ISSN 2039-1676


08 agosto 2013 |

Monitoraggio Corte Edu giugno 2013

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte EDU rilevanti in materia penale sostanziale e processuale

 

A cura di Giulio Ubertis e Francesco Viganò.

Prosegue, rinnovato, il monitoraggio mensile delle più importanti sentenze e decisioni della Corte EDU. A partire dal mese di gennaio 2013 il monitoraggio abbraccia infatti, oltre alle sentenze che interferiscono con il diritto penale sostanziale, anche quelle rilevanti per il diritto penale processuale. All'introduzione - contenente la presentazione ragionata dei casi di maggior interesse decisi dalla Corte europea nel periodo di riferimento - segue la sintesi delle pronunce più rilevanti, presentate in ordine cronologico.

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Sara Longo, Stefano Zirulia, Marco Montanari e Luca Magistretti. L'introduzione è a firma di Sara Longo per quanto riguarda gli art. 5, 6 e 8 Cedu, mentre si deve a Stefano Zirulia la parte relativa agli art. 2, 3, 10 e 11 Cedu.

 

 

1. Introduzione

a) Art. 2 Cedu

b) Art. 3 Cedu

c) Art. 5 Cedu

d) Art. 6 Cedu

e) Art. 8 Cedu

f) Art. 10 Cedu

g) Art. 11 Cedu

2. Sintesi delle pronunce più rilevanti

 

* * *

 

1. Introduzione

a) Art. 2 Cedu

Numerose sono state, nel mese di giugno, le sentenze emanate dalla Corte europea in materia di art. 2 Cedu: allo scopo di fornirne una visuale d'insieme, si procederà dapprima mettendo in luce i principali filoni tematici che le percorrono trasversalmente; quindi selezionando al loro interno, di volta in volta, alcuni specifici profili giuridici meritevoli di attenzione.

Il volet matériel dell'art. 2 Cedu - ossia il divieto di cagionare la morte al di fuori delle ipotesi tassativamente indicate dalla medesima norma - è al centro delle sent. 6 giugno 2013, Maskhadova e altri c. Russia; 20 giugno 2013, Turluyeva c. Russia; 25 giugno 2013, Gheorghe Cobzaru c. Romania e Mustafa Tunc e Fecire Tunc c. Turchia: la violazione diretta dell'art. 2 Cedu viene riconosciuta dalla Corte europea nella seconda e nella terza sentenza indicate (relative, rispettivamente, ad un "classico" caso di scomparsa di un cittadino ceceno rapito delle forze militari russe, nonché ad un episodio di uso eccessivo della forza da parte della polizia); mentre viene negata nella prima e nell'ultima (a loro volta relative, rispettivamente, all'uccisione di un sospetto terrorista coinvolto nella tristemente nota strage della scuola di Beslan, ed alla morte di un militare, avvenuta durante il servizio, in circostanze non sufficientemente chiarite).

Particolarmente interessante risulta il confronto tra la sent. Gheorghe Cobzaru c. Romania e la sent. Mustafa Tunc e Fecire Tunc c. Turchia. La Corte europea, pur muovendo dal medesimo e consolidato principio relativo alla ripartizione dell'onus probandi tra vittima ricorrente e Stato resistente - principio secondo cui «lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, tout dommage corporel ou décès survenu pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait», di talchè «la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante sur le déroulement des faits et exposer des éléments solides qui permettent de réfuter les allégations du requérant» -, giunge, alla luce delle circostanze dei casi di specie, a conclusioni di segno opposto in ordine alla violazione o meno dell'art. 2 Cedu, valorizzando a tal fine la capacità (o viceversa l'incapacità) delle autorità statali di fornire una spiegazione dei fatti che risulti, al contempo, verosimile e compatibile con le garanzie discendenti dalla Convenzione europea.

Gli obblighi positivi, a carico degli Stati, di proteggere la vita delle persone sottoposte alla loro giurisdizione, affiorano nelle sent. 18 giugno 2013, Banel c. Lituania e Nencheva e altri c. Bulgaria, nonché nella già segnalata sent. 20 giugno 2013, Turluyeva c. Russia. La violazione della norma viene riconosciuta dalla Corte europea in tutti e tre i casi; ciascuno dei quali, peraltro, presenta tratti peculiari che meritano un'autonoma trattazione.

In Banel c. Lituania vengono in rilievo gli obblighi positivi di proteggere la vita come declinati dalla Grande Camera nel precedente Öneryıldız c. Turchia: «the Article 2 positive obligation must be construed as applying in the context of any activity, whether public or not, in which the right to life may be at stake». Tale principio viene qui applicato al contesto dei rischi per la vita derivanti dal crollo di edifici pericolanti. La maggioranza del collegio fonda la condanna dello Stato resistente sull'applicazione del principio, espresso nel precedente Keenan c. Regno Unito, secondo cui «for a positive obligation to arise, it must be established that the authorities knew or ought to have known at the time of the existence of a real and immediate risk to the life of an identified individual and that, if so, they failed to take measures within the scope of their powers which, judged reasonably, might have been expected to avoid that risk»: nel caso di specie, infatti, era emerso che le autorità locali erano a conoscenza dello stato pericolante della costruzione. Di diverso avviso il giudice Sajò, che nella sua dissenting opinion si dichiara «troubled by what I see as an expansion of the State's positive obligations in the majority judgment»: muovendo dalla constatazione secondo cui nel caso di specie risultasse bensì possibile un generico crollo, ma non un crollo imminente, egli giunge alla conclusione che i colleghi abbiano in realtà fondato la condanna dello Stato esclusivamente sul diverso - ed a suo avviso censurabile, in quanto sganciato dalla prevedibilità dell'evento concreto e dunque «overly broad» - principio secondo cui «the State's duty to safeguard the right to life must also be considered to involve the taking of reasonable measures to ensure the safety of individuals in public places».

L'orientamento della Corte europea in punto di obblighi positivi di prevenzione di eventi lesivi della vita appare senz'altro più cristallino in Nencheva e altri c. Bulgaria, dalla cui motivazione traspare come i due principi affiorati in Banel c. Lituania - ed all'origine, come appena visto, della spaccatura tra maggioranza e dissenting opinion - non si pongano affatto in rapporto di alternatività, bensì di complementarietà: «toute menace présumée contre la vie n'oblige pas les autorités à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 116, Recueil 1998-VIII). Pour qu'il y ait obligation positive, il doit être établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu'un individu donné était menacé de manière réelle et immédiate dans sa vie, et qu'elles n'ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d'un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque».

