistenza fornitagli fosse sufficiente, e che la sofferenza del ricorrente non oltrepassasse la soglia minima di gravità richiesta per integrare una violazione dell'art. 3 Cedu.

La sent. Salakhov e Islyamova c. Ucraina, cui si è già fatto cenno in tema di art. 2 Cedu (per una sintesi, v. infra) infine, ritiene necessario affrontare alcuni degli aspetti già analizzati in tema di diritto alla vita anche sub art. 3 Cedu. L'aver privato il ricorrente di cure adeguate sia in carcere che nel periodo di ricovero presso un ospedale civile e l'averlo ammanettato al letto di ospedale per ventotto giorni, hanno costituito veri e propri trattamenti inumani e degradanti. Significativa, in questa sentenza, la condanna per violazione dell'art. 3 Cedu anche in relazione alle sofferenze psicologiche cagionate alla madre della vittima dal comportamento "cinico, indifferente e crudele" dimostrato nei confronti suoi e di suo figlio dalle autorità.

Casi "classici" di violazione della Convenzione per condizioni carcerarie inumane sono le sent. 5 marzo 2013, Geanopol c. Romania (in cui vengono in rilievo, tra gli altri elementi, il mantenimento in isolamento del ricorrente e le condizioni di igiene delle strutture) e Stana c. Romania (in cui la Corte dà rilievo soprattutto alle condizioni di sovraffollamento del carcere), 14 marzo 2013, Insanov c. Azerbaijan (per una sintesi, v. infra), 19 marzo 2013, Blejuşcă c. Romania (la pronuncia di condanna è, anche in questo caso, incentrata sulle condizioni di sovraffollamento) e 26 marzo 2013, Györgypál c. Romania.

La sent. 28 marzo 2013, I. K. c. Austria, infine, tratta il tema dell'espulsione di uno straniero richiedente asilo: in questo caso si tratta di un cittadino russo di origine cecena, richiedente asilo in Austria: la Corte dichiara che ove questi venisse espulso verso il suo Paese di origine si troverebbe in una situazione in grave pericolo per il rischio di subire ill treatments viste le circostanze del caso concreto e la sua posizione personale.

Da ultimo torniamo sulla dec. 26 marzo 2013, Rappaz c. Svizzera, di cui si è già trattato sub art. 2 Cedu. Anche in questo caso segnaliamo qui solo gli aspetti fondamentali della pronuncia, rinviando per il resto alla scheda pubblicata in questa Rivista. Sotto il profilo dell'art. 3 Cedu la Corte affronta il tema dell'alimentazione forzata (nel caso di specie ordinata dalle autorità sul detenuto in sciopero della fame, ma non concretamente effettuata). I giudici di Strasburgo - richiamando i criteri enucleati in precedenti pronunce, quali l'accertamento medico della "necessità" di procedere all'alimentazione, l'esistenza di "garanzie procedurali" adeguate, e l'esecuzione dell'alimentazione coatta secondo modalità che non integrino trattamenti identificabili come "tortura" - ritengono che l'agire delle autorità sia stato conforme all'art. 3 Cedu.

 

c) Art. 5 Cedu

Tra le pronunce della Corte europea del mese di marzo, con riferimento all'art. 5 Cedu, si segnala la sent. 7 marzo 2013, Ostendorf c. Germania (in proposito, v. la scheda di Irene Gittardi, pubblicata in questa Rivista), riguardante un caso in cui il ricorrente, un hooligan, è stato privato della libertà a scopo preventivo per quattro ore, al fine d'impedirgli l'organizzazione di una rissa nel corso di una partita di calcio. Dopo aver precisato come una misura di prevenzione ricada non nell'ambito dell'art. 5 comma 1 lett. c Cedu (il quale riguarda unicamente le detenzioni connesse a un procedimento penale già instaurato), ma in quello contemplato dalla precedente lett. b, la Corte europea esclude, nel caso di specie, la violazione della norma convenzionale: anzitutto, la misura preventiva è stata disposta per evitare la commissione di un imminente reato, di cui luogo, momento e potenziali vittime risultavano ben individuati; in secondo luogo, il ricorrente, nei momenti antecedenti l'arresto, aveva palesato le proprie illecite intenzioni, tentando di eludere i controlli disposti dalla polizia per evitare pericolosi contatti tra le opposte tifoserie. Il giudice europeo, quindi, considera la detenzione necessaria al fine di garantire il rispetto da parte del ricorrente dell'obbligo di non ostacolare il pacifico svolgimento di un evento sportivo.

Va poi evidenziata la sent. 19 marzo 2013, X.Y. c. Ungheria, in cui la Corte europea ha dichiarato la violazione dell'art. 5 commi 1, 3 e 4 Cedu. In primo luogo, viene accertata, con riguardo a un periodo detentivo, l'illegittimità della detenzione, in quanto la proroga della detenzione era stata disposta, come osservato già dal giudice d'appello, dal giudice di primo grado al di fuori dei suoi poteri: quest'ultimo, infatti, aveva proceduto alla correzione di un errore di battitura della propria ordinanza con riguardo al dies ad quem della detenzione, senza che alcuna norma interna gli attribuisse un simile potere. A tal riguardo, la Corte europea ribadisce come l'assenza di una base legale all'interno dell'ordinamento nazionale sia sufficiente per affermare la violazione dell'art. 5 comma 1 Cedu. Con riguardo alla ragionevole durata della detenzione, il giudice di Strasburgo ha reputato eccessivo un periodo detentivo pari a sei mesi e undici giorni, tenuto conto dei problemi psicologici del ricorrente, aggravatisi nel corso della custodia cautelare: pertanto, le autorità nazionali avrebbero dovuto verificare la possibilità di adottare misure alternative. Quanto, infine, al procedimento per il controllo sulla legalità della detenzione provvisoria, il giudice europeo, rammentando l'estensione in sede cautelare delle garanzie dell'equo processo, ha evidenziato come violi la parità delle armi il divieto per la difesa di accedere al fascicolo investigativo.

