ISSN 2039-1676


07 gennaio 2014 |

Monitoraggio Corte Edu Ottobre 2013

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte EDU rilevanti in materia penale sostanziale e processuale

A cura di Giulio Ubertis e Francesco Viganò.

Prosegue, rinnovato, il monitoraggio mensile delle più importanti sentenze e decisioni della Corte EDU. A partire dal mese di gennaio 2013 il monitoraggio abbraccia infatti, oltre alle sentenze che interferiscono con il diritto penale sostanziale, anche quelle rilevanti per il diritto penale processuale. All'introduzione - contenente la presentazione ragionata dei casi di maggior interesse decisi dalla Corte nel periodo di riferimento - segue la sintesi delle pronunce più rilevanti, presentate in ordine cronologico.

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Roberta Casiraghi, Francesco Mazzacuva, Marco Montanari e Francesco Trotta. L'introduzione è a firma di Roberta Casiraghi per quanto riguarda gli art. 5, 6 e 8 Cedu, mentre si deve a Francesco Mazzacuva la parte relativa agli art. 2, 3, 7 e 10 Cedu.

 

SOMMARIO

1. Introduzione

a) Art. 2 Cedu

b) Art. 3 Cedu

c) Art. 5 Cedu

d) Art. 6 Cedu

e) Art. 7 Cedu

f) Art. 8 Cedu

g) Art. 10 Cedu

 

2. Sintesi delle pronunce più rilevanti

 

* * *

 

1. Introduzione

 

a) Art. 2 Cedu

Nel mese di ottobre, si registrano anzitutto diverse pronunce inerenti i vari profili di tutela ricondotti dalla Corte europea al diritto alla vita sancito dall'art. 2 Cedu. La poliedricità di tale tutela, ad esempio, emerge nella sent. 17 ottobre 2013, Keller c. Russia (per una sintesi, v. infra), originata dal ricorso della madre di un soggetto tossicodipendente ritrovato morto nel cortile dell'edificio in cui la polizia stava procedendo al suo interrogatorio. Quanto alla valutazione nel merito dell'operato degli agenti pubblici (aspetto "sostanziale"), infatti, la Corte europea da un lato conclude per l'insussistenza di elementi tali da far ritenere che essi abbiano spinto volontariamente l'interrogato fuori dalla finestra ma, dall'altro, ribadisce che a carico delle autorità è posto anche un obbligo di tutela rispetto ai rischi prevedibili corsi dai soggetti posti in stato di arresto (secondo un modello di responsabilità sostanzialmente colposo), obbligo che risulta violato nel caso di specie. Per altro verso, non viene riconosciuta una violazione del profilo "procedurale" della disposizione, atteso che sono state poste in essere indagini effettive per accertare le eventuali responsabilità penali per il decesso dell'interrogato. Peraltro, la sentenza è particolarmente interessante poiché, con riguardo alle doglianze relative all'art. 3 Cedu, i dispositivi risultano in un certo senso "invertiti", dato che in questo caso la Corte europea ritiene insufficienti le indagini volte ad appurare l'eventuale commissione di violenze durante l'interrogatorio ma, proprio per questo motivo, dichiara impossibile una valutazione nel merito in ordine a questo specifico addebito.

Tipici casi in cui i giudici di Strasburgo concludono per una violazione tanto del substantial limb, quanto del procedural limb dell'art. 2 Cedu, sono quelli di scomparsa di soggetti in territorio ceceno, essendo solitamente imputato il presunto decesso degli stessi all'operato di agenti pubblici, nonché riscontrata l'inadeguatezza di tutte le inchieste interne volte ad accertare i fatti. In questo senso, cfr. le sent. 10 ottobre 2013, Gakayeva e altri c. Russia e Yandiyev e altri c. Russia, 24 ottobre 2013, Dovletukayev e a. c. Russia, 31 ottobre 2013, Tovbulatova e a. c. Russia (l'ineffettività delle indagini, come di consueto, è stata inoltre considerata alla stregua di un trattamento inumano e degradante nei confronti dei familiari). Analoghe conclusioni, peraltro, sono state raggiunte anche relativamente a decessi di civili occorsi durante operazioni militari nelle sent. 3 ottobre 2013, Abdulkhanov e a. c. Russia e Arapkhanovy c. Russia (per una sintesi, v. infra).

Ancora, entrambe le forme di violazione dell'art. 2 Cedu sono state riscontrate dalla Corte europea nella sent. 3 ottobre 2013, Yuriy Illarionovich Shchokin c. Ucraina, relativa alla morte di un detenuto ritenuta imputabile alla mancata adozione di misure preventive da parte delle autorità penitenziarie e cui seguivano indagini inadeguate, e nella sent. 15 ottobre 2013, Timus e Tarus c. Moldavia, nella quale il decesso di un soggetto è stato giudicato come conseguenza dell'uso sproporzionato della forza da parte di agenti di polizia (senza che venissero poste in essere, anche in questo caso, inchieste effettive per accertarne le responsabilità).