Infine, in Turluyeva c. Russia la Corte europea affronta un classico caso riguardante i desaparecidos ceceni, ossia il prelievo di sospetti dissidenti ceceni da parte di agenti russi e la perdita, da quel momento, di ogni loro traccia. Da segnalare il fatto che i giudici abbiano qui riconosciuto non solo - come di norma accade in questi casi - la violazione dell'art. 2 Cedu sotto il profilo materiale (potendosi presumere, alla luce del complessivo quadro probatorio, che la vittima fosse stata uccisa dagli agenti russi) e processuale (in ragione dell'ineffettività delle indagini condotte circa l'accaduto), ma anche la violazione dell'obbligo di proteggere la vita del soggetto che si trovava, a seguito del rapimento, sotto il controllo delle autorità russe: queste ultime, infatti, pur essendo state tempestivamente informate dell'avvenuto rapimento, avevano omesso di intraprendere le attività di indagine che ben avrebbero potuto salvare la vita del giovane ceceno. A questo proposito, significativamente il collegio di Strasburgo precisa quanto segue: «The Court has already found that negligence displayed by the investigating or supervising authorities in the face of real and imminent threats to an identified individual's life emanating from State agents, such as police, who were acting clearly outside their legal duties, might entail a violation of the positive obligation to protect life (see Gongadze v. Ukraine, no. 34056/02, § 170, ECHR 2005-XI). Turning to the present case, the Court confirms that the fact that the suspected perpetrators were 'police officers does not relieve the competent investigating and supervising authorities - the prosecutor's office and the investigative committee - of this obligation» (§ 100).

Dell'obbligo positivo di condurre indagini effettive e punire gli eventuali responsabili della violazione si occupano tutte le sentenze intervenute sull'art. 2 Cedu. La Corte europea dichiara che non vi è stata violazione del volet procédural della norma in parola nel (solo) già citato caso Maskhadova e altri c. Russia (rilevando, sotto il particolare profilo della adeguatezza delle indagini ad accertare l'accaduto ed identificare i responsabili, che la versione dei fatti fornita dal Governo risultava coerente con il materiale probatorio da quest'ultimo prodotto). Viceversa, la violazione della norma viene riconosciuta in tutti gli altri casi, ossia nelle già citate sent. Turluyeva c. Russia (in relazione sia ai ritardi nel compimento di atti di indagine, sia al difetto di indipendenza delle autorità inquirenti rispetto ai soggetti indagati, sotto il peculiare profilo dell'indipendenza - non già gerarchica o istituzionale, bensì - di fatto), Gheorghe Cobzaru c. Romania (per i ritardi nel compimento di atti di indagine ed il mancato coinvolgimento dei parenti della vittima), Mustafa Tunc e Fecire Tunc c. Turchia (per l'assenza del carattere di indipendenza in capo al tribunale militare che aveva archiviato il caso), Banel c. Lituania (per difetto di diligenza nell'attività investigativa di raccolta delle prove e di individuazione dei potenziali responsabili) e Nencheva e altri c. Bulgaria (anche in questo caso per difetto di diligenza nell'individuare il ventaglio di tutti i potenziali responsabili, le indagini essendosi concentrate esclusivamente sulla posizione dei tre principali soggetti indiziati); parimenti, la violazione dell'art. 2 Cedu sotto il profilo procedurale viene riconosciuta anche nelle sent. 18 giugno 2013, Plesca c. Romania (in ragione della mancata disposizione, da parte delle autorità incaricate dell'inchiesta, di ulteriori e verosimilmente determinanti perizie) e 25 giugno 2013, Suleyman Ege c. Turchia (per l'irragionevole durata del procedimento penale, protrattosi per oltre sette anni).

Da notare come la violazione dell'art. 2 Cedu sotto il profilo procedurale sia stata valorizzata anche per rigettare l'obiezione governativa circa il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, dovendosi queste ultime considerare in tali ipotesi inefficaci (sul punto, v. ancora le sent. Turluyeva c. Russia e Suleyman Ege c. Turchia); e come la medesima violazione non sempre abbia assorbito quella dell'art. 13 Cedu, le stesse ben potendo sussistere congiuntamente: «The Court reiterates that in circumstances where, as here, a criminal investigation of a disappearance has been ineffective and the effectiveness of any other remedy that might have existed, including civil remedies suggested by the Government, has consequently been undermined, the State has failed in its obligation under Article 13 of the Convention (see Khashiyev and Akayeva v. Russia, nos. 57942/00 and 57945/00, § 183, 24 February 2005). [...] Consequently, there has been a violation of Article 13 in conjunction with Article 2 of the Convention» (Turluyeva c. Russia, § 123, 124).

Ulteriore filone tematico trattato dalle sentenze sull'art. 2 Cedu del mese di giugno, è quello relativo ai rapporti tra tutela civile e tutela penale del diritto alla vita: «Si l'atteinte au droit à la vie ou à l'intégrité physique n'est pas volontaire, l'obligation positive découlant de l'article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n'exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale [...]pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles [...]» (Nencheva e altri c. Bulgaria, § 110 ; nello stesso senso, v. anche le sent. Banel c. Lituania e Suleyman Ege c. Turchia); «en revanche, les juridictions nationales ne doivent en aucun cas s'avérer disposées à laisser impunies des atteintes injustifiées au droit à la vie. Cela est indispensable pour maintenir la confiance du public et assurer son adhésion à l'Etat de droit, ainsi que pour prévenir toute apparence de tolérance d'actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration [...] pour que la force de dissuasion du système judiciaire mis en place et l'importance du rôle que celui-ci se doit de jouer dans la prévention des violations du droit à la vie ne soient pas amoindries» (Nencheva e altri c. Bulgaria, § 116).

Merita un cenno, infine, il tema dell'ambito di applicabilità della Convenzione europea ratione personae, sotto il particolare profilo del potere delle persone giuridiche di rappresentare le vittime incapaci di difendere autonomamente i propri interessi, come accade nel caso di soggetti deceduti e privi di eredi. Sul punto, la più volte citata sent. Nencheva e altri c. Bulgaria - riguardante il decesso, all'interno di una struttura ospedaliera statale, di bambini disabili, taluni dei quali orfani e dunque privi di rappresentanti dinanzi alla Corte europea - sembrerebbe aprire spiragli per un futuro revirement della giurisprudenza di Strasburgo, sinora tesa a negare, nei casi di questo tipo, la qualità di vittima in capo agli enti collettivi: «La Cour note à cet égard qu'elle pourrait se pencher sur la question de savoir si [...] l'intérêt de la justice et l'exigence de protéger véritablement les droits et les libertés individuels peuvent requérir des mesures exceptionnelles afin d'assurer la participation du public et la représentation des victimes qui ne sont pas en mesure d'agir pour la défense de leur propre cause. Toutefois, l'association requérante ne démontre aucune tentative de soulever ces questions auprès des autorités nationales avant de le faire devant la Cour. Dans ces circonstances, les demandes adressées à la Cour apparaissent comme une simple demande d'autorisation de représenter juridiquement des individus décédés dont les héritiers légitimes sont inconnus ou bien n'ont pas manifesté d'intérêt à participer aux procédures conduites au niveau national. Partant, la Cour ne voit pas de raisons permettant de s'écarter de sa jurisprudence établie en la matière et la conduisant à la conclusion que l'association requérante ne peut être considérée comme victime d'une violation des droits consacrés par la Convention» (§ 93).