Di particolare interesse, in tema di ragionevole durata della detenzione, è la sent. 26 marzo 2013, Luković c. Serbia (per una sintesi, v. infra), riguardante un caso in cui il ricorrente, dopo il suo arresto, viene sottoposto a custodia cautelare per un periodo di tre anni e mezzo, prima di essere rilasciato. Sulla scorta di parametri quali la complessità del caso e il comportamento dell'autorità procedente,  la Corte europea esclude la violazione dell'art. 5 comma 3 Cedu.

 

d) Art. 6 Cedu

Per quanto concerne l'art. 6 Cedu, si segnala, anzitutto, la sent. 5 marzo 2013, Varela Geis c. Spagna (per una sintesi, v. infra), con riferimento a una condanna in appello successiva a una riqualificazione giuridica del fatto disposta ex officio. Dopo aver ribadito che una puntuale e precisa conoscenza dell'accusa - non solo dei fatti materiali sui quali essa si fonda, ma anche della loro qualificazione giuridica - costituisce una condizione essenziale dell'equità processuale, la Corte europea riscontra la violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. a e b Cedu, in quanto la mancata conoscenza - nel corso del procedimento e prima della decisione finale - dell'esatto nomen iuris dell'addebito ha impedito all'accusato di preparare in modo concreto ed effettivo la propria difesa.       

In argomento, si rammenta, a conferma, la dec. 19 marzo 2013, Diallo c. Svizzera, in cui la Corte europea dichiara irricevibile la doglianza, in quanto la riqualificazione giuridica del fatto è avvenuta nel corso del dibattimento di primo grado, garantendo quindi alla difesa la possibilità di  contestarla in contraddittorio.

Sempre con riferimento all'art. 6 Cedu, rilevante è la sent. 5 marzo 2013, Manolachi c. Romania (per una sintesi, v. infra). In essa, la Corte di Strasburgo accerta la violazione dell'equità processuale, poiché l'imputato è stato condannato per la prima volta in appello, sulla scorta di una mera rivalutazione delle prove acquisite in primo grado. La Corte d'appello avrebbe dovuto, infatti, risentire i testimoni le cui dichiarazioni sono risultate decisive per la condanna.

Si segnala poi la sent. 14 marzo 2013, Insanov c. Azerbaijan (per una sintesi, v. infra), con riguardo a due profili  dell'equità processuale. Anzitutto, per quanto concerne il diritto dell'accusato di interrogare o far interrogare i testimoni a carico, la Corte europea ribadisce che all'imputato deve essere concessa un'occasione adeguata e sufficiente per contestare una testimonianza a carico e per interrogarne l'autore, al momento della deposizione o successivamente. Questo principio può essere derogato solo in presenza di due condizioni: anzitutto, ci devono essere valide ragioni per giustificare l'assenza dibattimentale del testimone; in secondo luogo, qualora una condanna si basi esclusivamente o in maniera determinante sulle dichiarazioni rese da un testimone che la difesa non ha mai avuto l'opportunità di esaminare, i diritti della difesa sono ristretti in modo incompatibile con le garanzie prescritte dall'art 6 Cedu, salvo che vi siano sufficienti fattori in grado di controbilanciare il mancato controesame. Nel caso in esame, i giudici europei accertano la violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. d Cedu, in quanto la condanna si è basata in modo determinante sulle deposizioni di testimoni assenti, pur in assenza delle due condizioni sopradette.  In secondo luogo, la Corte di Strasburgo, con la sentenza in parola, ritiene lesivo del diritto a una difesa tecnica effettiva l'impossibilità per l'accusato e il proprio difensore di comunicare riservatamente.  

La Corte europea è stata, infine, chiamata ad affrontare la tematica relativa all'impiego di dichiarazioni confessorie ottenute dall'imputato sotto costrizione. A tal riguardo si segnala la sent. 26 marzo 2013, CoÅŸar c. Turchia (per una sintesi, v. infra). Nella sentenza in parola, i giudici europei hanno escluso la violazione dell'equità processuale, poiché la condanna del ricorrente non si è basata in modo determinate sulle sue dichiarazioni confessorie.      

Di identico tenore è la dec. 26 marzo 2013, Cuprianov c. Repubblica di Moldavia.

 

e) Art. 7 Cedu

In marzo troviamo due pronunce in tema di art. 7 Cedu. La sent. 14 marzo 2013, Kasymakhunov e Saybatalov c. Russia (per una sintesi, v. infra) concerne la prevedibilità della qualificazione come "associazione terroristica" di un'organizzazione internazionale islamica denominata Hizb ut-Tahrir. I ricorrenti erano stati condannati per aver istigato a partecipare e per essere loro stessi membri di tale partito, qualificato come "terroristico" ad opera di una sentenza della Corte suprema solo in un momento successivo al verificarsi dei fatti. La Corte EDU ritiene che in relazione ad uno dei reati per i quali uno dei ricorrenti era stato condannato sia stato effettivamente violato l'art. 7 Cedu, dal momento che la norma incriminatrice richiedeva espressamente che l'organizzazione fosse stata previamente "dissolved or banned by a final judicial decision on the ground of its extremist activities". Con riferimento alle altre norme la Corte ritiene invece sufficientemente definita la fattispecie, pur in assenza sia di una decisione giudiziale che qualificasse l'organizzazione come terroristica sia dell'inserimento dell'organizzazione in una lista pubblica di organizzazioni "bandite". In relazione agli art. 9, 10 e 11 Cedu, oggetto anch'essi di ricorso, la sentenza fa applicazione dell'art. 17 Cedu (divieto dell'abuso di diritto: "Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente  Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione"). La Corte ritiene infatti che le idee politiche del partito Hizb ut-Tahrir (in particolare l'imposizione della Sharia, la discriminazione tra individui su base religiosa, l'incitazione alla distruzione violenta di Israele, la propaganda all'uso della violenza contro gli ebrei e gli infedeli) costituiscano attività contrarie allo spirito ed al testo della Convenzione: garantire ai ricorrenti il godimento dei diritti ex art. 9, 10 e 11 Cedu contribuirebbe alla distruzione di diritti e libertà tutelati dalla Convenzione stessa. Il relativo ricorso è dunque dichiarato irricevibile ex art. 35 comma 3 a) Cedu.