Non mancano poi pronunce in cui, al contrario, la Corte europea si limita a rilevare una violazione del solo profilo procedurale, come avvenuto nella sent. 15 ottobre 2013, Huseyim Kaplan c. Turchia, in cui è stato riscontrato un difetto di imparzialità nell'inchiesta relativa all'omicidio di un soldato, dato che atti irripetibili di indagine erano stati posti in essere da appartenenti al medesimo corpo militare nell'ambito del quale sarebbe stato possibile individuare i responsabili. Doveri di accertamento imparziale, rapido ed effettivo, come noto, valgono poi anche in ipotesi di decesso astrattamente imputabile a soggetti privati, come ribadito nelle sent. 17 ottobre 2013, Pozhyvotko c. Ucraina e Zubkova c. Ucraina, in cui la Corte europea ha rilevato una violazione degli obblighi procedurali a causa, rispettivamente, dell'inadeguatezza delle indagini e della lentezza del procedimento. Rispetto ad omicidi di natura colposa commessi da privati, d'altra parte, i giudici di Strasburgo ribadiscono che un adeguato risarcimento in sede civile può rivelarsi sufficiente, cosicché l'assenza di una condanna in sede penale non implica necessariamente una violazione degli obblighi positivi promananti dall'art. 2 Cedu; in questo senso, v. la dec. Koceski c. Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia.

Infine, si deve segnalare l'importante sent. 21 ottobre 2013, Janowiec e a. c. Russia, in cui la Corte europea ha precisato i limiti intertemporali della propria giurisdizione, illustrando i vari criteri che regolano la propria competenza a giudicare su violazioni dell'art. 2 Cedu (o di altre disposizioni convenzionali) derivanti da fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato resistente (sul punto, v. Montanari M., Un 'diritto alla verità' sui crimini di guerra della seconda guerra mondiale? Una cruciale sentenza della Corte europea sui limiti ratione temporis della propria giurisdizione, in questa Rivista, 6 novembre 2013)

 

b) Art. 3 Cedu

Per ciò che concerne la giurisprudenza rilevante sotto il profilo dell'art. 3 Cedu, occorre anzitutto considerare quei profili di garanzia (analoghi a quelli sinora esaminati con riferimento all'art. 2 Cedu) che rilevano nelle ipotesi di sottoposizione ad atti di violenza tali da integrare forme di tortura o di trattamenti inumani e degradanti. La casistica principale riguarda, come di consueto, l'uso sproporzionato della forza da parte di agenti pubblici nelle fasi di arresto o perquisizione ovvero in occasione di manifestazioni pubbliche. Tale circostanza è stata rilevata, nel mese di ottobre, nelle sent. Douet c. Francia, 15 ottobre 2013, Gutsanovi c. Bulgaria (per una sintesi v. infra), 24 ottobre 2013, Sergey Savenko c. Ucraina, e 3 ottobre 2013, Tahirova c. Azerbaijan. Nelle ultime due pronunce menzionate, peraltro, la Corte europea ha riscontrato altresì una violazione del procedural limb a causa dell'inadeguatezza delle inchieste interne, così come nella sent. 29 ottobre 2013, Feodorov c. Repubblica di Moldova, in cui, tuttavia, proprio la carenza di elementi probatori ha impedito alla Corte europea di pronunciarsi nel merito sull'eventuale violazione del substantial limb della disposizione.

Per altro verso, la Corte europea ha rigettato le doglianze dei ricorrenti in ipotesi di allegazioni giudicate poco convincenti (sent. 1 ottobre 2013, Aksin e altri c. Turchia) ovvero di uso della forza da parte degli agenti pubblici ritenuto proporzionato seguito da indagini adeguate (sent. 31 ottobre 2013, Jetzen c. Lussemburgo).

Naturalmente, come già osservato in relazione all'art. 2 Cedu, obblighi positivi sostanziali e procedurali valgono anche in caso di trattamenti contrari all'art. 3 Cedu perpetrati da privati, come ribadito nella sent. 29 ottobre 2013, D. F. c. Lettonia, in cui lo Stato resistente è stato condannato poiché la pubblica autorità non ha saputo eliminare lo stato d'angoscia del ricorrente determinato dalla paura di subire violenze da parte di altri detenuti. Anche in questo caso, d'altra parte, il riconoscimento dell'adeguatezza delle misure di prevenzione adottate dalle autorità nazionali conduce al rigetto del ricorso (v. la sent. 24 ottobre 2013, Baklanov c. Ucraina).

Sempre più numerose risultano le pronunce in cui la Corte europea ritiene violato l'art. 3 Cedu a causa delle condizioni di sovraffollamento carcerario, in un momento in cui, giova ricordarlo, l'esame dei ricorsi proposti contro l'Italia è "sospeso" in attesa della scadenza del termine assegnato dai giudici di Strasburgo nella sentenza "pilota" 8 gennaio 2013, Torreggiani c. Italia, affinché lo Stato trovi i rimedi strutturali a tale problematica (si vedano, in proposito, i recenti sviluppi segnalati da Leo G., Sovraffollamento carcerario: dalla Corte costituzionale una decisione di inammissibilità con un severo monito per il legislatore, in questa Rivista, 25 novembre 2013). Nel mese di ottobre 2013, in particolare, si segnalano le sent. 1 ottobre 2013, Ticu c. Romania e Cotlet c. Romania, 10 ottobre 2013, Yemelin c. Russia e Sorokin c. Russia, 15 ottobre 2013, Segheti c. Turchia e Ali c. Romania, 17 ottobre 2013, Klyukin c. Russia, 31 ottobre 2013, Grossman c. Russia. Peraltro, in diverse tra le menzionate pronunce adottate nei confronti della Russia, è stato lo stesso governo ad ammettere l'inadeguatezza delle condizioni di detenzione; ciò è avvenuto anche nella sent. 17 ottobre 2013, Sergey Vasilyev c. Russia in cui, tuttavia, è stato oggetto di scrutinio il risarcimento civile accordato al ricorrente, ritenuto del tutto inadeguato dalla Corte europea. Nella sent. 17 ottobre 2013, Vladimir Belyayev c. Russia, d'altra parte, le doglianze del ricorrente sono state rigettate dato che le condizioni di sovraffollamento si erano protratte in periodi eccezionali e limitati.

