ISSN 2039-1676


17 marzo 2014 |

Monitoraggio Corte Edu Dicembre 2013

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte EDU rilevanti in materia penale sostanziale e processuale

 

A cura di Giulio Ubertis e Francesco Viganò.

Prosegue, rinnovato, il monitoraggio mensile delle più importanti sentenze e decisioni della Corte EDU. A partire dal mese di gennaio 2013 il monitoraggio abbraccia infatti, oltre alle sentenze che interferiscono con il diritto penale sostanziale, anche quelle rilevanti per il diritto penale processuale. All'introduzione - contenente la presentazione ragionata dei casi di maggior interesse decisi dalla Corte nel periodo di riferimento - segue la sintesi delle pronunce più rilevanti, presentate in ordine cronologico.

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Sara Longo, Francesco Mazzacuva, Marika Piazza e Pier Francesco Poli. L'introduzione è a firma di Sara Longo per quanto riguarda gli art. 5, 6 e 8 Cedu e l'art. 4 Prot. n. 7 Cedu, mentre si deve a Francesco Mazzacuva la parte relativa agli art. 2, 3, 9 e 10 Cedu.

 

SOMMARIO

 

1. Introduzione

 

a) Art. 2 Cedu

b) Art. 3 Cedu

c) Art. 5 Cedu

d) Art. 6 Cedu

e) Art. 8 Cedu

f) Art. 9 Cedu

g) Art. 10 Cedu

h) Art. 4 Prot. n. 7 Cedu

 

2. Sintesi delle pronunce più rilevanti

 

* * *

 

1. Introduzione

 

a) Art. 2 Cedu

La giurisprudenza della Corte europea rilevante in materia penale presenta, anche nel mese di dicembre 2013, diverse pronunce in tema di protezione del diritto alla vita la quale, come noto, è articolata in un profilo "sostanziale" ed uno "procedurale", talvolta ritenuti violati in maniera cumulativa. Nel periodo in esame, in particolare, tale circostanza si è verificata nella sent. 10 dicembre 2013, Tekci e a. c. Turchia, relativa ad un'ipotesi di sparizione di un soggetto ritenuta dalla Corte europea imputabile all'operato di agenti pubblici (oltre che evidentemente illegittima, da cui la violazione sostanziale) e non seguita da indagini effettive, contrariamente a quanto imposto dagli obblighi procedurali. Solo questi ultimi, invece, sono stati ritenuti inadempiuti nella sent. 10 dicembre 2013, Leyla Alp e a. c. Polonia, originata dal ricorso dei parenti di diversi detenuti rimasti uccisi nell'ambito della repressione di una rivolta carceraria e nella quale i giudici di Strasburgo hanno ritenuto l'uso della forza da parte delle autorità necessario e proporzionato.

Se gli obblighi procedurali si ripresentano in maniera analoga quando l'aggressione al diritto alla vita proviene da privati, giova ricordare che, in questi casi, il profilo sostanziale della tutela si traduce soprattutto in un dovere per lo Stato di prevenzione dei decessi (soprattutto in situazioni di "custodia"), il che risulta confermato, in linea di principio, nelle coeve sent. 19 dicembre 2013, Marina Alekseyeva c. Russia e Dobriyeva e a. c. Russia, nelle quali, tuttavia, non viene riconosciuta tale tipologia di violazione. Nella prima pronuncia, infatti, la Corte europea ha escluso che l'omicidio di uno studente di un collegio militare fosse dovuto ad una vigilanza inadeguata; nella seconda, invece, la sparizione di alcuni soggetti, oltre che ritenuta non direttamente imputabile all'operato di agenti pubblici, è stata considerata in concreto non prevedibile, limitandosi la Corte europea a riscontrare l'ineffettività delle successive indagini.