La dec. 19 marzo 2013, Panaitescu c. Romania, invece, dichiara inammissibile un ricorso in tema di art. 7 Cedu, ritenendo legittima l'interpretazione data dall'autorità giudiziaria romena nel caso di specie alla norma sul furto: nonostante l'imprecisione del testo della norma, sarebbe stato comunque possibile per il ricorrente - anche in base alle, pur rare, precedenti pronunce rese in Romania su fatti analoghi - prevedere l'applicazione della sanzione penale come conseguenza delle proprie azioni (egli riteneva che le azioni di fondi di investimento, da lui "sottratte", non potessero costituire oggetto materiale del furto in quanto "beni immateriali").

 

f) Art. 8 Cedu

Con riferimento all'art. 8 Cedu si segnala la dec. 19 marzo 2013, Riina c. Italia (per una sintesi, v. infra), in tema di regime carcerario ex art. 41-bis. Il ricorrente lamentava la violazione della propria vita privata, sia a causa della videosorveglianza continua della propria cella sia per il controllo della corrispondenza. Al contempo, riteneva lesivo del proprio diritto alla vita familiare la limitazione alle visite. Peraltro, nel dichiarare irricevibili le doglianze, il giudice europeo ha ritenuto che sia le limitazioni alle visite familiari sia il controllo della corrispondenza fossero necessari e perseguissero uno scopo legittimo. Diversamente, ha disposto l'aggiornamento della questione concernente la videosorveglianza della cella

 

g) Art. 10 Cedu

In tema di art. 10 Cedu troviamo una interessante pronuncia, la sent. 14 marzo 2013, Eon c. Francia, sulla quale si v. la nota di Irene Gittardi, pubblicata in questa Rivista. Richiamiamo qui solo le linee fondamentali della sentenza, rinviando al contributo appena citato per i necessari approfondimenti. La Corte ha riconosciuto la violazione da parte della Francia dell'art. 10 Cedu, in relazione alla condanna di un soggetto che aveva rivolto al Presidente della Repubblica Sarkozy la frase "casse toi, pov'con" (utilizzata, in precedenza, dallo stesso Presidente nei confronti di un agricoltore che si era rifiutato di stringergli la mano), condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria per il reato di "offense au Président de la République". Sanzionare penalmente una simile condotta (ritenuta dalla Corte di "critica politica" e "satira"), ha costituito - nel caso di specie ed alla luce delle circostanze specifiche - una misura sproporzionata rispetto al fine (legittimo) di tutelare la reputazione altrui.

 

h) Art. 14 Cedu

La sent. 5 marzo 2013, Gülay Çetin c. Turchia (per una sintesi, v. infra), già citata sub art. 3 Cedu, presenta aspetti di notevole interesse per quanto concerne l'art. 14 Cedu. La ricorrente, malata terminale di cancro detenuta in custodia cautelare, si era vista negata la possibilità di accedere a misure quali la sospensione della pena per motivi sanitari e la grazia presidenziale "pour cause de maladie incurable, d'invalidité ou de vieillesse", perchè previste dalla legge solamente per i condannati in via definitiva

In passato la Corte si era già espressa sull'illegittimità di discriminare tra condannati e detenuti in custodia cautelare, in merito al diritto di ricevere visite durante la detenzione (sent. 13 dicembre 2011, Laduna c. Slovacchia): l'orientamento già espresso è stato nel caso di specie ripreso "à plus forte raison", data l'importanza del diritto fondamentale rilevante: "la protection de la dignité des détenus atteints d'une maladie présentant un pronostic fatal à court terme". E' stata dunque riconosciuta una violazione dell'art. 14, letto in congiunzione con l'art. 3 Cedu: i giudici di Strasburgo, ritenendo tali misure, finalizzate al rispetto dell'art. 3 Cedu,  "una garanzia importante per la tutela della salute e del benessere dei detenuti", non vedono "alcuna ragione legittima per escludere le persone detenute a titolo provvisorio da tali benefici". Interessante il richiamo, in motivazione, di fonti di soft law quali le Raccomandazioni R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee (art. 40 § 3) ed R (98)7 sugli aspetti etici ed organizzativi della salute in carcere (art. 50): pur "non (...) giuridicamente vincolanti", la Corte dichiara di attribuire ad esse "una grande rilevanza".

 

***

 

2. Sintesi dei provvedimenti più significativi

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 5 marzo 2013, Gülay çetin c. Turchia

La ricorrente è sottoposta a detenzione cautelare, poi definitiva, per l'omicidio le marito. Ritiene violato, in primo luogo, l'art. 3 Cedu in relazione alle condizioni materiali della detenzione, incompatibili con il suo status di malata di cancro in fase terminale: in particolare, la ricorrente lamenta l'impossibilità di rispettare le prescrizioni igieniche e alimentari che il suo stato di salute imponeva, le condizioni dei trasferimenti all'ospedale, le chemioterapie ritardate a causa di mancanza di personale per portarla all'ospedale.