Tradizionalmente collegato al problema del sovraffollamento è poi quello dell'inadeguatezza delle condizioni (in particolare, igienico-sanitarie) di detenzione, oggetto di specifica considerazione nelle sent. 17 ottobre 2013, Aslanis c. Grecia, in cui la Corte europea ha ribadito la generale inidoneità dei commissariati di plizia per forme prolungate (oltre due mesi) di detenzione, e 24 ottobre 2013, Lapshov c. Russia.

Si segnalano, infine, tre pronunce in cui la Corte europea ha confermato l'orientamento secondo il quale l'espulsione verso paesi in cui si rischiano trattamenti inumani e degradanti costituisce una violazione dell'art. 3 Cedu da parte lo Stato espellente (sent. 3 ottobre 2013, Nizomkhon Dzhurayev c. Russia, 10 ottobre 2013, K.K. c. France, e 17 ottobre 2013, Budrevich c. Repubblica Ceca, quest'ultima relativa ad un ricorso che è stato tuttavia rigettato, dato che un provvedimento nazionale aveva effettivamente sospeso la procedura di espulsione).

 

c) Art. 5 Cedu

Tra le pronunce della Corte europea del mese di ottobre, con riferimento all'art. 5 Cedu, si segnala, in tema di durata della detenzione provvisoria, la sent. 3 ottobre 2013, Vosgien c. Francia (per una sintesi, v. infra), dove la Corte europea evidenzia come una custodia cautelare protrattasi per quattro anni, tre mesi e due giorni e supportata da esigenze cautelari genericamente indicate (senza alcun riferimento a circostanze concrete) sia da considerarsi irragionevole. Di analogo tenore è la sent. 17 ottobre 2013, Sergey Vasilyev c. Russia, relativa a un caso in cui la detenzione di circa un anno e tre mesi è stata giustificata solo dalle gravità delle accuse, senza addurre fatti specifici e considerare l'opportunità di ricorrere a misure alternative. 

Merita poi particolare attenzione la sent. 15 ottobre 2013, Gutsanovi c. Bulgaria (per una sintesi, v. infra), riguardante una traduzione dell'arrestato innanzi al giudice dopo tre giorni, cinque ore e trenta minuti: sebbene il limite usualmente ritenuto intempestivo dalla giurisprudenza europea sia di quattro giorni, le circostanze della vicenda - in particolare lo stato di fragilità psicologica in cui si trovava il detenuto - hanno indotto la Corte di Strasburgo a riscontrare una violazione dell'art. 5 comma 3 Cedu.

Va infine evidenziata la sent. 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna (in questa Rivista, con scheda di F. Mazzacuva, La Grande Camera della Corte EDU su principio di legalità della pena e mutamenti giurisprudenziali sfavorevoli), in cui è stata ravvisata una violazione dell'art. 5 comma 1 Cedu (e dell'art. 7 Cedu), in quanto il mancato riconoscimento da parte del giudice di sorveglianza di sconti sulla pena residua, in applicazione a un orientamento giurisprudenziale non in vigore al momento della condanna, ha realizzato un prolungamento imprevedibile e quindi illegittimo.

 

d) Art. 6 Cedu

Per quanto concerne l'art. 6 Cedu, si segnala, anzitutto, la sent. 1° ottobre 2013, Leontin Pop c. Romania (per una sintesi, v. infra), in tema d'imparzialità del giudice: dopo aver escluso che l'adozione di una decisione interlocutoria (fra cui quella in tema cautelare) comprometta automaticamente l'imparzialità del giudice, la Corte europea dichiara irricevibile la questione, considerato altresì che le sentenze emesse dai giudice sospetti (di primo e di secondo grado) hanno trovato conferma nel giudizio della Corte di cassazione. Simile esito è raggiunto dalla sent. 8 ottobre 2013, Roman Zurdo e altri c. Spagna, dove si evidenzia come non sia sufficiente a minare l'imparzialità del giudice la circostanza che una parte abbia avviato nei suoi confronti un'azione di responsabilità civile anteriormente all'assegnazione del processo al medesimo (tanto più, come nel caso esaminato, se manifestamente infondata), qualora dagli atti non risulti altresì la sussistenza d'indizi che giustifichino il timore di un pregiudizio.

Viene poi in rilievo la sent. 1° ottobre 2013, Yalçinkaya e altri c. Turchia (per una sintesi, v. infra), in cui la Corte europea ha ritenuto lesivo del diritto d'accesso al giudice limitare il ricorso in cassazione alle sole condanne pecuniarie che siano superiori a un determinato ammontare. Si è invece esclusa una violazione del principio in parola nella sent. 24 ottobre 2013, Ioannis Papageorgiu c. Grecia (per una sintesi, v. infra), non ritenendo iniquo il rigetto di un appello tardivamente presentato da un condannato contumace, essendo addebitabile a quest'ultimo lo svolgimento del processo e la condanna in absentia. Con riguardo a quest'ultimo profilo, la Corte europea osserva come non contrasti con la fairness processuale prevedere un onere a carico dell'imputato già a conoscenza del procedimento d'informare l'autorità procedente delle eventuali variazioni di domicilio.