 

b) Art. 3 Cedu

Gli obblighi di tutela sopra descritti sono stati notoriamente elaborati dalla Corte europea anche con riferimento al divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti sancito dall'art. 3 Cedu e, parimenti, rilevano qualora tali condotte siano poste in essere da parte di privati. Ciò è stato ribadito, in particolare, nella sent. 10 dicembre 2013, Ceachir c. Moldova (per una sintesi, v. infra), nella quale il procedural limb della disposizione è stato ritenuto violato poiché l'eccessiva durata del procedimento penale per le lesioni subite dalla ricorrente (ritenute dalla Corte europea talmente gravi da integrare trattamenti contrari all'art. 3 Cedu) aveva condotto all'estinzione del reato per prescrizione.

Come di consueto, poi, diverse pronunce toccano il problema della compatibilità dell'esecuzione della pena detentiva con i divieti previsti dalla disposizione in parola. In proposito, anzitutto, si segnala la significativa sent. 10 dicembre 2013, Murray c. Paesi Bassi (per una sintesi, v. infra), in cui la Corte europea ha escluso che, nel caso in esame, l'applicazione della pena dell'ergastolo abbia costituito una violazione dell'art. 3 Cedu, essendo stato introdotto nel codice penale del Curaçao (dipendenza diretta dei Paesi Bassi) un sistema di revisione (review) della pena finalizzato alla concessione della liberazione anticipata conforme alle indicazioni rese nella più recente giurisprudenza in materia (cfr. la sent. 9 luglio 2013, Vinter c. Regno Unito) e risultando le condizioni di detenzione del ricorrente complessivamente adeguate. Rispetto a quest'ultimo profilo, invece, i giudici di Strasburgo hanno rilevato una violazione dell'art. 3 Cedu nella sent. 5 dicembre 2013, Kutepov c. Russia, in ragione delle cure inadeguate prestate nei confronti del ricorrente nel periodo di detenzione, mentre il problema del sovraffollamento emerge ancora una volta in maniera significativa nelle sent. 12 dicembre 2013, Kanakis c. Grecia n. 2, e 19 dicembre 2013, Tunis c. Estonia.

Pur non concernendo strettamente l'esecuzione penale, si possono qui segnalare anche le coeve sent. 19 dicembre 2013, C.D. e altri c. Grecia e B.M. c. Grecia, nelle quali le condizioni di trattenimento di soggetti immigrati in un centro di identificazione sono state ritenute contrarie agli standard di cui all'art. 3 Cedu e, sempre in materia di immigrazione, diverse pronunce in tema di espulsione comportante il rischio di sottoposizione a tortura o trattamenti inumani e degradanti nel Paese di destinazione. Su quest'ultima tematica, cfr. le sent. 12 dicembre 2013, Latipov c. Russia, 19 dicembre 2013, T.A. c. Svezia, T.K.H. c. Svezia, B.K.A. c. Svezia, e N.K. c. Francia, nelle quali la Corte europea pare mostrare un certo rigore nella valutazione dell'effettività di tale rischio, visto che soltanto nell'ultima pronuncia tale circostanza viene ritenuta sussistente (e, quindi, ravvisata una potenziale violazione dell'art. 3 Cedu), nonostante le diverse dissenting opinion emerse nelle sentenze in cui era coinvolta la Svezia. In questo ambito, infine, merita considerazione la sent. 3 dicembre 2013, Ghorbanov e a. c. Turchia, in cui è stata rilevata una violazione diretta dell'art. 3 Cedu per le modalità con le quali erano stati espulsi verso l'Iran alcuni rifugiati politici.

 

c) Art. 5 Cedu

Con riguardo ai profili attinenti alla legalità della detenzione, va anzitutto segnalata la sent. 17 dicembre 2013, Raudevs c. Lettonia (per una sintesi, v. infra), che condanna la Lettonia per plurime violazioni dell'art. 5 Cedu.