 

b) Art. 3 Cedu

A differenza dei due mesi trascorsi - nei quali abbiamo aperto la rassegna in punto di art. 3 Cedu con il sovraffollamento carcerario e più in generale le cattive condizioni igienico-sanitarie degli istituti penitenziari e dei luoghi deputati al trattenimento amministrativo di stranieri irregolari; tematiche che peraltro, anche nel mese di giugno, sono state al centro di molteplici interventi della Corte europea: v. le sent. 11 giugno 2013, Marin Vasilescu c. Romania; 13 giugno 2013, A.F. c. Grecia; 18 giugno 2013, Constantin Tudor c. Romania; 25 giugno 2013, Niculescu c. Romania, mentre per i profili relativi all'art. 8 Cedu v. sub lett. e); 27 giugno 2013, Yepishin c. Russia e Gorovoy c. Russia - questa volta ci è parso preferibile accendere i riflettori su quella che potrebbe definirsi una vera e propria "batteria" di sentenze in materia di divieto di refoulement: si tratta di otto pronunce (quasi) gemelle con le quali la Corte europea ha dichiarato infondati altrettanti ricorsi presentati da cittadini iracheni vittime di persecuzioni e richiedenti asilo in Svezia. I ricorrenti, vedendosi negare la protezione internazionale da parte delle commissioni scandinave per i rifugiati, lamentavano che un'eventuale espulsione verso il paese d'origine li avrebbe esposti al rischio di essere uccisi o di subire trattamenti contrari all'art. 3 Cedu, vuoi in ragione della loro fede cristiana (sent. 27 giugno 2013, M.Y.H e altri c. Svezia; A.G.A.M. c. Svezia; M.K.N. c. Svezia; N.A.N.S. c. Svezia; N.M.B. c. Svezia; N.M.Y. e altri c. Svezia), vuoi a motivo di faide tra clan scaturite da relazioni clandestine extraconiugali (sent. 27 giugno 2013, S.A. c. Svezia; D.N.M. c. Svezia).

La Corte europea esamina le questioni rilevanti alla luce della propria giurisprudenza in materia di art. 3 Cedu, estendendo automaticamente le conclusioni cui perviene anche alle doglianze relative all'art. 2 della Convenzione europea. Salvo ovviamente le peculiarità di ciascun caso concreto, le otto pronunce presentano uno schema argomentativo costante, che ripercorre i tratti salienti del divieto di refoulement "secondo Strasburgo", e culmina con la valorizzazione dell'istituto - cruciale nell'ambito del refugee law - dell'«internal flight alternative» (talvolta denominato anche «internal relocation option»): una sorta di causa di esclusione alla concessione dello status di rifugiato, che ricorre ogniqualvolta il richiedente abbia possibilità di sfuggire alla persecuzione trasferendosi in un luogo sicuro all'interno del proprio paese d'origine. Avallando le decisioni emesse dai tribunali svedesi nei casi di specie, i giudici di Strasburgo da un lato riconoscono la fondatezza dei timori manifestati dai ricorrenti; ma dall'altro lato rilevano - alla luce di una approfondita e dettagliata disamina delle condizioni sociali e politiche in cui versa attualmente l'Iraq, condotta sulla scorta delle guidelines dell'Unhcr e dei report di altre organizzazioni internazionali - come gli stessi ben avrebbero potuto mettersi in salvo in altre regioni dello Stato di provenienza, senza bisogno di chiedere asilo politico all'estero. Più analiticamente, la Corte europea ritiene - in tutte le sentenze a maggioranza di cinque giudici su sette, i due rimanenti avendo sempre espresso, su questo specifico punto, una dissenting opinion - che in capo a ciascun ricorrente sussistano i tre requisiti dell' "internal flight alternative test": «the person to be expelled must be able to travel to the area concerned, gain admittance and settle there, failing which an issue under Article 3 may arise, the more so if in the absence of such guarantees there is a possibility of his or her ending up in a part of the country of origin where there is a real risk of ill-treatment (Sufi and Elmi v. the United Kingdom, nos. 8319/07 and 11449/07, § 266, 28 June 2011, with further references)» (sent. M.Y.H e altri c. Svezia, § 62; A.G.A.M. c. Svezia, § 39; M.K.N. c. Svezia, § 35; N.A.N.S. c. Svezia, § 34; N.M.B. c. Svezia, § 37; N.M.Y. e altri c. Svezia, § 34; S.A. c. Svezia, § 53; D.N.M. c. Svezia § 54). Pur non rilevando, come appena visto, alcun profilo di illegittimità nell'operato delle autorità svedesi, i giudici di Strasburgo ritengono comunque opportuno non revocare - laddove precedentemente concessa - la misura sospensiva dell'espulsione concessa ai ricorrenti ai sensi della Rule 39 del regolamento della Corte europea: «it is desirable in the interests of the proper conduct of the proceedings not to deport the applicants until such time as the present judgment becomes final or until further order» (v. il dispositivo di tutte le sentenze citate, ad eccezione della sent. D.N.M. c. Svezia).

Pare significativo evidenziare come, in ciascuno dei casi esaminati, la Corte europea avverta la necessità di definire espressamente i contorni del proprio scrutinio: consistente non già nella verifica della sussistenza in capo ai ricorrenti dei requisiti per la concessione dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra; bensì in un sindacato avente ad oggetto l'adeguatezza ed il sostegno probatorio delle valutazioni sul punto effettuate dalle competenti autorità statali: «in cases concerning the expulsion of asylum seekers, the Court does not itself examine the actual asylum applications or verify how the States honour their obligations under the Geneva Convention relating to the status of refugees. It must be satisfied, though, that the assessment made by the authorities of the Contracting State is adequate and sufficiently supported by domestic materials as well as by materials originating from other reliable and objective sources such as, for instance, other contracting or non-contracting states, agencies of the United Nations and reputable non-governmental organisations (NA. v. the United Kingdom, no. 25904/07, § 119, 17 July 2008)» (sent. M.Y.H e altri c. Svezia, § 55; A.G.A.M. c. Svezia, § 32; M.K.N. c. Svezia, § 28; N.A.N.S. c. Svezia, § 26; N.M.B. c. Svezia, § 30; N.M.Y. e altri c. Svezia, § 26; S.A. c. Svezia, § 44; D.N.M. c. Svezia § 46).

Merita un cenno, infine, il particolare atteggiarsi della six-months rule nei casi di ricorsi avverso misure di refoulement: «the responsibility of a sending State under Article 2 or 3 of the Convention is, as a rule, incurred only at the time when the measure is taken to remove the individual concerned from its territory [...]. If a decision ordering a removal has not been enforced and the individual remains on the territory of the State wishing to remove him or her [...] the six-month period has not yet started to run» (M.Y.H. c. Svezia, § 40).