Meritevole di segnalazione è la sent. 17 ottobre 2013, Horvatić c. Croazia (in questa Rivista, con scheda di R. Casiraghi, Il caso Horvatić c. Croazia: inutilizzabilità per la decisione di quanto acquisito in sede d'indagine senza la garanzia del contraddittorio): secondo il giudice di Strasburgo viola l'equità processuale l'uso determinante di prove (nel caso di specie, si trattava dei risultati provenienti dall'analisi di campioni biologici prelevati dalla polizia) ottenute unilateralmente dall'accusa durante le indagini e con modalità tali da far sorgere il dubbio di una loro manomissione ad opera degli organi investigativi. Per di più, il contraddittorio, già assente nel momento formativo della prova, non è stato salvaguardato neppure in dibattimento: il rigetto dell'istanza della difesa d'esaminare i periti che avevano proceduto all'analisi dei campioni ha negato all'accusato qualsiasi opportunità di contestare effettivamente l'autenticità delle prove e di opporsi ad esse.

Per quanto riguarda il diritto alla prova, si richiama poi la sent. 3 ottobre 2013, Iljazi c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia (per una sintesi, v. infra), in cui la Corte europea rammenta che, sebbene spetti generalmente ai giudici nazionali decidere quando sia necessario citare un testimone, ci possono essere circostanze eccezionali che conducono la Corte europea a concludere che il mancato esame di un teste costituisca una violazione dell'art. 6 Cedu. Questa è ravvisabile allorquando il giudice, anche ex officio, non proceda all'esame dei testimoni a discarico che siano l'unica prova diretta del fatto (tanto più se la difesa, come nel caso di specie, ha chiesto l'acquisizione delle loro precedenti dichiarazioni rese agli organi investigativi).

In tema di contraddittorio, la sent. 15 ottobre 2013, Åžandru c. Romania ribadisce come l'uso determinante delle dichiarazioni rilasciate in indagine dalla vittima minorenne dinnanzi al solo pubblico ministero violi l'equità processuale, qualora manchino adeguate garanzie procedurali in grado di controbilanciare l'assenza del confronto dibattimentale.

Con riguardo alle violazioni della presunzione d'innocenza, assumono rilievo la sent. 31 ottobre 2013, Mosinian c. Grecia (relativa a un caso in cui, dopo un proscioglimento, si è negata la riparazione per l'ingiusta detenzione, sulla scorta di una motivazione dalla quale emergevano dei sospetti sull'innocenza del ricorrente) e la sent. 31 ottobre 2013, Perica Oreb c. Croazia (avente ad oggetto un caso in cui la proroga della custodia cautelare è stata giustificata dal rischio di reiterazione del reato, adducendo la colpevolezza dell'imputato in ordine ad altri reati similari per i quali, tuttavia, il processo era ancora in corso). Infine, si segnala la sent. 8 ottobre 2013, Mulosmani c. Albania, dove la Corte europea sottolinea come una violazione della presunzione d'innocenza possa provenire solo da dichiarazioni rese prima della condanna da soggetti che non solo rivestano un ruolo pubblico (nel caso in esame, si trattava di un leader di un partito politico), ma si esprimano altresì nella loro qualità di pubblici ufficiali (citando a titolo esemplificativo, gli agenti di polizia impiegati nelle indagini, i ministri e il Primo ministro, il Presidente del Parlamento, il capo del servizio stampa del Ministro degli interni, il procuratore generale).

In tema di riparazione per la durata irragionevole del procedimento, va segnalata la sent. 17 ottobre 2013, Borges de Brito c. Olanda (per una sintesi, v. infra): la Corte europea ha ritenuto ragionevole e non discriminatorio escludere i condannati all'ergastolo dalla previsione che ammette quale forma di compensazione per la lentezza del processo una riduzione della pena, essendo convenzionalmente compatibile anche un mero ristoro pecuniario.

 

e) Art. 7 Cedu

Il mese di ottobre ha riservato due sentenze della Corte europea particolarmente rilevanti con riguardo al principio di legalità in materia penale sancito dall'art. 7 Cedu. In primo luogo, infatti, con la sent. 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna, la Grande Camera ha confermato le conclusioni già raggiunte nella pronuncia di prima istanza dalla terza sezione del 10 luglio 2012, censurando la posticipazione retroattiva della data di rilascio della ricorrente derivata dal revirement sfavorevole del Tribunal Supremo spagnolo sulle modalità di applicazione della liberazione anticipata nelle ipotesi di concorso di reati connessi (v. Mazzacuva F., La Grande Camera della Corte EDU su principio di legalità della pena e mutamenti giurisprudenziali sfavorevoli, in questa Rivista, 30 ottobre 2013). Con la successiva sent. 28 ottobre 2013, Varvara c. Italia, invece, la Corte europea è intervenuta sulla questione, particolarmente dibattuta in ambito nazionale, dell'applicabilità della confisca punitiva (nello specifico, quella dei terreni abusivamente lottizzati, già ritenuta avente natura penale nel noto affaire di Punta Perotti) nei casi di proscioglimento per prescrizione. Se la giurisprudenza interna aveva dato più volte risposta positiva a tale quesito (non solo in materia urbanistica), la Corte europea ha contraddetto questa impostazione e riscontrato, anche in questa ipotesi, una violazione dell'art. 7 Cedu (in proposito, v. Mazzacuva F., La confisca disposta in assenza di condanna viola l'art. 7 Cedu, in questa Rivista, 5 novembre 2013).