In primo luogo, l'internamento del ricorrente in un ospedale psichiatrico giudiziario - disposto in esito ad un procedimento penale - contrasta con l'art. 5 comma 1 lett. e Cedu. La misura, infatti, è stata eseguita oltre un anno e mezzo dopo esser stata disposta, senza alcun ulteriore controllo od accertamento sulle condizioni psichiche del ricorrente. Non solo: in attesa dell'esecuzione della sentenza, la Corte costituzionale lettone ha pure dichiarato l'incostituzionalità della norma posta a fondamento della condanna del ricorrente. In secondo luogo, è violato l'art. 5 comma 4 Cedu, poiché la richiesta del ricorrente di essere visitato e valutato da uno specialista in disordini mentali è stata accolta con oltre due mesi di ritardo, peraltro in una situazione in cui il tribunale, dalla condanna, non aveva più disposto accertamenti sullo stato di sanità mentale del ricorrente. Inoltre, è violato l'art. 5 comma 5 Cedu: al ricorrente, dichiarato giuridicamente incapace, non è stato assegnato alcun tutore, peraltro in mancanza di qualsiasi strumento di ricorso interno che consenta di rimediare alle violazioni dell'art. 5 Cedu.

Merita di essere segnalata pure la sent. 17 dicembre 2013, ÄŒernák c. Slovacchia: qui la violazione dell'art. 5 comma 4 Cedu scatta poiché al ricorrente, arrestato in forza di mandato d'arresto europeo e sottoposto a detenzione provvisoria, non sono stati garantiti il tempo e le condizioni necessarie a preparare la propria difesa per l'udienza di convalida della misura cautelare: né il ricorrente né i suoi difensori, infatti, hanno ricevuto copia del mandato d'arresto stesso, e nemmeno sono stati loro notificati il provvedimento dispositivo della misura custodiale ovvero quello di proroga.

 

d) Art. 6 Cedu

Sul versante dell'equità processuale, si segnala che anche questa volta, con la sent. 17 dicembre 2013, Barta e Drajkó c. Ungheria, la Corte europea ha ravvisato la violazione dell'art. 6 comma 1 Cedu per l'irragionevole durata del procedimento penale, protrattosi - dal primo interrogatorio di polizia giudiziaria sino alla condanna in primo grado -  rispettivamente sei anni e tre mesi per il primo ricorrente e quattro anni e tre mesi per il secondo.

Sotto il profilo della tutela del diritto alla difesa tecnica e personale, merita di essere segnalata la sent. 19 dicembre 2013, Yuri Volkov c. Ucraina. La doglianza concerneva la violazione del combinato disposto dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. c Cedu poiché il ricorrente, durante le indagini, aveva reso confessione dinnanzi alla polizia, senza l'assistenza del proprio difensore e senza aver ricevuto alcun avviso in ordine al proprio privilegio contro l'autoincriminazione.

Va poi segnalata la sent. 10 dicembre 2013, Botea c. Romania, che ravvisa la violazione dell'art. 6 comma 1 Cedu, poiché la condanna del ricorrente si è basata sulla trascrizione di intercettazioni telefoniche, la cui genuinità non è mai stata accertata nonostante le plurime richieste della difesa. Non solo, i giudici nazionali non hanno mai disposto l'audizione dei nastri delle intercettazioni in contraddittorio, lasciando alla difesa la possibilità di argomentare solo sulle  trascrizioni dei nastri.

Su un versante analogo, le sent. 3 dicembre 2013, Văraru c. Romania (per una sintesi, v. infra), e 19 dicembre 2013, Rosin c. Estonia (per una sintesi, v. infra), accertano la violazione del diritto al confronto ex art. 6 comma 3 lett. d Cedu in forza dell'impiego, come prova determinante per la condanna, dei verbali delle dichiarazioni rilasciate in indagini rispettivamente da persone informate sui fatti, per quanto attiene la prima vicenda, e dalle vittime di un'aggressione sessuale, nel secondo caso, senza che le autorità nazionali avessero fatto tutto il possibile per assicurarne la comparizione in dibattimento né avessero adottato, nel corso del procedimento, misure idonee a controbilanciare le limitazioni al diritto di difesa.