Sempre nell'ambito del diritto d'asilo, si segnalano anche le sent. 4 giugno 2013, Daytbegova e Magomedova c. Austria e 6 giugno 2013, Mohammed c. Austria, nelle quali vengono in rilievo - come ormai sempre più spesso accade: si veda, sul punto, anche il monitoraggio del mese di aprile - i rapporti tra la disciplina promanante dal "Regolamento Dublino" (ossia la disciplina che fissa la competenza a decidere sulle richieste di asilo in capo al primo Stato membro di ingresso del richiedente nell'UE) e divieto di refoulement (che viene in rilievo come limite al potere dello Stato membro non competente di ritrasferire il richiedente asilo nello Stato membro competente, allorché vi sia il timore che quest'ultimo non garantisca condizioni di accoglienza e trattamento conformi all'art. 3 Cedu). La sent. 6 giugno 2013, M.E. c. Francia riguarda invece la richiesta di protezione internazionale formulata da un cittadino egiziano di religione cristiana copta.

Infine, a chiusura di questa ampia rassegna di sentenze in materia di divieto di refoulement "secondo Strasburgo", si segnala la sent. 20 giugno 2013, Sidikovy c. Russia, che tratta il caso di un sospetto terrorista sul quale pende una richiesta di estradizione da parte del Tajikistan: alla luce del trattamento riservato ai detenuti nello Stato richiedente, la Corte europea ritiene che l'esecuzione della misura comporterebbe la violazione dell'art. 3 Cedu. Evidenti sono i parallelismi con la recente sent. 25 aprile 2013, Savriddin Dzhurayev c. Russia, già esaminata nel mese di aprile.

Frequentissimi, come è noto, sono i casi in cui l'art. 3 Cedu viene invocato rispetto ad episodi di violenze perpetrate dalle forze di polizia, in assenza di un'adeguata risposta sanzionatoria da parte delle giurisdizioni interne. Anche nel mese di giugno non sono mancate pronunce in tal senso: si vedano la sent. 13 giugno 2013, Vasylchuk c. Ucraina, nonché le sent. 25 giugno 2013, Grimailovs c. Lettonia e Kaciu e Kotorri c. Albania. Centrale, in questi casi, è sempre il tema del riparto dell'onere della prova, che la consolidata giurisprudenza della Corte europea tende - analogamente a quanto già visto supra in relazione all'art. 2 Cedu - ad alleggerire a favore del ricorrente attraverso la presunzione iuris tantum secondo cui «where an individual, when taken into police custody, is in good health, but is found to be injured at the time of release, it is incumbent on the State to provide a plausible explanation of how those injuries were caused, failing which a clear issue arises under Article 3 of the Convention (see Selmouni v. France [GC], no. 25803/94, § 87, ECHR 1999-V)». Delle tre sopraccitate sentenze, soltanto la prima ha ritenuto - sei voti contro uno - inapplicabile la giurisprudenza Selmouni, sulla scorta della considerazione che la ricorrente non si trovasse sotto custodia delle forze dell'ordine. Particolarmente interessante, a questo proposito, appare la dissenting opinion espressa dalla giudice Power-Forde, secondo la quale la situazione in cui una signora anziana e inferma viene circondata da dieci uomini all'interno della propria abitazione, pur non dando origine ad una «police custody in the formal sense», potrebbe essere definita - in ragione dello stato di costrizione fisica e psicologica che è capace di produrre - una «"quasi-custodial" situation», e ben potrebbe determinare un'applicazione in via analogica della giurisprudenza Selmouni. In effetti, se si considera l'attenzione che normalmente la Corte europea presta alla sostanza delle fattispecie sulle quali è chiamata a pronunciarsi, la posizione adottata dalla maggioranza potrebbe suscitare qualche perplessità. Non è affatto detto, tuttavia, che l'adozione dell'approccio sostanzialista della Power-Forde avrebbe, nel caso di specie, mutato l'esito decisionale: la maggioranza, infatti, ha ritenuto del tutto verosimile la spiegazioni dei fatti prospettata - in alternativa a quella della ricorrente - dal Governo; pertanto, anche nel caso in cui i giudici avessero ritenuto operante la presunzione Selmouni, con tutta probabilità avrebbero concluso nel senso che il Governo aveva fornito una idonea prova contraria.

Nella già citata sent. 25 giugno 2013, Suleyman Ege c. Turchia (v. supra, sub lett. a) la Corte europea ha occasione di pronunciarsi anche in merito alla condotta di alcuni medici che avevano legato il paziente al letto per impedirgli di strapparsi la macchina che lo teneva in vita. Ad avviso del collegio: «les médecins ont été obligés de l'attacher à son lit par les poignets pour éviter qu'il n'enlevât les sondes de l'assistance respiratoire qui le maintenait en vie. La Cour estime que cette précaution avait été prise dans le but de protéger la santé de M. Ege. En conséquence, le grief du requérant fondé sur l'article 3 de la Convention est manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et il doit être rejeté» (§ 62). Pur non essendo questa la sede per un commento critico sulla pronuncia, non può non destare qualche perplessità il fatto che un profilo delicato come l'imposizione di cure salvavita con la forza sia stato liquidato dal collegio - all'unanimità - in modo così laconico e oltretutto con dichiarazione di manifesta infondatezza del motivo di ricorso.

Il tema delle sofferenze morali che possono integrare violazioni dell'art. 3 Cedu viene in rilievo nella già citata sent. 20 giugno 2013, Turluyeva c. Russia, nella quale la Corte europea - confermando la propria consolidata giurisprudenza sul punto - riconosce la violazione in relazione al patema d'animo cagionato - non tanto dalla scomparsa del familiare desaparecido, quanto - dall'atteggiamento di disinteresse ed inerzia manifestato dalle autorità inquirenti di fronte alla tragica vicenda; nonché nella sent. 6 giugno 2013, Sabanchiyeva c. Russia - il cui profilo di maggior rilievo riguarda peraltro la violazione dell'art. 8 Cedu derivante dalla mancata restituzione delle salme delle vittime ai loro parenti (sul punto, v. infra sub lett. e) - nella quale la Corte europea nega la sussistenza di una sofferenza morale incompatibile con l'art. 3 Cedu tanto rispetto alla morte dei familiari dei ricorrenti (non trattandosi di un caso di desaparecidos, e pertanto non sussistendo quel patema d'animo che può scaturire dallo stato di incertezza circa il destino del proprio congiunto), quanto rispetto alla visione dei loro cadaveri in stato di decomposizione (non trattandosi di sofferenza intenzionalmente inflitta dalle autorità statali).

 

c) Art. 5 Cedu

Quanto al diritto, riconosciuto a ogni persona arrestata o detenuta, di esser tradotta tempestivamente davanti a un giudice per essere giudicata in un termine ragionevole, va segnalata la sent. 27 giugno 2013, Vassis e altri c. Francia (per una sintesi, v. infra), che condanna la Francia per non aver condotto dopo lo sbarco «al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie» alcuni marinai, intercettati nel corso di un'operazione antidroga davanti alle coste africane e scortati dalle autorità francesi sino al porto di Brest. La Corte europea, riconosciuta la legittimità del ritardo necessario per tradurre la nave fermata al largo delle coste africane sino al territorio francese, condanna le autorità francesi per non esser state pronte, nonostante l'ampio margine temporale a disposizione, ad accogliere i marinai e a tradurli tempestivamente davanti a una suddetta autorità giudiziaria che potesse valutare l'opportunità o meno di una loro messa in libertà durante l'istruttoria.