 

f) Art. 8 Cedu

Con riferimento all'art. 8 Cedu, la sent. 31 ottobre 2013, Popovski c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia (per una sintesi, v. infra) rammenta l'esistenza di obblighi positivi diretti ad assicurare il rispetto della vita privata non solo nei rapporti fra Stato e cittadini ma anche fra questi ultimi, cosicché alla vittima va garantito il diritto a un procedimento penale effettivo che accerti l'eventuale lesione della propria reputazione da parte di un soggetto privato.

 

g) Art. 10 Cedu

Per ciò che concerne la libertà di espressione di cui all'art. 10 Cedu, anche nel mese di ottobre si registrano pronunce nelle quali, anzitutto, la Corte europea ha ritenuto illegittime (in quanto contrarie al requisito della "necessità in una società democratica") condanne per diffamazione in ipotesi in cui la tutela dell'onore avrebbe dovuto cedere di fronte ai diritti di cronaca e di critica. Offrono precisazioni sui termini di tale bilanciamento, in particolare, le sent. 1 ottobre 2013, Cholakov c. Bulgaria, 10 ottobre 2013, Jean-Jacques Morel c. France, e 29 ottobre 2013, Ristämaki e Korvola c. Finlandia. La Corte europea conferma poi che violano l'art. 10 Cedu le condanne per apologia di reato in relazione ad elogi al leader curdo Abdullah Öcalan privi di qualsiasi istigazione alla violenza; in questo senso, si vedano le sent. 1 ottobre 2013, Yalcinkaya e altri c. Turchia (per una sintesi, v. infra) e 22 ottobre 2013, Bülent Kaya c. Turchia.

Nella sent. 8 ottobre 2013, Ricci c. Italia, diversamente, la Corte europea ha ritenuto corretta la condanna per il reato di cui all'art. 617 quater c.p., vista la prevalenza da accordare al diritto alla riservatezza rispetto a quello di cronaca, ma ribadito la generale sproporzione, come più volte affermato rispetto al reato di diffamazione, della pena detentiva (sul punto, v. Rossetti S., La Corte EDU sul bilanciamento tra riservatezza delle comunicazioni e libertà di espressione del giornalista, in questa Rivista, 5 novembre 2013). In alcune pronunce, come nella sent. 15 ottobre 2013, Mehmet Hatip Dicle c. Turchia, i piani di analisi risultano in qualche modo incrociati, dato che il giudizio di sproporzione dell'ingerenza nella libertà di espressione si basa su di una valutazione comparativa tra fatto commesso e sanzione applicata.

 

2. Sintesi delle pronunce più rilevanti

 

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 1° ottobre 2013, Leontin Pop c. Romania 

Il ricorrente è arrestato e posto in detenzione con l'accusa di traffico internazionale di droga. Durante il giudizio di primo grado, le proroghe della custodia cautelare sono adottate dal giudice di merito, il quale, dopo tre mesi dall'inizio del dibattimento e tenuto conto dell'avanzare del processo nonché del già lungo periodo detentivo trascorso, decide di sostituire la custodia in carcere con l'obbligo di non lasciare il paese. La Corte d'appello (sempre in pendenza del giudizio di primo grado), tuttavia, accoglie l'appello del pubblico ministero, ripristinando la detenzione cautelare. Il giudizio di merito si conclude con la condanna in primo grado, confermata nei successivi gradi.

Il ricorrente, anzitutto, lamenta l'irragionevole durata della detenzione preventiva. A tal riguardo, il giudice di Strasburgo osserva come la custodia cautelare, durata due anni, cinque mesi e ventiquattro giorni, sia sempre stata giustificata attraverso l'uso di formule stereotipate che adducevano quale unico motivo il sospetto che l'imputato avesse commesso gravi reati, senza mai prendere in considerazione neppure l'opportunità di misure alternative. Di qui la violazione dell'art. 5 comma 3 Cedu.

L'interessato lamenta poi l'assenza d'imparzialità dei giudici di primo e secondo grado, essendo stati anche i giudici della vicenda cautelare. A tal riguardo la Corte europea osserva come nel corso del processo di primo grado il ricorrente, regolarmente assistito da un difensore, non abbia mai presentato alcuna doglianza in merito. Quanto invece al giudice d'appello, la Corte di Strasburgo ritiene non sufficientemente corroborata la doglianza. Ad ogni modo - conclude il giudice europeo - la condanna tanto in primo grado quanto in appello è stata vagliata e ha trovato conferma in Cassazione. Di qui l'irricevibilità della questione. Medesima sorte spetta all'ultima doglianza relativa alle prove usate per la condanna, ritenute dal ricorrente illegittime o inattendibili: quanto a una perquisizione, questa era stata condotta nel rispetto della normativa interna; relativamente a una deposizione del coimputato, essa era solo uno dei numerosi elementi che avevano condotto alla condanna. Infine, il ricorrente ha beneficiato di un processo adversial in cui ha avuto l'opportunità di presentare i suoi argomenti e di contestare le prove ammesse. (Roberta Casiraghi)

 

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 1° ottobre 2013, Yalçinkaya e altri c. Turchia

I ricorrenti sono prima accusati e poi condannati a una pena detentiva convertita in ammenda, per aver inviato delle lettere al procuratore della Repubblica in cui si affiancava al nome di Öcalan il termine "sayin" (che in turco significa rispettato, caro).