Merita, poi, una segnalazione la sent. 12 dicembre 2013, Donohoe c. Irlanda (per una sintesi, v. infra), che accerta la non violazione dell'art. 6 comma 3 lett. d Cedu, derivante dall'impiego ai fini della condanna di informazioni de relato, riportate dal capo della polizia in dibattimento ed apprese da un informatore, mai sentito in contraddittorio. I giudici di Strasburgo, qui, riconoscono che anzitutto la condanna non si è basata su quest'unica prova; in secondo luogo, le autorità nazionali hanno adeguatamente verificato le ragioni addotte dalla polizia per non svelare l'identità del proprio informatore, assicurando al contempo al ricorrente la possibilità di controinterrogare il teste indiretto, con ciò scongiurando un'impropria limitazione del diritto di difesa.

 

e) Art. 8 Cedu

Quanto al diritto alla privatezza, la violazione dell'art. 8 Cedu è accertata dalla sent. 12 dicembre 2013, Khmel c. Russia (per una sintesi, v. infra), in relazione ad un caso di  divulgazione a mezzo televisivo del comportamento tenuto da un esponente politico presso una stazione di polizia. Dopo aver tradotto il ricorrente sino alla stazione di polizia e averlo interrogato, ne viene disposto il rilascio; tuttavia, di fronte al perdurante stato di agitazione ed alla reazione ostile del ricorrente, il comandante della stazione invita e autorizza un'emittente televisiva a riprenderne il comportamento, senza imporre alcuna restrizione in ordine alla loro eventuale messa in onda. Secondo la Corte europea, l'ingerenza nella vita privata del ricorrente è priva di uno scopo lecito e non attiene un fatto rilevante per la collettività, da qui la violazione.

Sul versante dell'art. 8 Cedu, viene poi in gioco la sent. 19 dicembre 2013, Yuri Volkov c. Ucraina, che condanna l'Ucraina per esser stato il prelievo di un campione di sangue del ricorrente eseguito direttamente dagli investigatori, anziché essere affidato a personale medico qualificato.

 

f) Art. 9 Cedu

Nel periodo in esame, si deve segnalare una pronuncia della Corte europea che concerne la libertà di religione di cui all'art. 9 Cedu nell'ambito dell'esecuzione della pena detentiva. Con la sent. 17 dicembre 2013, Vartic c. Romania (per una sintesi, v. infra), infatti, i giudici di Strasburgo hanno riscontrato una violazione della disposizione in parola poiché al ricorrente era stata negata, in periodi prolungati di detenzione, la dieta vegetariana impostagli dalla professione della religione buddista.

 

g) Art. 10 Cedu

Con riguardo alla libertà di espressione, si registra anzitutto l'importante sent. 17 dicembre 2013, Perinçek c. Svizzera, in cui la Corte europea pare mostrare significative aperture rispetto al sindacato di compatibilità della repressione penale del negazionismo con l'art. 10 Cedu, in passato ritenuto inapplicabile in virtù di quanto disposto dall'art. 17 Cedu in tema di abuso del diritto (sulla pronuncia, v. M. Montanari, La Corte europea dei diritti dell'uomo si pronuncia sul problematico bilanciamento tra il diritto alla libertà di espressione e l'esigenza di reprimere il negazionismo del genocidio armeno, in questa Rivista; P. Lobba, Un ''arresto'' della tendenza repressiva europea sul negazionismo, in questa Rivista; per un recente approfondimento critico su tale problematica, v. anche M. Caputo, La "menzogna di Auschwitz", le "verità" del diritto penale. La criminalizzazione del c.d. negazionismo tra ordine pubblico, dignità e senso di umanità, in questa Rivista).

In evidente continuità con le precedenti pronunce, invece, si pone la sent. 19 dicembre 2013, Mika c. Grecia, in cui è stata rilevata una violazione della libertà di espressione derivante dalla condanna a pena detentiva (sospesa) inflitta al ricorrente, la quale è stata giudicata sproporzionata dai giudici di Strasburgo essendo le dichiarazioni da lui rese riconducibili al diritto di critica politica.

 

h) Art. 4 Prot. n. 7 Cedu

Con la sent. 12 dicembre 2013, Khmel c. Russia (per una sintesi, v. infra), la Corte europea accerta pure la violazione del divieto di bis in idem, per esser stato il ricorrente condannato in ordine allo stesso episodio, sia in sede penale che amministrativa, in palese contrasto con l'art. 4 Prot. n. 7 Cedu.

