ISSN 2039-1676


02 novembre 2015

Un nuovo arresto delle Sezioni unite in favore della revoca della sentenza di condanna per il caso di pena illegale (abolitio criminis non rilevata dal giudice della cognizione)

Cass., Sez. Un., c.c. 29 ottobre 2015, Pres. Agrò, Rel. Cammino, Ric. P.m. in proc. Mraidi Adel (informazione provvisoria)

 

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla camera di consiglio del 29 ottobre 2015, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:

« Se è consentito al giudice dell'esecuzione revocare, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., una sentenza di condanna pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge che ha abrogato la fattispecie incriminatrice, allorché la evenienza della "abolitio criminis" non è stata presa in esame dal giudice della cognizione (nel caso in esame è stato ritenuto che il giudice della cognizione avesse preso in esame tale evenienza)».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data soluzione affermativa.

La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni difformi del Procuratore generale.

Il provvedimento che aveva rimesso la questione alle Sezioni unite, cioè l'ordinanza della Prima sezione penale in data 27 marzo 2015, n. 24399, è stato pubblicato da questa Rivista con nota di Gioacchino Romeo, La resistibile stabilità del giudicato: revocabile in executivis la sentenza di applicazione della pena per reato abrogato con legge anteriore al fatto e non considerata dal giudice della cognizione?

Pubblicheremo la motivazione della sentenza delle Sezioni unite immediatamente dopo il relativo deposito. (G.L.)