Secondo i ricorrenti la condanna ha violato la loro libertà d'espressione. La Corte europea rileva che la condanna ha costituito un'ingerenza che, seppur prevista dalla legge nazionale, non può ritenersi giustificata, in quanto le lettere incriminate non contenevano né un'incitazione alla violenza né un sostegno a favore di un'organizzazione criminale. Da ciò la violazione dell'art. 10 Cedu. La Corte europea accerta poi la violazione dell'art. 6 comma 1 Cedu: la preclusione a ricorrere in cassazione, essendo la pena pecuniaria inflitta inferiore a quella richiesta per presentare impugnazione, ha violato il diritto d'accesso al giudice. (Roberta Casiraghi)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 3 ottobre 2013, Arapkhanovy c. Russia

I ricorrenti sono dieci cittadini russi, parenti di Beslan Arapkhanov, uomo ucciso nella propria abitazione a seguito di un'irruzione compiuta da militari nel corso di un'operazione finalizzata ad individuare ed sequestrare delle armi nella disponibilità di una organizzazione terrorista. Invocando l'art. 2 Cedu, i ricorrenti lamentano l'illecita uccisione di Beslan Arapkhanov da parte dei militari, nonché l'inefficacia delle indagini dirette a chiarire la dinamica dei fatti e ad individuarne i responsabili. Il secondo ricorrente, inoltre, invocando l'art. 3 Cedu, lamenta le ingiustificate violenze perpetrate ai suoi danni dagli agenti nel corso dell'operazione militare, nonché l'assenza di indagini effettive dirette a chiarire i fatti e ad individuare i responsabili. I ricorrenti lamentano, inoltre, la violazione dell'art. 8 Cedu, nonché dell'art. 13 Cedu, in relazione agli artt. 2, 3 ed 8 Cedu. 

La Corte EDU, rilevando che l'operazione militare non è stata pianificata in modo tale da prevedere e minimizzare tutti i possibili rischi alla vita dei soggetti coinvolti, ha ravvisato nel caso di specie la violazione dell'art. 2 Cedu, nel versante sostanziale. I Giudici di Strasburgo, inoltre, dopo aver rilevato la lentezza e le numerose interruzioni delle indagini, nonché il mancato compimento di importanti atti di indagine, hanno concluso per la violazione dell'art. 2 Cedu, nel versante processuale. La Corte EDU, inoltre, ha ravvisato la violazione dell'art. 3 Cedu, nel versante sostanziale e processuale, ritenendo che le violenze subite dal secondo ricorrente costituiscono un trattamento inumano e degradante, rispetto al quale non sono state compiute indagini effettive. I Giudici di Strasburgo hanno, infine, ravvisato la violazione dell'art. 8 Cedu nell'irruzione dei militari all'interno della abitazione dei ricorrenti. Da ultimo, la Corte EDU ha concluso per la violazione dell'art. 13 Cedu, in relazione agli artt. 2, 3 ed 8 Cedu nel caso di specie. (Francesco Trotta)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 3 ottobre 2013, Iljazi c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia   

Il ricorrente è accusato di traffico di stupefacenti. Nel corso delle indagini, vengono sentiti numerosi testimoni, fra cui S.B. e T.S., i quali sembrano escludere qualsiasi responsabilità del ricorrente. In dibattimento, la richiesta della difesa di chiedere l'ammissione delle dichiarazioni rilasciate da S.B. e T.S. alla polizia viene rigettata. Il processo si conclude con la condanna.

Il ricorrente si duole per il rifiuto dei giudici nazionali d'ammettere le deposizioni di S.B. e T.S. rese durante le investigazioni e d'assicurare il loro esame in dibattimento. La Corte europea osserva che, nonostante il ricorrente avesse esplicitamente richiesto soltanto l'acquisizione delle precedenti dichiarazioni, il giudice - come previsto anche dal codice di rito nazionale - avrebbe dovuto comunque citare ex officio i testimoni, la cui rilevanza non poteva essere negata, considerata l'assenza di qualsiasi prova diretta della colpevolezza del ricorrente. Ne deriva la violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. d Cedu. (Roberta Casiraghi)

 

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 3 ottobre 2013, Vosgien c. Francia   

Il ricorrente, accusato di gravi reati, viene posto in detenzione il 19 settembre 2006 e, a seguito di diverse proroghe (motivate sul pericolo di fuga, sul rischio d'inquinamento probatorio, su quello di reiterazione del reato e sulla minaccia per l'ordine pubblico), vi rimane fino al 12 aprile 2011, quando la corte d'appello, dopo la condanna di primo grado e in attesa di decidere sull'impugnazione, dispone la sostituzione della custodia in carcere con l'obbligo di dimora.