 

2. Sintesi delle pronunce più rilevanti

 

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 3 dicembre 2013, Văraru c. Romania.

Il ricorrente, accusato di oltraggio a pubblico ufficiale, è condannato sulla base delle dichiarazioni rilasciate in fase di indagini preliminari da cinque persone. Il tribunale di prime cure cita tutti i testimoni del pubblico ministero, ma i soli due che compaiono affermano di non aver assistito ad alcuna aggressione. Tutti gli altri testi dell'accusa vengono dichiarati irreperibili, nonostante le ricerche disposte dal tribunale e l'ordine di accompagnamento coattivo. Il tribunale, pertanto, condanna il ricorrente basandosi sui verbali delle dichiarazioni testimoniali raccolte in indagini. La corte d'appello, cui il ricorrente chiede di rinnovare l'istruttoria dibattimentale, rigetta la richiesta di citare nuovamente i testimoni - ritenendo sufficienti gli sforzi del tribunale di primo grado - e conferma la condanna. A mente dei giudici di Strasburgo, stante il ruolo determinante delle pregresse dichiarazioni ai fini della condanna, la mancata possibilità per la difesa di verificare l'attendibilità dei dichiaranti e di controinterrogarli, ha integrato una violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. d Cedu. (Sara Longo)

 

C eur. dir. uomo, sez. III, 10 dicembre 2013, Ceachir c. Moldova

La ricorrente, Tamara Ceachir, è una cittadina moldava nata nel 1941 e residente a ChiÅŸinău.
Il 17 ottobre 2000 ebbe una lite con una donna che vendeva merci al mercato centrale della città. Tale litigio degenerò in un violento scontro nel quale ella subì gravi lesioni. In seguito all'episodio, ella fu condotta all'ospedale ove le furono riscontrati un trauma cranico ed una commozione cerebrale. La ricorrente lamenta, quindi, la violazione procedurale dell'art. 3 Cedu consistente nel fatto che il procedimento si era concluso il 28 dicembre 2005 con una sentenza che ne aveva accertato la prescrizione, senza quindi un vero accertamento sull'accaduto. La Corte europea ritiene integrata la violazione dell'art. 3 Cedu sotto l'aspetto procedurale in quanto la maturazione dei termini di prescrizione ha vanificato una risposta realmente repressiva e dissuasiva e, quindi, una protezione adeguata rispetto ai trattamenti vietati dall'art. 3 Cedu. (Pier Francesco Poli)

 

C eur. dir. uomo sez. III, 10 dicembre 2013, Murray c. Olanda

Il ricorrente è un cittadino olandese nato nel 1953. Egli è detenuto in un istituto correzionale sull'isola di Aruba, parte del Regno dei Paesi Bassi nel sud dei Caraibi. Attualmente risiede in una casa di cura sull'isola di Curaçao a causa di alcuni problemi di salute. Egli si lamenta delle condizioni della sua prigionia, che ha avuto inizio a seguito la sua condanna per omicidio nel marzo 1980. Egli aveva scontato inizialmente la pena in una prigione di stato a Curaçao fino al 2000, quando fu trasferito al Aruba Correctional Institution. Nel settembre del 2012 i giudici, sulla base di alcune relazioni psicologiche che avevano rilevato come egli soffrisse di problemi di salute mentale, avevano deciso per la detenzione a vita del signor Murray. Il ricorrente lamenta che l'imposizione di una condanna a vita senza possibilità di una revisione della pena e, quindi, senza speranza di liberazione viola l'articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti). Egli lamenta inoltre un'ulteriore violazione dell'art. 3 con riferimento alle condizioni di detenzione i) poiché le autorità carcerarie non avrebbero adottato misure tali da impedire la violenza tra detenuti, ii) poiché non era stato messo in una sezione speciale in ragione dei suoi problemi di  salute e iii) poiché per un anno nella cella in cui si trovava era entrata acqua piovana senza che le autorità facessero nulla per evitare questo problema. La Corte europea non ritiene sussistente la violazione dell'art. 3 Cedu con riferimento all'imposizione della carcerazione a vita senza possibilità di revisione, in ragione della circostanza che, nelle more del procedimento pendente avanti alla Corte europea, era stata introdotta la possibilità di revisione della pena per questi casi specifici. Non ritiene altresì sussistente le ulteriori violazioni concernenti le condizioni della detenzione, poiché il ricorrente era stato comunque collocato in una struttura psichiatrica e non era stata allegata alcuna prova degli ulteriori pregiudizi lamentati. (Pier Francesco Poli)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 12 dicembre 2013, Donhoe c. Irlanda