La Corte giudica il trattamento abbastanza grave da diventare inumano e degradante ai sensi dell'art. 3, avendo riguardo alle condizioni materiali della detenzione, alla qualità dell'assistenza e delle cure dopo la diagnosi, nonché al suo mantenimento in detenzione, nonostante  la normativa turca - vista la gravità del suo stato di salute - avrebbe permesso la sospensione della detenzione (o l'esecuzione della pena presso una struttura sanitaria destinata ai detenuti), sia prima sia dopo la sentenza di condanna. (Irene Gittardi)

I giudici di Strasburgo ritengono poi violato l'art. 14 Cedu in relazione all'art. 3 Cedu. Affermano infatti che la differenza di trattamento tra i detenuti in via cautelare e i detenuti che scontano una condanna definitiva, relativamente ai benefici in caso di malattia con esito mortale (derivante dal fatto che la legislazione turca riconosce ai detenuti condannati in via definitiva maggiori diritti in tema di cure mediche), contrasti con il principio consolidato per cui le persone private della libertà devono essere trattate secondo i diritti umani e che sul punto nessuna distinzione sia possibile tra i due tipi di detenzione; di conseguenza, il trattamento subito dalla ricorrente in fase di custodia cautelare è da considerarsi discriminatorio. (Irene Gittardi)

 

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 5 marzo 2013, Manolachi c. Romania

Nel maggio del 2002, il ricorrente viene accusato di complicità in rapina. Il giudice di prime cure, non ritenendo provata la colpevolezza del ricorrente al di là di ogni ragionevole dubbio, emette sentenza di proscioglimento. Il procuratore presenta così appello. Senza procedere a una rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e sulla scorta delle testimonianze contenute nel fascicolo processuale, la Corte d'appello condanna il ricorrente, ritenendo erronea la valutazione delle prove operata dal giudice di primo grado. La sentenza è confermata in cassazione.

Il ricorrente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 Cedu, lamenta l'iniquità del procedimento, all'esito del quale è stato condannato in appello dopo un proscioglimento in primo grado, senza che né lui né i testimoni fossero sentiti direttamente dal giudice d'appello o dalla Corte di cassazione. La Corte europea accerta la violazione dell'art. 6 comma 1 Cedu, sottolineando come il diritto dell'accusato di confrontarsi con i testimoni in presenza del giudice chiamato in ultima istanza a decidere sulla colpevolezza costituisca una garanzia dell'equo processo, nella misura in cui le osservazioni del giudice concernenti il comportamento e la credibilità di un testimone possano avere delle conseguenze per l'accusato. A tal fine, il giudice di Strasburgo ritiene irrilevante la mancata richiesta della difesa di procedere a una rinnovazione probatoria, incombendo sull'autorità giudiziaria il dovere di procedere ex officio. Ne consegue la violazione dell'art. 6 comma 1 Cedu. (Roberta Casiraghi)

 

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 5 marzo 2013, Varela Geis c. Spagna

Il ricorrente, proprietario di una libreria specializzata in opere sull'Olocausto, viene accusato e condannato in primo grado per il delitto di negazione del genocidio, di cui all'art. 607 comma 2 c.p., e per il delitto di incitamento alla discriminazione per motivi razziali, ex art. 510 comma 1 c.p. Il ricorrente presenta appello innanzi all'Audiencia Provincial di Barcellona, la quale solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 607 comma 2 c.p. Tale norma viene così dichiarata incostituzionale nella parte relativa al reato di negazione del genocidio. All'esito del processo di secondo grado, dopo che il procuratore ha chiesto il proscioglimento per il reato di negazione del genocidio, l'Audiencia Provincial proscioglie l'imputato dal reato di incitamento alla discriminazione per motivi razziali, ma lo condanna per il reato di giustificazione del genocidio, riqualificando così il fatto accertato dal giudice di primo grado.

Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. a e b Cedu, essendo stato condannato in appello per un reato che non figurava nell'atto d'accusa e per il quale non era stato condannato in prima istanza. A tal riguardo, il giudice europeo rileva che il diritto all'informazione sui motivi - cioè sui profili fattuali - e sulla natura - vale a dire sugli aspetti normativi -  dell'accusa deve essere apprezzato alla luce del diritto dell'imputato a preparare la sua difesa. Nel caso di specie, né il giudice d'appello né il procuratore avevano rilevato la possibilità di una riqualificazione giuridica del fatto dal reato di negazione del genocidio a quello di giustificazione del genocidio, cosicché non può affermarsi che la difesa ne potesse essere a conoscenza. Ne consegue - secondo la Corte europea - che la strategia difensiva sarebbe stata plausibilmente diversa, qualora l'accusato fosse stato edotto del diverso nomen iuris. La Corte di Strasburgo ritiene dunque che l'Audiencia Provincial, nell'ambito del suo legittimo potere di riqualificare i fatti, avrebbe dovuto offrire all'accusato l'opportunità di esercitare, in modo effettivo e in tempo utile, il proprio diritto di difesa. Di qui la violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. a e b Cedu. (Roberta Casiraghi)

 

C. eur. dir. uomo. sez. II, sent. 12 marzo 2013, Aydan c. Turchia

Un parente stretto dei due ricorrenti, mentre aspetta il passaggio del bus alla fermata, viene raggiunto da più colpi di arma da fuoco provenienti da un veicolo militare, che controllava un gruppo di manifestanti intenti a protestare nei pressi della fermata stessa; i parenti della vittima ricorrono alla Corte europea, ritenendo violati gli art. 2, 3 e 6 Cedu.