 

d) Art. 6 Cedu

Sul versante dell'equità processuale, sotto il profilo della tutela dell'imparzialità del giudice, merita di essere segnalata la sent. 13 giugno 2013, Romensiky c. Russia (per una sintesi, v. infra). La doglianza concerneva la violazione dell'art. 6 comma 1 Cedu poiché il collegio di secondo grado non ha nemmeno esaminato la doglianza del ricorrente in ordine alla pretesa mancanza di imparzialità del tribunale che ha rigettato la richiesta di revoca della detenzione provvisoria; a detta del ricorrente, infatti, nel respingere la sua domanda il tribunale avrebbe fatto riferimento a una presunta colpevolezza del ricorrente in spregio alle garanzie assicurate dalla Convenzione europea.

Va anche segnalata la sent. 4 giugno 2013, Hanu c. Romania (per una sintesi, v. infra), che accerta la violazione dell'art. 6 comma 1 Cedu perché il ricorrente, assolto in primo grado, è stato condannato in appello a seguito della mera rivalutazione delle prove acquisite in primo grado e in assenza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Viene invece rigettata con la dec. 4 giugno 2013, Melich e Beck c. Repubblica Ceca, la questione della condanna a seguito di rinnovazione dibattimentale disposta per violazione dell'equità processuale: il solo riconoscimento di una lesione dei diritti garantiti dalla Convenzione europea, con conseguente rinnovazione dibattimentale per dare attuazione alla sentenza della Corte si Strasburgo, non necessariamente implica un ribaltamento del giudizio sulla penale responsabilità degli imputati.

Merita, poi, di essere segnalata la sent. 25 giugno 2013, Valentino Acatrinei c. Romania, con cui si esclude una violazione del diritto al confronto ex art. 6 comma 3 lett. d Cedu, derivante dalla lettura delle trascrizioni di intercettazioni legittimamente acquisite nel corso dell'istruttoria e mai contestate dal ricorrente, nel corso del processo. Allo stesso modo la Corte europea esclude l'inosservanza dell'art. 6 comma 3 lett. d Cedu in caso di riqualificazione giuridica del fatto, avvenuta in sentenza, con piena facoltà del ricorrente di contestarla in ossequio al diritto al contraddittorio.

Analogamente, anche la sent. 25 giugno 2013, Niculescu c. Romania (per una sintesi v. infra), esclude la violazione del diritto al contraddittorio ex art. 6 comma 3 lett. d Cedu, in merito all'impiego - per di più non decisivo ai fini della condanna - dei verbali contenenti le trascrizioni di intercettazioni legittimamente disposte e mai contestate nel corso del giudizio; con la medesima pronuncia viene dichiarata pure la non violazione dell'equità processuale, sub specie di diritto alla difesa tecnica e personale, poiché le dichiarazioni autoincriminanti rese dalla ricorrente nel corso dell'interrogatorio di polizia sono state rilasciate in presenza del difensore, peraltro dopo aver ricevuto l'informativa sui propri diritti.

 

e) Art. 8 Cedu

Quanto al diritto alla privatezza, la violazione dell'art. 8 Cedu è accertata dalla sent. 25 giugno 2013, Valentino Acatrinei c. Romania, come pure dalla sent. 25 giugno 2013, Niculescu c. Romania (per una sintesi vedi infra), in relazione a delle ipotesi di intercettazioni disposte dalla pubblica accusa, senza un controllo giurisdizionale né a priori a posteriori. Non solo, la Corte europea rinviene un ulteriore profilo di violazione dell'art. 8 Cedu nella mancanza di garanzie circa la conservazione ovvero la distruzione dei nastri magnetici sui quali sono registrate le conversazioni intercettate.

Sotto altro versante le sent. 6 giugno 2013, Maskhadova c. Russia e Sabanchiyeva e altri c. Russia (per una sintesi, vedi infra) accertano la violazione dell'art. 8 Cedu con riferimento alla condotta delle autorità russe le quali, facendo un'applicazione indistinta e automatica della normativa anti-terroristica, non restituiscono i corpi delle vittime di operazioni militari alle loro famiglie, cui viene così preclusa la possibilità di predisporre e di partecipare ai funerali dei loro congiunti. Rispetto a tali evenienze, peraltro, la Corte europea rileva anche l'inesistenza all'interno dell'ordinamento russo di un meccanismo atto a sindacare l'applicazione del disposto normativo in questione.

 

f) Art. 10 Cedu

La sent. 25 giugno 2013, Youth Initiative for Human Rights c. Serbia, offre una interessante applicazione dell'art. 10 Cedu. Ad avviso dei giudici di Strasburgo, la libertà di espressione abbraccia anche il diritto di accesso alle informazioni di interesse pubblico possedute dallo Stato, nella misura in cui l'esercizio di tale diritto risulti propedeutico alla successiva legittima divulgazione di tali informazioni. Coerentemente, la negazione del diritto d'accesso può tradursi, in taluni casi, in un'arbitraria limitazione della libertà d'espressione, con conseguente condanna dello Stato - ai sensi dell'art. 46 Cedu, ed in particolare sotto il profilo della restitutio in integrum - a dischiudere al ricorrente le informazioni richieste.

 

g) Art. 11 Cedu

Diritto penale e libertà di riunione: tematica al centro di due pronunce intervenute nel mese di giugno, ossia le sent. 4 giugno 2013, Ozalp Ulusoy c. Turchia e 18 giugno 2013, Gun e altri c. Turchia. Quanto alla prima, la Corte europea ribadisce la propria posizione secondo cui «il est important que les pouvoirs publics fassent preuve d'une certaine tolérance envers les rassemblements pacifiques, afin que la liberté de réunion garantie par l'article 11 de la Convention ne soit pas privée de tout contenu (Disk et Kesk c. Turquie, no 38676/08, § 29, 27 novembre 2012)» e condanna lo Stato per aver disperso con cariche e lacrimogeni una manifestazione che non aveva creato pericolo per l'ordine pubblico, ma soltanto difficoltà alla circolazione stradale. Quanto alla seconda, i ricorrenti sono alcuni manifestanti condannati in sede penale (con sanzioni detentive e pecuniarie) per aver preso parte ad una manifestazione non autorizzata durante la quale alcuni soggetti non identificati avevano posto in essere atti di devastazione e di violenza contro le forze dell'ordine: i giudici di Strasburgo, ribadito che l'art. 11 Cedu trova applicazione anche rispetto alle manifestazioni non autorizzate, hanno ritenuto sproporzionata la pena inflitta per il solo fatto della partecipazione ad un evento nel quale altri - e non identificati - soggetti avevano compiuto atti contrari all'ordine pubblico.

