ISSN 2039-1676


30 maggio 2014

Sezioni unite: il giudicato va rivisto nel caso di dichiarata illegittimità costituzionale del meccanismo di comparazione tra circostanze

Cass., Sez. Un., c.c. 29 maggio 2014, Pres. Santacroce, Rel. Ippolito, Ric. P.m. in proc. Gatto (informazione provvisoria)

 

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, nel corso della camera di consiglio del 29 maggio 2014, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:

«Se la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, ma che incide sul trattamento sanzionatorio, comporti una rideterminazione della pena in sede di esecuzione, vincendo la preclusione del giudicato (nella specie la questione riguardava gli effetti della sentenza n. 251 del 2012 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. nella parte in cui vietava di valutare prevalente la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen.)».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data la seguente soluzione: «Affermativa, con la precisazione che nella specie il giudice della esecuzione, ferme le vincolanti valutazioni di merito espresse dal giudice della cognizione nella sentenza della cui esecuzione si tratta, ove ritenga prevalente sulla recidiva la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ai fini della rideterminazione della pena dovrà tenere conto del testo di tale disposizione come ripristinato a seguito della sentenza Corte cost. n. 32 del 2014, senza tenere conto di successive modifiche legislative».

La deliberazione è stata assunta sulle difformi conclusioni del Procuratore generale.

Pubblicheremo la sentenza non appena saranno depositate le motivazioni.

La nostra Rivista ha già pubblicato l'ordinanza che aveva rimesso la questione alle Sezioni unite (può essere scaricata cliccando qui), con una nota di Gioacchino Romeo, Poteri del giudice dell'esecuzione dinanzi a dichiarazione di incostituzionalità di norma penale 'non incriminatrice': metamorfosi di una questione rimessa alle Sezioni unite? (cliccare qui per l'accesso al commento).

Sempre sulla nostra Rivista possono essere consultati i principali provvedimenti di riferimento per il tema affrontato dalle Sezioni unite: le sentenze che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 cod. pen., come riformato dalla legge cd. ex Cirielli (sentenza n. 251 del 2012, in materia di fatto lieve di narcotraffico: cliccare qui;  sentenza 105 del 2014, quanto al divieto di prevalenza sulla recidiva della ipotesi lieve di ricettazione: cliccare qui; sentenza 106 del 2014, quanto al divieto di prevalenza sulla recidiva della ipotesi lieve di violenza sessuale: cliccare qui); o ancora la illegittimità costituzionale della cd. legge Fini - Giovanardi in materia di sostanze stupefacenti (sentenza n. 32 del 2014, cliccare qui); o infine le decisioni delle Sezioni unite concernenti i poteri del giudice dell'esecuzione a proposito delle cd. pene illegali per dichiarazione sopravvenuta di illegittimità costituzionale delle norme applicate per la loro irrogazione (ordinanza n. 34472 del 2012 e sentenza n. 18821 del 2014, quest'ultima con commento di F. Viganò, Pena illegittima e giudicato. Riflessioni in margine alla pronuncia delle Sezioni Unite che chiude la saga dei "fratelli minori" di Scoppola: cliccare qui). (GL)