La questione viene esaminata principalmente alla luce dell'art. 2 Cedu, che la Corte giudica violato sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale. Per quanto riguarda il primo profilo, i giudici di Strasburgo ritengono che la forza usata per disperdere i manifestanti, causa della morte di Aydan, non fosse qualificabile come "assolutamente necessaria" ai sensi dell'art. 2: oltre a non essere stato dimostrato che il veicolo fosse circondato dai manifestanti, quindi mancando la prova della natura particolarmente violenta dell'attacco (cui peraltro la vittima era estranea), è stato provato come l'agente non avesse sparato, come invece sosteneva, un colpo di avvertimento verso l'alto, bensì una raffica automatica di sette colpi ad altezza uomo. Questi elementi portano i giudici ad escludere la configurabilità delle eccezioni previste dal secondo comma dell'art. 2 (sul punto, si richiama la sentenza Giuliani e Gaggio c. Italia, ric. n. 23458/02), e quindi la qualificazione dell'uso della forza come assolutamente necessario.

Circa l'aspetto procedurale dell'art. 2 Cedu, la Corte stigmatizza in primo luogo il fatto che, pur riconoscendo i tribunali nazionali il superamento volontario dei limiti della legittima difesa da parte dell'agente, a questi sia stata applicata una "dispense de peine" (una sentenza, osserva la Corte, né di condanna né propriamente di assoluzione), applicando la norma del codice penale turco che prevede questa possibilità per chi abbia agito sotto l'effetto di un'emozione, di una paura, o di un panico scusabile. La Corte osserva che tale soluzione non è compatibile con il secondo comma dell'art. 2, soprattutto quando si tratta di agenti di pubblica sicurezza, rischiando di rivelarsi una sorta di carta bianca data alle forze dell'ordine per l'uso della forza. In secondo luogo, i giudici contestano allo Stato turco la violazione dell'art. 2 nella gestione delle indagini, ritenute lacunose, tardive e deficitarie.

Infine la Corte rileva la violazione dell'art. 6 co. 1, ritenendo la durata del procedimento, in corso da più di 12 anni, eccedente un tempo ragionevole. (Irene Gittardi)

 

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 12 marzo 2013, Zarzycki c. Polonia

Il ricorrente è un cittadino polacco, disabile, detenuto in via cautelare e poi definitiva, che lamenta la violazione dell'art. 3 Cedu: essendo egli privo di entrambi gli avambracci, aveva esigenze speciali rispetto a quelle degli altri detenuti, esigenze che la detenzione ha violato; non ha infatti potuto svolgere la sua routine quotidiana, non era assistito nei suoi bisogni fondamentali e quindi era dipendente nelle sue necessità personali dai compagni di cella. Il ricorrente lamenta inoltre di non aver ricevuto le protesi necessarie.

La Corte, pur riconoscendo che un detenuto disabile sia più vulnerabile, più esposto alle difficoltà della detenzione, non ritiene sussistente la violazione dell'art. 3: nota l'attenzione attiva dell' autorità penitenziaria verso il ricorrente, e non trova prova di nessun incidente specifico o dell'intenzione di umiliarlo. Concludono i giudici, il trattamento subito dal ricorrente non raggiunge la soglia di gravità richiesta per costituire trattamento degradante ai sensi dell'art. 3 Cedu. Sul punto, si registra peraltro la dissenting opinion di due giudici, che, citando altra giurisprudenza della Corte, giudicano raggiunta la soglia prevista per la violazione dell'art. 3: ritengono inadeguata l'assistenza quotidiana prestata al ricorrente dagli altri detenuti, anche considerando che i medici avevano richiesto che gli fosse assegnata un'assistenza permanente; di conseguenza, i metodi di esecuzione della pena erano da ritenersi inappropriati, risultando per il detenuto in un'ulteriore causa di disagio e umiliazione. (Irene Gittardi)

 

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 14 marzo 2013, Insanov c. Azerbaijan

Nell'ottobre del 2005, il ricorrente viene arrestato e accusato di abuso di pubblica autorità, appropriazione indebita di fondi pubblici e complicità in un tentativo di colpo di stato. Nel gennaio del 2007, la difesa, informata della conclusione delle indagini, inoltra  - senza esito positivo -  un ricorso al procuratore e al giudice, arguendo di non aver avuto un'occasione per prendere adeguata conoscenza del fascicolo investigativo. Durante il dibattimento, sono sentiti più di centoventi testimoni e, insieme ad alcune prove documentali, vengono acquisite delle relazioni di esperti: le reiterate richieste del ricorrente di sentire tali esperti (oltre ad altri testimoni) vengono respinte.  Al contempo, l'imputato lamenta l'impossibilità sia di conferire riservatamente con i propri avvocati nel corso delle udienze sia d'incontrarli in carcere. Il processo si conclude con la condanna.

L'interessato asserisce anzitutto la violazione dell'art. 3 Cedu, per l'inadeguatezza delle condizioni di detenzione. Considerati unitamente il sovraffollamento carcerario e la mancanza di riscaldamento, i giudici europei ritengono che il trattamento detentivo abbia costituito un maltrattamento, vietato ai sensi dell'art. 3 Cedu. Viene altresì accolta la doglianza ex art. 6 comma 1 Cedu, essendo stato impedito al ricorrente di partecipare al procedimento civile relativo all'inadeguatezza delle condizioni detentive.