 

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2. Sintesi delle pronunce più rilevanti

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 4 giugno 2013, Daytbegova e Magomedova c. Austria

Le ricorrenti, madre e figlia adolescente, sono due cittadine russe che, dopo aver attraversato il territorio italiano, giungono in Austria e presentano per la prima volta una domanda d'asilo. Entrambe soffrono di depressione, ma la condizione patologica della ragazza risulta essere particolarmente preoccupante, avendo questa manifestato tendenze suicide cui è seguito il ricovero in un ospedale psichiatrico austriaco. Le donne vivono con un bambino, rispettivamente figlio e fratello delle due ricorrenti, mentre il padre risulta essere latitante e ricercato in Russia. In applicazione del c.d. "Regolamento di Dublino", che assegna la giurisdizione sul caso all'Italia, le autorità austriache rigettano la domanda di asilo ed ordinano il trasferimento delle ricorrenti, dopo aver accertato, a seguito delle lamentele di queste ultime, che le condizioni di accoglienza e di accesso alle cure mediche nel nostro Paese rispettino gli standard richiesti. Le due donne ricorrono allora alla Corte europea, in quanto ritengono che il loro trasferimento in Italia violerebbe l'art. 3 Cedu. Tale posizione sarebbe giustificata dal fatto che alcuni rapporti internazionali hanno evidenziato delle criticità nel sistema italiano di accoglienza e di assistenza dei richiedenti asilo - testimoniate anche dall'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea per la mancata attuazione di alcune direttive e di un regolamento in materia di diritto dei rifugiati -, nonché dal fatto che, a seguito del trasferimento, le ricorrenti perderebbero la casa e si troverebbero dunque in una situazione particolarmente difficile, tenuto anche conto delle loro condizioni di salute.

Nonostante avesse ordinato in un primo momento la sospensione del trasferimento attraverso una misura interinale ai sensi della Rule 39 delle Rules of Court, la Corte europea ritiene il ricorso inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Il giudice di Strasburgo, infatti, ricorda che il mero fatto che il trasferimento di un richiedente asilo possa comportare un peggioramento della sua posizione economica - anche qualora ciò abbia come conseguenza la perdita dell'abitazione - non sia sufficiente a far ritenere sussistente la violazione dell'art. 3 Cedu. Inoltre, la Corte europea evidenzia come le preoccupazioni delle ricorrenti non siano giustificate da loro precedenti esperienze personali, bensì dalle risultanze di alcuni rapporti internazionali: essi, peraltro, si limitano a denunciare alcune specifiche carenze delle procedure di asilo e di accoglienza italiane, ma non fanno assolutamente emergere delle problematiche di carattere sistemico. Pertanto, ad avviso del giudice di Strasburgo, non può ritenersi che il trasferimento delle richiedenti in Italia violi l'art. 3 Cedu. A tale conclusione non può ostare il solo avvio della procedura di infrazione da parte della Commissione europea. (Marco Montanari)

 

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 4 giugno 2013, Hanu c. Romania.

Il ricorrente è un ufficiale giudiziario, accusato di corruzione e abuso di ufficio nell'espletamento delle procedure di esecuzione a lui affidate.

Il tribunale, in primo grado, ritenuto che le prove non abbiano dimostrato la colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, assolve il ricorrente da tutte le accuse. Il pubblico ministero propone appello e in secondo grado l'esito del processo viene ribaltato; senza assumere nuove prove e senza ascoltare nessun testimone, la corte d'appello condanna il ricorrente. Questi impugna la condanna e adisce la Suprema Corte, la quale, oltre che pronunciarsi sulla legittimità del giudizio di secondo grado, fornisce la sua interpretazione dei fatti, basandosi sull'istruttoria del giudice di primo grado.

Ne deriva una violazione dell'equità processuale, sub specie del diritto di difesa, poiché le opportunità difensive del ricorrente sono state sensibilmente ridotte dal comportamento della corte d'appello e della Suprema Corte. Ambedue i giudici, difatti, si sono pronunciati sul merito delle accuse senza compiere alcuna attività istruttoria; non solo, sia il ricorrente sia il suo difensore avevano fatto presenti le gravi omissioni in ordine all'assunzione di nuove prove; infine, per la condanna sono state impiegate quelle stesse prove che in primo grado erano state giudicate insufficienti per decidere sulla colpevolezza del ricorrente. (Sara Longo)

 

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 4 giugno 2013, Özalp Ulusoy c. Turchia

La ricorrente asserisce di aver subito delle lesioni personali ed un aborto spontaneo a seguito di un intervento della polizia turca finalizzato a sedare i disordini verificatisi durante una manifestazione di piazza a Istanbul, organizzata per commemorare le vittime di alcuni episodi drammatici della storia del Paese. In particolare, le forze dell'ordine avrebbero interrotto la manifestazione nel momento in cui, deviando dallo scopo originario, questa si sarebbe trasformata in un movimento di sostegno al gruppo terroristico PKK ed al suo leader Öcalan. I poliziotti avrebbero disperso i manifestanti utilizzando gas lacrimogeni e cani, nonché avvalendosi di manganelli. La donna, dopo aver invano adito le autorità giurisdizionali interne, decide di ricorrere alla Corte europea.

Quest'ultima - dopo aver deciso di ignorare i profili relativi all'aborto asseritamente conseguito ai maltrattamenti, non avendo essi costituito oggetto di un autonomo motivo di ricorso - ritiene in primo luogo violato l'art. 3 Cedu, sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello procedurale. Dal primo punto di vista, la Corte europea evidenzia come il comportamento dei membri delle forze dell'ordine sia stato eccessivo e non giustificabile alla luce delle condotte poco aggressive dei manifestanti. La violazione procedurale viene invece individuata nella superficiale attività di indagine svolta dalle autorità competenti, la quale ha portato alla mancata identificazione e punizione dei responsabili.

La Corte europea ritiene violato anche l'art. 11 Cedu, posto a tutela della libertà di riunione e associazione. Dai documenti prodotti dalle parti emerge infatti che la manifestazione non aveva posto in pericolo l'ordine pubblico, con ciò escludendo la possibile applicazione del secondo comma della norma, ma solo la regolare circolazione stradale. (Marco Montanari)

 

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 6 giugno 2013, M.E. c. Francia

Il ricorrente è un cittadino egiziano che ha subito dei maltrattamenti nel Paese di origine in ragione della sua fede alla religione cristiana copta. In particolare, sostiene di essere stato vittima di pedinamenti e di diverse aggressioni, verbali e fisiche, da parte di alcuni integralisti islamici. Le autorità egiziane non solo ignorano le denunce del ricorrente, ma ritengono altresì fondate le accuse di proselitismo mosse nei suoi confronti, e pertanto lo arrestano in esecuzione di una misura di custodia cautelare. Liberato su cauzione, il cittadino egiziano decide di non aspettare l'esito del procedimento penale che lo riguarda - e che si concluderà con la condanna in contumacia a tre anni di reclusione - e si rifugia in Francia. Nel Paese europeo, tre anni dopo il suo arrivo, viene identificato e trattenuto all'interno di in un centro di detenzione, nell'attesa che venga eseguito il provvedimento di espulsione già disposto. Solo in questa occasione il ricorrente presenta, per la prima volta, domanda di asilo, la quale, sottoposta alla accelerata procedura prioritaria prevista dalla normativa francese, viene subito rigettata.

