ISSN 2039-1676


11 maggio 2014 |

Dichiarazione di incostituzionalità  della disposizione più sfavorevole: il giudice dell'esecuzione ricalcola la pena

GIP Trib. Pisa, 15 aprile 2014, giud. Bufardeci

 

Con la decisione qui segnalata il GIP del Tribunale di Pisa - in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite calendarizzata per il prossimo 29 maggio 2014 - prende posizione sulla questione se sia o meno ammissibile, in fase esecutiva, la rimodulazione del quantum di pena in seguito alla dichiarazione di incostituzionalità, ad opera della sentenza n. 32 del 2014, della disposizione più sfavorevole contenente la cornice edittale sulla cui base era stata individuata la pena in sede di cognizione.

Nel caso di specie, il condannato era stato giudicato, per aver ricevuto un quantitativo di hashish, da destinare al successivo spaccio, sulla base di una fattispecie - l'art. 73, co. 1 bis DPR n. 309/90 nella versione risultante dalla legge di conversione del d.l. n. 272/05 - punita con la reclusione da sei a vent'anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. La citata dichiarazione di incostituzionalità ha ora fatto "rivivere" la versione previgente dell'art. 73, che - come noto - prevedeva per la condotta concernente droghe c.d. "leggere" la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 a euro 77.468, evidentemente più favorevoli. Il condannato, conseguentemente, chiedeva ora al giudice dell'esecuzione di rideterminare la pena inflitta.

Il ricorso viene accolto. Per giungere a questo risultato - scartata la possibilità di ricorre all'art. 673 c.p.p., non essendo intervenuta una definitiva abrogazione della norma che aveva determinato la condanna - il giudice richiama quanto già sostenuto dalla Corte di cassazione nel caso di dichiarazione d'incostituzionalità di circostanza aggravante (in tal senso Cass. pen., Sez. I, 27 ottobre 2010, n. 977). Il principio secondo il quale il disposto dell'art. 30, commi terzo e quarto della legge n. 87 del 1953 impedisce di dare esecuzione alla condanna per la parte di pena inflitta in applicazione di una circostanza aggravante dichiarata incostituzionale sarebbe infatti applicabile anche "all'ipotesi di reviviscenza di una norma abrogata da altra più sfavorevole poi dichiarata incostituzionale (...) cosicché il giudice dell'esecuzione provveda alla determinazione della pena che non può essere posta in esecuzione nonché di quella residua, che è invece da eseguire".

Alla luce di queste premesse spetta dunque al giudice dell'esecuzione individuare il quantum di pena che non può più essere eseguito. Secondo il GIP del Tribunale di Pisa il criterio con cui procedere non può essere quello della mera proporzione: si afferma infatti in motivazione che "la sanzione congrua non può essere riferita al minimo edittale attualmente applicabile, soltanto perché il Giudice della cognizione aveva in tal modo quantificato la pena base"; infatti il giudice afferma che "era stato inflitto il minimo allora vigente anche tenendosi in considerazione il tipo di sostanza stupefacente e, quindi, la minore gravità dell'acquisto di una droga c.d. leggera rispetto ad analoga condotta relativa a una droga c.d. pesante sanzionata, però sulla base della medesima "forbice" di pene". Si giunge tuttavia alla medesima determinazione nel minimo facendo leva sull'argomento che il condannato era tossicodipendente e quindi una buona parte della sostanza stupefacente acquistata era destinata all'uso personale, determinando così un ridimensionamento del quantitativo destinato allo spaccio. A questa stregua la "nuova" pena base viene individuata in anni due di reclusione (minimo edittale attualmente applicabile) ed Euro 5.400 di multa, poi diminuita per la concessione delle attenuanti generiche e per la scelta del rito.