Il ricorrente si duole poi per la violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. d Cedu, a causa del mancato accoglimento della sua richiesta di confrontarsi con i testimoni a carico, tra cui gli esperti autori delle relazioni acquisite in dibattimento. A tal riguardo, la Corte europea evidenzia come le relazioni degli esperti siano risultate decisive per la condanna: considerata l'assenza sia di valide ragioni per escludere un esame dibattimentale sia di garanzie procedurali che abbiano comunque permesso di valutare la credibilità dei testi, i giudici di Strasburgo ritengono che i diritti difensivi siano stati limitati in modo incompatibile con le garanzie previste dall'art. 6 Cedu. Analogamente, la Corte europea ritiene fondata la doglianza relativa all'ineffettività della difesa tecnica, tenuto conto dell'impossibilità di una comunicazione libera e riservata fra imputato e difensore nel corso del processo: è quindi accertata la violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. c Cedu. (Roberta Casiraghi)

 

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 14 marzo 2013, Salakhov e Islyamova c. Ucraina

La Corte giudica ancora una volta un caso di morte avvenuta durante lo stato di detenzione della vittima, i cui parenti ritengono violati gli art. 2 e 3 Cedu per l'inadeguatezza del trattamento medico ricevuto prima della morte. Si tratta però di un caso particolare, perché la morte è occorsa  due settimane dopo la scarcerazione (la vittima, che si trovava in carcere in stato di custodia cautelare, era stata scarcerata in seguito alla conclusione del processo, all'esito del quale era stato condannato a una pena pecuniaria). I giudici ritengono che lo Stato abbia violato, in primo luogo, l'art. 3 Cedu, per non aver prestato alla vittima cure mediche sufficienti, sotto diversi profili: durante la detenzione, pur ammettendo che il soggetto avesse inizialmente nascosto il suo stato di sieropositività, la mancanza di documentazione da parte dello Stato rispetto alla mancanza di cure lamentata dal ricorrente, che era nell'esclusivo potere dell'amministrazione carceraria dimostrare, è ritenuta indicativa di una colpevolezza dello Stato. Durante il ricovero in un ospedale civile, avvenuto durante la custodia cautelare per motivi di salute, poco prima del decesso, è lo Stato stesso ad ammettere che non fossero state prestate all'ammalato cure mediche sufficienti. Un altro profilo di violazione dell'art. 3 è rilevato nell'aver tenuto ammanettato il paziente in ospedale per 28 giorni, nonostante il parere contrario dei medici: non trattandosi di un soggetto violento, o con precedenti tentativi di fuga, che era tra l'altro guardato a vista e malato terminale di AIDS, il trattamento non si può considerare giustificato da ragioni di sicurezza, ed è quindi qualificabile come inumano e degradante.

I giudici ritengono violato anche l'art. 2 Cedu; sotto l'aspetto sostanziale, se è vero che il detenuto è morto a causa di una malattia contratta prima della detenzione e tenuta celata per un certo tempo all'amministrazione carceraria, è anche vero che lo Stato ma non ha fatto tutto il possibile per proteggere la vita della vittima; si afferma la responsabilità dello Stato considerando l'effetto cumulativo delle sue mancanze: il ritardo nel ricovero, dovuto alla non comprensione della serietà delle condizioni della vittima, e il rifiuto reiterato dei giudici della concessione della detenzione domiciliare per motivi di salute, considerata necessaria anche dalla pubblica accusa.

Si considera poi violato l'art. 2 sotto l'aspetto procedurale, per via delle indagini inefficaci, lacunose e tardive relative alla morte del soggetto.

Infine, la Corte giudica violato l'art. 3 nei confronti di una ricorrente, madre della vittima; richiamando la giurisprudenza costante della Corte, i giudici considerano la combinazione di diversi fattori (tra cui gli sforzi della ricorrente per salvare la vita del figlio, il fatto che abbia dovuto assistere per mesi alla sua lenta agonia senza poter fare nulla per salvarlo, l'atteggiamento cinico e crudele dimostrato dalle autorità prima della sua morte e durante le indagini) che, presi complessivamente, costituiscono trattamento inumano ai sensi dell'art. 3 Cedu. (Irene Gittardi)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 14 marzo 2013, Kasymakhunov e Saybatalov c. Russia

I due ricorrenti, cittadini russi, vengono condannati per la loro appartenenza al Partito di Liberazione Islamica, qualificato da una sentenza della Corte Suprema russa come "associazione terroristica" e quindi bandito. I ricorrenti lamentano che la norma alla base della loro condanna non fosse prevedibile nella sua applicazione, tenendo conto che la sentenza della Suprema Corte che bandiva la loro organizzazione non era stata ufficialmente pubblicata al momento delle condotte.

La Corte ritiene opportuno, nella trattazione del ricorso, diversificare le posizioni dei due ricorrenti. Il primo ricorrente era stato condannato per istigazione a partecipare ad attività di un'associazione terroristica. La Corte osserva che la condanna non richiedeva il bando o la qualificazione dell'organizzazione come terroristica ad opera di una decisione giudiziale: era infatti sufficiente, per la configurazione del reato, che l'organizzazione possedesse le caratteristiche previste dal Codice Penale e dalla Legge sul Terrorismo, secondo la Corte sufficientemente precise. Non viene ravvisata dunque alcuna violazione dell'art. 7 Cedu.

Il secondo ricorrente invece era stato condannato anche per aver fondato ed essere membro di un'organizzazione estremista: si tratta di una fattispecie, questa, che ha come presupposto fondamentale il bando o lo scioglimento dell'organizzazione per opera di una decisione giudiziale. Di conseguenza, in assenza della pubblicazione della sentenza della Suprema Corte, il secondo ricorrente non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere la criminalizzazione della sua appartenenza al Partito di Liberazione Islamica e dunque la sua condanna a una pena più grave. La Corte giudica quindi violato l'art. 7 Cedu.

