ISSN 2039-1676


10 ottobre 2013

Sovraffollamento carcerario: dalla Corte costituzionale un monito al legislatore

No al rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena (art. 147 c.p.) come rimedio giurisdizionale contro il sovraffollamento delle carceri. Almeno per ora...

A poche ore di distanza dal messaggio inviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, irrompe sulla scena del dibattito sul sovraffollamento carcerario il severo monito indirizzato al Parlamento dalla Corte costituzionale. Un comunicato stampa della Corte, che qui sotto riportiamo integralmente, dà notizia di una decisione assunta nella camera di consiglio di mercoledì 9 ottorbe 2013, con la quale sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 147 c.p., sollevate dai Tribunali di Sorveglianza di Venezia e di Milano - con ordinanze pubblicate dalla nostra Rivista con note, rispettivamente, di Viganò e Della Bella - nella parte in cui quella disposizione non prevede tra i casi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena la situazione di sovraffollamento carcerario.

La Corte, da quanto si legge nel comunicato stampa, "ha ritenuto di non potersi sostituire al legislatore" nell'individuare un rimedio giurisdizionale al problema del sovraffollamento carcerario ma, al contempo, si è riservata, "in caso di inerzia legislativa", di adottare "in un eventuale successivo procedimento", le "necessarie decisioni dirette a far cessare l'esecuzione della pena in condizioni contrarie al senso di umanità".

La motivazione della pronuncia della Corte costituzionale sarà pubblicata non appena depositata.

(Gian Luigi Gatta)


COMUNICATO STAMPA

"La Corte costituzionale nell'odierna Camera di consiglio ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionali sollevate dai Tribunali di Sorveglianza di Venezia e di Milano, dirette a consentire alla magistratura di sorveglianza il rinvio dell'esecuzione della pena previsto dall'art. 147 del codice penale anche nel caso in cui la stessa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità per il sovraffollamento carcerario.

La Corte ha ritenuto di non potersi sostituire al legislatore essendo possibili una pluralità di soluzioni al grave problema sollevato dai rimettenti, cui lo stesso legislatore dovrà porre rimedio nel più breve tempo possibile.

Nel caso di inerzia legislativa la Corte si riserva, in un eventuale successivo procedimento di adottare le necessarie decisioni dirette a far cessare l'esecuzione della pena in condizioni contrarie al senso di umanità".