Il ricorrente, arrestato nel corso di un'operazione di polizia, è condannato con l'accusa di essere un membro dell'organizzazione illegale IRA. Il tribunale ha fondato la condanna su plurime prove, fra cui le dichiarazioni rilasciate da un ufficiale di polizia che ha affermato di essere a conoscenza - grazie a elementi fornitigli da alcuni informatori - dell'affiliazione del ricorrente all'IRA già prima dell'arresto e della conseguente indagine. Alla richiesta della difesa di poter conoscere l'identità delle fonti dell'ufficiale di polizia, quest'ultimo oppone il segreto. Il tribunale decide di richiedere al teste indiretto la documentazione in suo possesso e procede ad esaminarla, senza renderla nota né al pubblico ministero né alla difesa. I giudici accolgono la tesi dell'ufficiale, ritenendo che esistano gravi ragioni di sicurezza nazionale per non svelare l'identità degli informatori. La Corte europea non ravvisa alcuna violazione dell'art. 6 comma 3 lett. d Cedu: la condanna, anzitutto, non si è basata in modo esclusivo sulle dichiarazioni del testimone indiretto; la difesa ha comunque potuto controinterrogare il teste indiretto e, soprattutto, le autorità nazionali hanno provveduto a verificare la sussistenza di validi motivi per non far cadere il segreto. (Sara Longo)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 12 dicembre 2013, Khmel c. Russia

Il 27 aprile 2003 la polizia russa fermava il ricorrente, sospettando che fosse alla guida della sua vettura in stato di ebbrezza. Alla stazione di polizia il ricorrente aggrediva sia verbalmente sia fisicamente gli agenti. I poliziotti accertavano l'identità del ricorrente e, una volta appreso che era un componente della Duma regionale, lo rilasciavano, invitandolo ad abbandonare la stazione di  polizia. Il ricorrente, al contrario, si tratteneva presso la stazione, continuando a tenere un comportamento oltraggioso. A questo punto, il comandate della stazione decideva di riprendere la condotta del ricorrente, invitando all'uopo un cameraman di un'emittente locale. Una volta sopraggiunto l'operatore, la polizia espressamente lo autorizzava alla ripresa, senza vincoli alcuni sul futuro impiego dei contenuti audio-video  Il giorno successivo, nel corso del telegiornale locale, parte del filmato veniva trasmesso. L'interferenza nella vita privata del ricorrente, non sorretta da alcuno scopo legittimo, né rilevante per la collettività dà luogo ad una violazione dell'art. 8 Cedu. Parimenti, la Corte europea rileva una violazione dell'art. 4 Prot. n. 7 Cedu, per esser stata la condotta del ricorrente presso la stazione di polizia oggetto di due distinti procedimenti e di due condanne, seppur una in sede penale e l'altra in sede amministrativa. Nonostante la qualificazione giuridica interna, infatti, anche il procedimento amministrativo, per la natura dell'offesa e per la severità della pena, ha celato un accertamento di carattere penale. (Sara Longo)

 

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 17 dicembre 2013, Raudevs c. Lettonia