I ricorrenti lamentano poi l'incompatibilità della loro condanna con i diritti di libertà di religione, espressione e associazione previsti dagli art. 9, 10 e 11 Cedu, nonché con il divieto di discriminazione ex art. 14 Cedu: la Corte giudica inammissibile il ricorso per incompatibilità con l'art. 35 co. 3 lett. a: le idee diffuse dal Partito di Liberazione Islamica sono infatti contrarie al testo e allo spirito della Convenzione (cfr. art. 17 Cedu), fondandosi su teorie antisemite, sulla legittimità degli attacchi suicidi contro i civili e sulla necessità della sharia. (Irene Gittardi)

 

C. eur. dir. uomo, sez. II, dec. 19 marzo 2013, Riina c. Italia

Il ricorrente è detenuto nel carcere milanese di Opera, ove sta scontando una pena all'ergastolo. In considerazione dei gravi crimini commessi e del suo ruolo all'interno dell'associazione mafiosa, è sottoposto al regime di detenzione speciale previsto dall'art. 41-bis. Tutti i ricorsi proposti dal ricorrente avverso le decisioni di proroga del regime di detenzione speciale sono respinti. Il tribunale rigetta altresì l'istanza di concessione dei domiciliari, in quanto lo stato di salute dell'interessato (il quale soffre di plurime patologie) è considerato dai medici della prigione compatibile con la detenzione.

Il ricorrente denuncia di aver subito un trattamento detentivo contrario all'art. 3 Cedu, in ragione della sua sottoposizione al regime carcerario previsto dall'art. 41-bis. La Corte europea rammenta come in più occasioni abbia ribadito la compatibilità dell'art. 41-bis con la Convenzione. Anche nel caso in esame, il giudice europeo osserva come non sia stato superata la soglia minima di gravità richiesta dall'art. 3 Cedu, constatando altresì come il detenuto abbia beneficiato delle cure adatte al proprio stato di salute. Invocando sempre l'art. 3 Cedu, l'interessato si lamenta per l'illuminazione notturna della propria cella. Secondo il giudice di Strasburgo, il disagio che ne è derivato non ha avuto sul sonno del detenuto un impatto tale da tradursi in un trattamento vietato ai sensi dell'art. 3 Cedu. Di qui l'irricevibilità della doglianza.

Con riguardo invece all'asserita violazione degli art. 3 e 8 Cedu, derivante dalla videosorveglianza costante della cella, il giudice europeo ritiene di non essere in grado, allo stato degli atti, di pronunciarsi in merito all'accoglimento della doglianza, disponendo quindi l'aggiornamento dell'esame.

Il ricorrente lamenta poi la violazione dell'art 8 Cedu, a causa delle limitazioni alle visite familiari e delle loro modalità di svolgimento: in particolare, denuncia la presenza di un vetro di separazione che non gli permette di avere un contatto fisico con i suoi visitatori. A parere della Corte europea, tenuto conto della natura specifica del fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso e del fatto che spesso le visite familiari hanno permesso la trasmissione di ordini e istruzioni verso l'esterno, le restrizioni alle visite e i controlli che ne accompagnano lo svolgimento non possono ritenersi sproporzionati agli scopi legittimi perseguiti. Si tratta infatti di una misura necessaria, in una società democratica, a garantire la sicurezza pubblica, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati. La richiesta è dunque irricevibile. Identico è l'esito dell'ulteriore doglianza relativa alla violazione dell'art. 8 Cedu e avente ad oggetto il controllo della corrispondenza, essendo anch'esso funzionale al perseguimento di scopi legittimi, quali la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati. (Roberta Casiraghi)

 

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 26 marzo 2013, CoÅŸar c. Turchia

Nel gennaio del 2004, nell'ambito di un'indagine per omicidio, il ricorrente viene arrestato e sentito dalla polizia, senza l'assistenza di un difensore: il ricorrente confessa il proprio coinvolgimento nel delitto. Lo stesso giorno viene visitato da un medico, che non trova segni di maltrattamenti sul suo corpo. Successivamente, il ricorrente ripete la sua confessione innanzi al procuratore e al giudice. Due giorni dopo, un medico visita nuovamente il ricorrente e riscontra delle lesioni sul suo corpo. Rinviato a giudizio, il ricorrente è condannato, sulla base di prove documentali, delle sue dichiarazioni e di quelle rese dal coimputato e da altri testimoni. Contemporaneamente, viene aperta un'indagine avente ad oggetto gli asseriti maltrattamenti subiti dal ricorrente nel corso dell'interrogatorio di polizia: il procedimento si conclude con l'archiviazione.

Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 3 Cedu, per i maltrattamenti subiti ad opera degli agenti di polizia e per l'assenza di un'indagine effettiva in merito. Quanto al profilo sostanziale, la Corte europea esclude la violazione, in quanto non è dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio che le lesioni sul corpo del ricorrente fossero il risultato dei maltrattamenti inflitti nel corso dell'interrogatorio di polizia. È invece accertata la violazione dell'art. 3, con riguardo al suo profilo procedurale, non avendo il procuratore compiuto un'indagine effettiva prima di disporre l'archiviazione.

In secondo luogo, l'interessato ritiene iniquo il procedimento a suo carico, per l'acquisizione in dibattimento della confessione resa sotto costrizione, nel corso dell'interrogatorio di polizia. La Corte di Strasburgo esclude la violazione dell'art. 6 comma 1 Cedu, poiché la condanna non si è basata solo su tali dichiarazioni, ma altresì sulle deposizioni dei due coimputati e di altri testimoni, nonché su prove documentali. (Roberta Casiraghi)

                            

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 26 marzo 2013, Luković c. Serbia

Il 28 novembre 2006, il ricorrente viene arrestato e posto in detenzione, con l'accusa di far parte di un'organizzazione criminale. La custodia cautelare viene prorogata in più occasioni nel corso del procedimento. Il 27 agosto, il giudice concede al ricorrente la liberazione su cauzione.