Accogliendo la doglianza del ricorrente, la Corte europea ritiene che, nel caso di specie, la detenzione protrattasi per quattro anni, tre mesi e due giorni sia da considerarsi irragionevole, in quanto è mancata una precisa e sufficiente motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari indicate nelle ordinanze di proroga; né il riferimento astratto alla gravità dei fatti e ai pericoli per l'ordine pubblico sono sufficienti a giustificare un così lungo periodo detentivo. (Roberta Casiraghi)

 

C. eur. dir. uomo, sez. III, dec. 15 ottobre 2013, Borges de Brito c. Paesi Bassi

Il ricorrente è condannato alla pena dell'ergastolo. La sentenza è confermata in appello e dalla Corte suprema, la quale ammette tuttavia di aver superato il limite ragionevole entro il quale avrebbe dovuto decidere, essendo trascorsi più di sedici mesi fra la presentazione del ricorso e la sua decisione: la pena dell'ergastolo non consente però una sua riduzione quale riparazione per l'irragionevole durata del processo.    

Il ricorrente lamenta, ex art. 6 e 13 Cedu, che la Corte suprema non abbia compensato la violazione della ragionevole durata del processo con una riduzione della pena inflitta. La Corte europea riconosce che la riduzione della pena costituisce un'adeguata riparazione per la lentezza del processo; nondimeno, non sono escluse forme alternative, quale - ad esempio - una riparazione pecuniaria (peraltro non richiesta dal ricorrente). Ne deriva l'irricevibilità della questione. Neppure è fondata la successiva doglianza con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 14 Cedu, reputando discriminatoria la disparità di trattamento fra i condannati a una pena determinata (per i quali è prevista una riduzione della pena quale compensazione per l'eccessiva durata del processo) e per i condannati all'ergastolo (per i quali non è prevista siffatta opzione). Secondo il giudice europeo, la differenza è giustificata, essendo la pena all'ergastolo in linea di principio indeterminata e commisurata solo alla durata di vita del condannato. (Roberta Casiraghi)

 

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 15 ottobre 2013, Gutsanovi c. Bulgaria

Il 31 marzo 2010, la polizia arresta il ricorrente, noto esponente politico, ed effettua, con modalità discutibili, una perquisizione domiciliare senza mandato presso la sua abitazione. La detenzione è prorogata per settantadue ore dal procuratore. Il 3 aprile 2010, all'esito di un'udienza a cui partecipa anche l'imputato, il tribunale accoglie la richiesta del procuratore di mantenere la detenzione provvisoria, ritenendo sussistenti tanto gli indizi di colpevolezza quanto i rischi di reiterazione del reato e inquinamento probatorio. Il 25 maggio 2010, la corte d'appello dispone la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, essendo cessate le esigenze cautelari. Due mesi dopo, l'imputato è liberato su cauzione.  

Anzitutto il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 5 comma 3 Cedu, non essendo stato tradotto al più presto innanzi a un tribunale. La Corte europea ritiene che, nel caso in esame, una traduzione dell'imputato davanti a un giudice dopo tre giorni, cinque ore e trenta minuti dall'arresto abbia violato la norma convenzionale, rammentando come già in passato abbia riscontrato delle violazioni dell'art. 5 comma 3 Cedu in casi particolari in cui la presentazione del detenuto innanzi a un giudice sia avvenuta prima del consueto limite massimo di quattro giorni: nella specie, a seguito del trattamento inumano subito nel corso dell'operazione di polizia che aveva condotto al suo arresto e della rilevanza mediatica della sua vicenda, l'imputato si trovava in uno stato di fragilità psicologica che richiedeva un pronto intervento giurisdizionale. È stata poi accertata la violazione della medesima norma per la durata irragionevole della detenzione provvisoria, protrattasi per quattro mesi. In particolare, gli ultimi due mesi di detenzione, seppur domiciliare, non risultano giustificati, in quanto - come dichiarato dalla Corte d'appello - non sussistevano più le esigenze cautelari. L'assenza di un rimedio interno che consentisse una riparazione per i pregiudizi subiti determina altresì la lesione dell'art. 5 comma 5 Cedu. Ulteriori violazioni riguardano gli art. 3, 6 comma 2 e 8 Cedu. Quanto alla prima, secondo la Corte di Strasburgo, i modi di conduzione della perquisizione si sono tradotti in un trattamento inumano, in quanto hanno generato uno stato d'angoscia nel ricorrente e nei suoi familiari. In merito all'art. 6 comma 2 Cedu, la Corte europea ritiene lesive della presunzione d'innocenza sia un'intervista rilasciata dal Ministro dell'interno, nella quale si additava il ricorrente come uno dei "cervelli" dell'organizzazione criminale, sia l'ordinanza di proroga della detenzione, nella cui motivazione il giudice non si limitava ad affermare l'esistenza di sospetti nei confronti del ricorrente ma lo indicava come colpevole. Con riguardo al rispetto della vita privata e familiare, il giudice di Strasburgo osserva come la perquisizione abbia violato l'art. 8 Cedu, pur essendosi svolta nel rispetto della normativa interna: da una parte, la formulazione di quest'ultima lascia un troppo largo margine di manovra alle autorità per procedere senza mandato; dall'altra, nel caso concreto, è mancato un effettivo controllo ex post del giudice (il quale si è limitato ad approvare la perquisizione, senza esplicitarne le ragioni). (Roberta Casiraghi)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 17 ottobre 2013, Keller c. Russia

La ricorrente è la madre di un cittadino russo tossicodipendente che, a seguito di un arresto in flagranza per furto, viene interrogato dalla polizia e, poco dopo, viene ritrovato morto nel cortile dell'edificio in cui si trovava. Secondo il Governo, il decesso sarebbe la conclusione di un tragico tentativo di fuga realizzato saltando da una finestra di un bagno al terzo piano, sfruttando un momento di scarsa sorveglianza del personale. Secondo la madre, invece, sarebbero stati gli stessi poliziotti a spingere materialmente il figlio fuori dalla finestra, al fine di far cadere il silenzio sui maltrattamenti che gli avrebbero inflitto precedentemente. La ricorrente, inoltre, evidenzia in via subordinata come la morte del figlio potrebbe comunque essere imputata al comportamento negligente del personale di polizia, che avrebbe omesso di sorvegliare il ragazzo. Le indagini relative alla vicenda durano quasi cinque anni e si concludono senza che venga accertata la responsabilità penale di nessuno dei soggetti coinvolti.

