ISSN 2039-1676


31 marzo 2014 |

Sulle ricadute interne della sentenza Scoppola

Ovvero: sul gioco di squadra tra Cassazione e Corte costituzionale nell'adeguamento del nostro ordinamento alle sentenze di Strasburgo (Nota a C. Cost. n. 210/2013)

Il presente contributo è stato pubblicato sul n. 2/2014 di Giurisprudenza italiana, che gli A. ringraziano per averne consentito la riproduzione anche in questa sede.

 

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Abstract. Con la pronuncia annotata la Corte costituzionale assicura il pieno adeguamento dell'ordinamento italiano alla ratio decidendi della sentenza Scoppola c. Italia (n. 2) pronunciata nel 2009 dalla Grande camera della Corte di Strasburgo, dichiarando l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., dell'art. 7 del D.L. 341/2000, in forza del quale una serie di imputati di reati punibili con la pena dell'ergastolo che avevano già chiesto di essere giudicati con rito abbreviato, confidando sulla riduzione della pena a trent'anni di reclusione loro prospettata dalla l. 479/1999, erano stati invece condannati in via definitiva all'ergastolo.

Con questa sentenza, la Consulta riconosce in effetti: a) che il principio di diritto enunciato dalla Corte europea in riferimento a un singolo caso concreto vincola lo Stato parte della Convenzione a porre rimedio alla violazione anche in relazione a tutti gli altri casi in cui la violazione si è in concreto verificata; b) che il giudicato penale di condanna può e deve essere, anche in questi casi, modificato dal giudice dell'esecuzione, sì da assicurare l'adeguamento della pena ai principi statuiti a Strasburgo; e c) che il giudice dell'esecuzione ha il potere di sollevare questione di legittimità costituzionale ex art. 117, comma 1, Cost. sulla norma di legge italiana che eventualmente osti a tale adeguamento, in maniera non superabile in via di interpretazione conforme al diritto convenzionale.

La Corte costituzionale avalla così tutti i fondamentali passaggi argomentativi dell'ordinanza di rimessione delle Sezioni Unite, fornendo così un istruttivo esempio del sempre più frequente gioco di squadra delle supreme magistrature italiane nell'assicurare l'adeguamento dell'ordinamento interno ai decisa di Strasburgo: un adeguamento spesso assicurato in via diretta dai giudici ordinari rispetto al singolo caso concreto deciso dalla Corte europea, ma che gli stessi giudici ordinari preferiscono rimettere alla prudente (e più elastica) valutazione del giudice delle leggi allorché si tratti invece - come in questo caso - di estendere gli effetti della pronuncia europea a tutti coloro che si trovino in una situazione analoga rispetto a quella del ricorrente vittorioso a Strasburgo.