L'interessato, ai sensi dell'art. 5 comma 3 Cedu, ritiene irragionevole la durata della detenzione provvisoria, protrattasi per tre anni e nove mesi. La Corte europea però esclude la violazione della norma convenzionale, considerando la lunghezza del procedimento non addebitabile al comportamento dell'autorità procedente (la quale, invece, aveva dispiegato una speciale diligenza nella conduzione del procedimento), ma giustificata dall'eccezionale complessità del caso: vi erano numerosi imputati; dovevano essere acquisite numerose prove; vertendo il processo su reati di criminalità organizzata, era stato necessario attuare dei provvedimenti specifici. (Roberta Casiraghi)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 28 marzo 2013, Korobov e altri c. Estonia

I fatti all'origine del ricorso si collocano nel contesto di alcune sommosse scoppiate il 27-28 aprile 2007 nel centro di Tallin, a seguito della decisione del Parlamento estone di rimuovere da un'altura nel centro della città la statua del Soldato di Bronzo, monumento celebrativo dell'ingresso nella città nel 1947 dell'Armate rossa sovietica, ai cui piedi erano interrate le salme di alcuni soldati sovietici caduti. Circa 7.000-8.000 persone si riversano nelle strade di Tallin in quei giorni, delle quali 4.000-5.000 partecipano alle rivolte del 27, e circa un migliaio in meno a quelle del giorno successivo; 1.000 agenti di polizia circa vengono specificamente impegnati nella tenuta dell'ordine pubblico. I sette ricorrenti vengono fermati durante le rivolte: quattro di questi sostengono di essere stati maltrattati dalle forze di polizia, e lamentano pertanto una violazione dell'art. 3 Cedu dal punto di vista tanto sostanziale quanto procedurale; tutti e sette ritengono arbitraria la loro detenzione, invocando l'applicazione dell'art. 5 Cedu. In particolare, il primo ricorrente sostiene di essere stato arrestato, spinto a terra, preso a calci, ammanettato, quindi trasportato presso un capannone vicino al porto, dove sarebbe stato costretto a stare inginocchiato di fronte al muro e preso nuovamente a calci per essersi alzato; allega come prova un referto medico e la testimonianza di un altro arrestato. Il quarto ricorrente sostiene di essere stato attinto da un proiettile di gomma sparato dalla polizia, quindi preso a manganellate in testa, colpito sulle ginocchia, quindi trasportato presso il medesimo capannone; allega come prova anch'egli un referto medico e la testimonianza di altro arrestato. Il quinto ricorrente sostiene di essere stato attaccato dalle forze di polizia, spinto a terra e preso a manganellate e calci in testa, che gli avrebbero causato la rottura di un braccio utilizzato per proteggersi il capo; anch'egli allega referto medico e testimonianze scritte. Il settimo ricorrente sostiene di essere stato fermato, portato presso un posto di polizia, colpito alla testa e preso a calci nei genitali; allega referto e testimonianza scritta. Il secondo, terzo e sesto ricorrente vengono arrestati, in diverse occasioni, perché sospettati di aver partecipato alle sommosse, e propongono ricorso solo in relazione all'art. 5 Cedu sostenendo di essere stati trattenuti dalle forze di polizia in modo illegittimo. Dopo questi fatti, tutti e sette i ricorrenti propongono ricorso all'autorità giudiziaria, lamentando i maltrattamenti o l'arbitrarietà della detenzione; gli organi inquirenti però, sul punto avallati dalle decisioni delle Corti investite dei relativi appelli contro le statuizioni della procura, non aprono alcuna indagine.

Per quanto riguarda la violazione dell'art. 3 Cedu nel suo profilo sostanziale, la Corte ritiene anzitutto che le violenze subite dai ricorrenti abbiano quel grado minimo di severità per poter essere considerate maltrattamenti. Considerando però il particolare contesto di agitazione sociale in cui esse si erano verificate, l'onere della prova circa la loro non imputabilità a comportamenti posti in essere da agenti dello Stato non viene addossato interamente allo Stato - come prassi in materia di art. 3 Cedu - ma si sviluppa in modo dialettico valutando le allegazioni di ambedue le parti. Tenuto conto però del fatto che i quattro ricorrenti avevano fornito referti medici e testimonianze dirette - che il Governo nell'ambito dei procedimenti nazionali non aveva provveduto a controesaminare - i giudici di Strasburgo ritengono che i ricorrenti abbiano fornito sufficienti prove circa il fatto che le ferite riportate da loro riportate sarebbero state causate dalle forze di polizia. Il passaggio successivo svolto dal ragionamento della Corte è quello di esaminare se l'uso della forza da parte degli agenti di polizia sia stato eccessivo, o fosse invece necessario tenuto conto - ancora una volta - del contesto in cui essa era stata adoperata. Per quanto riguarda il primo ricorrente - preso a calci per essersi alzato - la Corte ritiene che nel suo caso l'uso della forza fosse necessitato dalla sproporzione tra il numero degli agenti e le persone fermate, e del fatto che egli non si era alzato da solo ma insieme a molti detenuti, provocatoriamente disobbedendo all'ordine di stare seduti. Per quanto riguarda il quarto ricorrente, la Corte non ritiene che le ferite da lui riportate - non erano stati riportati nel referto medico segni circa il fatto che fosse stato colpito da un proiettile di gomma alla spalle e al ginocchio - denotino un uso eccessivo della forza, te