A seguito della presentazione a più istituzioni nazionali di alcune lettere con le quali accusava di corruzione numerosi giudici, il ricorrente è sottoposto a procedimento penale con l'accusa di diffamazione. Nel corso delle indagini preliminari, sono disposti accertamenti psichiatrici, in esito ai quali il ricorrente è dichiarato affetto da disordini mentali e non pienamente consapevole delle sue azioni. Il 16 gennaio 2003 il tribunale condanna il ricorrente, dichiarandolo però non imputabile e disponendo quindi la misura di sicurezza dell'internamento in un ospedale psichiatrico, ma il provvedimento non viene eseguito. Frattanto, il 29 ottobre 2013 la Corte costituzionale lettone dichiara incostituzionale la norma penale su cui si è fondata la condanna del ricorrente. Il 30 luglio 2004 la sentenza di condanna viene eseguita ed il ricorrente è tradotto presso un ospedale psichiatrico, dove rimane sino alla sentenza di revoca della condanna, pronunciata il 24 settembre. In esito al procedimento penale, il ricorrente è altresì dichiarato giuridicamente incapace, ma non essendogli stato nominato un tutore prima dell'interdizione, tutte le sue impugnazioni sono dichiarate inammissibili. I procedimenti per il ripristino della sua capacità giuridica e per il risarcimento del danno sono tuttora pendenti.

Il ritardo di oltre un anno e mezzo nell'eseguire la misura di sicurezza, in assenza di nuovi  accertamenti sullo stato di salute mentale del ricorrente, che ne abbiano confermato la perdurante alienazione, integra una violazione dell'art. 5 comma 1 lett. e Cedu.

Allo stesso modo, la Corte europea accoglie la doglianza ex art. 5 comma 4 Cedu per l'intempestivo esame dell'impugnazione del ricorrente, con oltre un mese di ritardo dall'inizio dell'esecuzione, peraltro senza che le autorità nazionali avessero mai disposto - dalla condanna all'esecuzione della misura - ulteriori controlli sull'infermità mentale del ricorrente.

Infine, i giudici di Strasburgo dichiarano violato l'art. 5 comma 5 Cedu, non esistendo nell'ordinamento lettone uno strumento di ricorso che consenta la riparazione per l'ingiusta detenzione patita dal ricorrente. (Sara Longo)

 

C. eur. dir. uomo. sez. III, 17 dicembre 2013, Vartic c. Romania (n.2)

Il ricorrente, condannato a venticinque anni di reclusione (scontati, fino ad oggi, in diverse carceri rumene) ha già avuto occasione in passato di vedere accolta dalla Corte europea le proprie doglianze in merito alla violazione dell'art. 3 Cedu derivanti dalle condizioni di detenzione inadeguate. Con il presente ricorso, egli lamenta la violazione dell'art. 9 Cedu alla luce del rifiuto del penitenziario di riconoscere la dieta vegetariana a base di riso, frutta e verdura richiesta a fronte della sua appartenenza alla religione buddista. La Corte europea ha così colto l'occasione per affermare che ogni limitazione alimentare motivata da una scelta religiosa debba essere tutelata dagli Stati e che, di conseguenza, il rifiuto della dieta chiesta dal ricorrente ha di fatto impedito di manifestare in modo pieno la propria religione, integrando una violazione dell'art. 9 Cedu. (Marika Piazza)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 19 dicembre 2013, Rosin c. Estonia

Accusato di violenza sessuale in danno di due minori, il ricorrente viene condannato sulla base delle dichiarazioni rilasciate da una delle due vittime agli inquirenti nel corso delle indagini. Il più grande dei ragazzi abusati, infatti, in sede dibattimentale ha confermato di non ricordare nulla della notte della supposta violenza, se non di essersi svegliato, senza vestiti, nel letto del ricorrente e di aver appreso solo il mattino seguente dal fratello minore ciò che era accaduto. Il minore dei due fratelli, unico testimone dell'episodio di abuso, invece, si è sempre sottratto all'esame in contraddittorio. Le sue dichiarazioni, tuttavia, hanno costituito la prova determinante su cui si è fondata la condanna, senza che le autorità nazionali abbiano adottato alcuna misura per controbilanciare il pregiudizio al diritto di difesa del ricorrente. Da qui la violazione dell'art. 6 comma 3 lett. d Cedu. (Sara Longo)