Il cittadino egiziano ricorre allora alla Corte europea e, ottenuta la sospensione dell'efficacia del provvedimento di espulsione attraverso la concessione di una misura interinale ai sensi della Rule 39 delle Rules of Court, lamenta la violazione degli art. 3 e 13 Cedu. La Corte europea ritiene che il disposto di questa seconda norma non sia stato violato. Secondo il giudice di Strasburgo, infatti, l'asserita impossibilità di esercitare pienamente il diritto di difesa, a causa della tempistiche ristrette connaturate alla procedura prioritaria prevista dalla normativa francese, non può costituire una valida giustificazione per censurarla, posto che il ricorrente avrebbe avuto tutto il tempo per approntare una difesa maggiormente circostanziata qualora avesse presentato la domanda d'asilo immediatamente dopo il suo arrivo in Francia.

La Corte europea ritiene invece violato l'art. 3 Cedu. Tale considerazione non risulta tanto fondata sulla consapevole presa d'atto delle persecuzioni alle quali sono sottoposti i cristiani copti in Egitto, essendo questa, alla luce delle informazioni a disposizione, troppo generica per poter ritenere sussistente un concreto pericolo per il ricorrente in caso di rimpatrio. L'analisi del rischio generalizzato, che nel caso di specie porterebbe ad escludere la violazione dell'art. 3 Cedu, deve però accompagnarsi a quella del rischio personalizzato: le violenze subite dal ricorrente in passato, unitamente alla condanna in contumacia a tre anni di reclusione per proselitismo, fanno dunque ritenere alla Corte europea che il rimpatrio del ricorrente creerebbe il pericolo che questi venga sottoposto a trattamenti inumani o degradanti. (Marco Montanari)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 6 giugno 2013, Sabanchiyeva e altri c. Russia.

I familiari dei ricorrenti, sospettati di far parte di un'organizzazione sovversiva, rimangono uccisi a seguito di uno scontro a fuoco con la polizia. I ricorrenti, convocati per i riconoscimenti dei loro familiari, lamentano che i corpi erano tutti ammassati l'uno sull'altro, in una stanza non refrigerata e non aerata. La Corte europea esclude però che le condizioni di conservazione dei corpi possano aver causato nei familiari delle vittime sofferenze psicologiche tali da integrare una violazione dell'art. 3 Cedu: anzitutto non v'è stata una prolungata situazione di incertezza sulla sorte delle vittime e, in secondo luogo, l'impossibilità di conservare tutti i corpi in celle refrigerate è imputabile a concrete difficoltà logistiche. Una volta concluse le operazioni di riconoscimento, in ossequio alla legislazione antiterrorismo, le autorità russe respingono le richieste con cui i familiari delle vittime domandano la restituzione dei corpi, giustificando il rifiuto con la pretesa necessità di portare a termine le indagini sulla presunta appartenenza dei defunti a un'organizzazione terroristica. Terminate le indagini e disposta l'archiviazione delle accuse, tuttavia, i corpi non sono restituiti alle famiglie, ma ne è disposta la cremazione collettiva, senza alcuna celebrazione funeraria, e senza possibilità per le famiglie di ottenere un nuova decisione sul punto. A detta dei giudici di Strasburgo, l'automatica applicazione della normativa nazionale, svincolata da qualsivoglia valutazione caso per caso, dà luogo a una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come garantito dall'art. 8 Cedu. In relazione a quest'ultimo, poi, è accertata pure la violazione dell'art. 13 Cedu, non essendo stato possibile impugnare con un adeguato meccanismo di ricorso la decisione della cremazione collettiva dei corpi. (Sara Longo)

 

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 13 giugno 2013, Vasylchuk c. Ucraina

La ricorrente è una signora disabile sospettata di ricettazione, nella cui abitazione viene effettuata una perquisizione finalizzata ad individuare alcuni beni provenienti da furti. Le modalità della perquisizione inducono la donna a ricorrere alla Corte europea. Secondo la sua ricostruzione dei fatti, dieci uomini si sarebbero presentati presso la sua abitazione con un mandato, asserendo di essere poliziotti, ma senza provare in alcun modo la loro identità. Probabilmente a causa della mancata collaborazione della ricorrente, uno degli uomini le avrebbe sottratto il bastone da passaggio e l'avrebbe spinta, facendola cadere a terra e provocandole una ferita al ginocchio. Impossibilitata a rialzarsi, la donna avrebbe strisciato per la casa, seguendo i poliziotti. Questi, nel tentativo di trovare gli oggetti rubati, avrebbero danneggiato molti mobili e lasciato l'appartamento in grande disordine. Cessata la perquisizione, la donna sarebbe stata trasportata in ospedale da un'ambulanza chiamata da parenti o conoscenti. Nonostante la denuncia dell'accaduto e l'instaurazione di diversi procedimenti a carico dei dieci uomini, nessuno di loro viene condannato.

La ricorrente lamenta, in primo luogo, la violazione del profilo sostanziale dell'art. 3 Cedu. La Corte europea evidenzia come le circostanze, per come sono ricostruite dalla ricorrente, non potrebbero che comportare una violazione dell'art. 3 Cedu da parte dello Stato ucraino. Tuttavia, esse non risultano sufficientemente provate. Anzitutto, rileva a tal proposito il collegio, l'onere della prova spetta nella fattispecie alla ricorrente, non potendo applicarsi il principio enunciato nel noto precedente Selmouni c. Francia, secondo il quale, quando un individuo viene sottoposto alla custodia della polizia trovandosi in buona salute, è onere dello Stato dimostrare che le lesioni riscontrabili al momento del rilascio non sono imputabili ad uno dei suoi agenti: la ricorrente, infatti, non è mai stata sottoposta a custodia di polizia. In secondo luogo, prosegue la motivazione, la versione dei fatti fornita dal Governo - ed in particolare la circostanza che la donna avesse brandito il bastone contro gli agenti e fosse rimasta accidentalmente ferita mentre uno di loro la disarmava - appare del tutto plausibile. In conclusione, la Corte europea ritiene che le prove disponibili non consentano di ritenere violato oltre ogni ragionevole dubbio il profilo sostanziale dell'art. 3 Cedu. Secondo la dissenting opinion di un membro del collegio giudicante, il fatto che una donna disabile, privata per giunta della libertà di movimento, sia circondata da dieci uomini, viene considerato una situazione equiparabile ad una "quasi custodia", come tale suscettibile di far scattare la già ricordata presunzione di responsabilità a carico degli agenti di polizia: presunzione che la versione dei fatti alternativa prospettata dal Governo non sarebbe in grado di rovesciare.

All'unanimità la Corte europea rileva invece le violazione del profilo procedurale dell'art. 3 Cedu, in quanto, nonostante i numerosi procedimenti instaurati, molte questioni sono rimaste irrisolte soprattutto a causa delle carenze nello svolgimento delle attività istruttorie, rendendo così le indagini non effettive.