La donna lamenta innanzitutto la violazione dell'art. 2 Cedu, sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale. Dal primo punto di vista, la Corte europea ritiene che gli elementi a sé sottoposti non siano sufficienti a provare oltre ogni ragionevole dubbio che il figlio della ricorrente sia stato spinto fuori dalla finestra dai funzionari di polizia. I giudici di Strasburgo, però, ricordano come il disposto dell'art. 2 Cedu imponga agli Stati membri di proteggere la vita dei soggetti posti in stato di arresto o detenzione da pericoli prevedibili. Proprio tale considerazione spinge la Corte europea a ritenere sussistente la violazione del profilo sostanziale dell'art. 2 Cedu.

I giudici di Strasburgo ritengono invece che le autorità russe abbiano agito in conformità alla dimensione processuale della norma convenzionale, avendo garantito, nel loro complesso, indagini effettive, puntuali ed indipendenti.

Altrettanto non può dirsi in riferimento al profilo processuale dell'art. 3 Cedu, altra norma di cui si lamenta la violazione. Secondo la Corte europea, infatti, le autorità russe hanno iniziato ad indagare sull'effettiva esistenza dei maltrattamenti che gli agenti di polizia avrebbero inflitto al soggetto sotto custodia solo molti mesi dopo la sua morte, rendendo di fatto impossibile accertare il reale svolgimento dell'accaduto. Proprio tale assenza di prova induce la Corte a ritenere insussistente la violazione dell'art. 3 Cedu, nella sua dimensione sostanziale. (Marco Montanari)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 24 ottobre 2013, Ioannis Papageorgiou c. Grecia

Il ricorrente, sentito nel corso delle indagini, comunica all'autorità investigativa il proprio domicilio. Rinviato a giudizio, viene notificata presso l'indirizzo comunicato la citazione a comparire; tuttavia, né l'imputato né un suo familiare sono trovati a tale indirizzo. L'ufficiale giudiziario adotta così la procedura prevista per gli irreperibili e deposita la citazione presso il municipio di Atene. Il ricorrente viene condannato in contumacia e anche la sentenza, fallita la notificazione al domicilio noto, è depositata presso il municipio. Circa nove anni dopo, il ricorrente conosce fortuitamente la condanna, avverso la quale presenta appello, invocando la nullità delle notificazioni. La Corte d'appello dichiara inammissibile l'impugnazione, in quanto presentata tardivamente; anche il ricorso in cassazione viene rigettato. 

Il ricorrente lamenta l'iniquità del procedimento a suo carico, sia per l'impiego del meccanismo di notificazione degli atti previsto per gli irreperibili (che ha condotto alla sua condanna in absentia) sia per l'impossibilità di difendersi una volta conosciuta la condanna. Tuttavia è esclusa la violazione dell'art. 6 Cedu: dopo aver rimproverato al ricorrente (la cui conoscenza del procedimento a suo carico non è in discussione) di non aver diligentemente assolto l'obbligo - previsto dal codice di rito greco - di comunicare all'autorità procedente la variazione del proprio domicilio, la Corte europea esclude che l'inammissibilità dell'appello proposto tardivamente dal ricorrente (il cui accoglimento non avrebbe determinato un esame nel merito ma la prescrizione del reato) abbia disconosciuto il suo diritto d'accesso. (Roberta Casiraghi)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 31 ottobre 2013, Popovski c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Nel dicembre del 2002, viene pubblicato un articolo diffamatorio nei confronti del ricorrente, il quale veniva erroneamente additato come un ladro. Dopo aver vanamente chiesto al giornale una rettifica delle false informazioni fornite e la comunicazione dell'identità dell'autore dell'articolo, nel gennaio 2003 il ricorrente presenta una denuncia per diffamazione nei confronti del capo redattore del giornale e dell'autore anonimo dell'articolo. Il giudizio di primo grado, la cui prima udienza si svolge il 23 settembre 2003, si protrae fino al 16 gennaio 2007 (per un totale di 23 udienze, di cui le prime 20 rinviate per l'assenza degli imputati), quando viene emessa sentenza di non luogo a procedere per prescrizione, poi confermata in appello e notificata al ricorrente il 24 marzo 2007.

Anzitutto viene accertata la durata irragionevole del procedimento ex art. 6 comma 1 Cedu, in quanto i continui rinvii dibattimentali sono dipesi dall'incapacità del giudice di garantire la  comparizione degli imputati. La Corte europea ravvisa poi la violazione dell'art. 8 Cedu: tenuto conto della portata diffamatoria dell'articolo, con la cattiva conduzione del procedimento penale l'autorità giudiziaria non ha adempiuto all'obbligo di tutelare la vita privata della vittima. (Roberta Casiraghi)