Allo stesso modo, la Corte europea ritiene violato l'art. 8 Cedu, poiché considera le modalità della perquisizione (soprattutto in riferimento ai danneggiamenti compiuti dai poliziotti) sproporzionate rispetto al suo scopo e perché ritiene la perquisizione stessa parzialmente illegittima, in quanto vi ha partecipato un numero di poliziotti superiore rispetto a quello previsto e consentito dal mandato. (Marco Montanari)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 13 giugno 2013, Romenskiy c. Russia

Il ricorrente è interrogato dalla polizia per aver preso parte a un rissa, nel corso della quale un ragazzo è rimasto ucciso. Sospettato di essere l'autore dell'omicidio, il ricorrente è sottoposto a detenzione provvisoria. In sede di prima udienza dibattimentale il difensore ne chiede il rilascio, ma la domanda è rigettata dal tribunale per aver l'imputato "commesso un grave crimine". All'esito del processo il ricorrente è condannato, ma impugna la sentenza, adducendo, fra le altre, la violazione procedurale relativa al rigetto della domanda di scarcerazione, non altrimenti argomentata dal giudice di prime cure se non con riferimento alla pretesa consumazione del delitto. La corte d'appello respinge la domanda del ricorrente, senza esaminare la doglianza relativa alla mancanza d'imparzialità del tribunale di primo grado. La Corte europea ravvisa la violazione dell'art. 6 comma 1 Cedu: una pronuncia relativa a una detenzione provvisoria non deve definire la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, ma deve piuttosto valutare il grado di sospetto. Nel caso di specie non solo la scelte delle parole impiegate dal giudice di primo grado hanno lasciato trasparire il pregiudizio nei confronti del ricorrente, ma nemmeno in secondo grado si è posto un rimedio all'iniquità processuale verificatasi sottoforma di vulnus all'imparzialità. (Sara Longo)

 

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 18 giugno 2013, Gun e altri c. Turchia

I nove ricorrenti sono cittadini turchi condannati ad un anno e mezzo di reclusione, oltre che ad una severa pena pecuniaria, per aver preso parte ad una manifestazione di simpatizzanti del PKK svoltasi in un periodo in cui - ricorrendo il sesto anniversario dell'arresto dell'ex leader del movimento Ocalan e considerata la frequenza con la quale in tale periodo si svolgono manifestazioni violente da parte dei suoi seguaci - le autorità di pubblica sicurezza avevano vietato lo svolgimento di qualsiasi assembramento in luoghi pubblici. L'assembramento si era svolto in maniera pacifica: vi avevano preso parte circa 200 persone, e durante il suo svolgimento era stato letto un comunicato stampa nel quale si protestava contro l'arresto di Ocalan e si denunciavano le pessime condizioni della sua detenzione. Tuttavia, proprio quando l'evento volgeva al termine e la folla iniziava a disperdersi, una decina di estremisti avevano dato fuoco ad alcuni copertoni, impedito ai pompieri di intervenire, ed infine aggredito con una sassaiola le forze dell'ordine. I ricorrenti erano stati arrestati e condannati alla pena indicata non per aver istigato questi atti - né tantomeno per avervi preso materialmente parte - bensì ai sensi della normativa che vieta e sanziona penalmente la partecipazione a manifestazioni non autorizzate.

La Corte europea ritiene vi sia stata violazione, da parte della Turchia, dell'art. 11 Cedu, all'esito di un iter argomentativo che si snoda in tre punti fondamentali: a) la libertà di riunione sancita dalla convenzione si applica a tutte le manifestazione pacifiche, comprese quelle spontanee e non autorizzate; b) l'applicazione di una sanzione penale ai partecipanti ad una manifestazione configura senza dubbio un'ingerenza nella libertà di cui all'art. 11 Cedu, che come tale deve risultare, ai sensi del capoverso della norma medesima, prevista dalla legge, rivolta alla tutela di uno scopo legittimo, e necessaria in una società democratica; c) nel caso di specie, pur essendo rivolta alla tutela di uno scopo legittimo (l'ordine pubblico), sussistono dubbi che l'ingerenza fosse effettivamente prevista dalla legge (il divieto generico di organizzare manifestazioni pubbliche in un certo lasso di tempo non corrispondendo ai requisiti di "qualità" della legge previsti dalla giurisprudenza di Strasburgo) e soprattutto la stessa ingerenza deve ritenersi sproporzionata, in quanto consistita nell'applicazione di severe sanzioni penali per il solo fatto della partecipazione alla manifestazione, e non per la commissione di specifici atti vi violenza sulle cose o sulle persone (i cui responsabili non sono stati individuati). (Stefano Zirulia)

 

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 18 giugno 2013, Banel c. Lituania

Il ricorrente è il padre di un ragazzino deceduto a causa del crollo di un balcone pericolante sul quale stava giocando con altri bambini. Invocando l'art. 2 Cedu, lamenta la violazione, da parte dello Stato lituano, dell'obbligo positivo di tutela della vita del figlio sia sotto il profilo della mancata prevenzione dell'evento lesivo, sia sotto il profilo procedimentale della assenza di un adeguato accertamento delle relative responsabilità in sede giurisdizionale.

La Corte europea ribadisce, in continuità con la propria giurisprudenza consolidata, che l'art. 2 comma 1 della Convenzione non si limita a vietare omicidi commessi intenzionalmente e illecitamente nell'interesse degli Stati membri, ma impone agli stessi Stati di assumere misure adeguate a proteggere la vita di coloro che si trovano entro i confini delle loro giurisdizioni. In particolare, l'obbligo positivo derivante dall'art. 2 Cedu comprende anche l'adozione di misure ragionevoli a tutela della vita di persone che si trovino in spazi pubblici.

Nel caso di specie, la Corte europea osserva che in Lituania esisteva una disciplina legislativa relativa alla cura e al mantenimento degli edifici situati entro centri abitati. Inoltre, già a partire dal 2005 le autorità amministrative locali della città di Vilnius erano a conoscenza della natura pericolante dell'edificio in cui si è verificato l'incidente mortale, ma non hanno adottato alcuna misura al fine di prevenire le possibili conseguenze dannose. Secondo la Corte europea, quindi, la disciplina legislativa, pur se astrattamente esistente, non è stata in concreto applicata.

La Corte europea sottolinea che, dopo la morte del ragazzo, le indagini condotte dalla locale Autorità giudiziaria, pur se tempestivamente attivate, sono state insufficienti e inefficaci, in quanto gli inquirenti non hanno agito con la dovuta diligenza nella acquisizione degli elementi probatori utili a gettare luce sulle responsabilità per la mancata messa in sicurezza dell'edificio pericolante.

La Corte europea ha quindi riconosciuto la responsabilità dello Stato lituano per violazione dell'art. 2 Cedu, sia sotto il profilo della assenza di effettiva applicazione della normativa prevista a tutela delle persone contro i pericoli derivanti da crolli di edifici, sia sotto il profilo della inadeguatezza delle procedure seguite al fine di accertare le responsabilità derivanti dalla morte della vittima. (Luca Magistretti)

 

C. eur. dir. uomo, sez.