ISSN 2039-1676


09 dicembre 2010

Trib. di Napoli (sez. misure di prevenzione), 9 dicembre 2010 (dec.), Pres. e Est. Menditto

Sui presupposti di applicabilità  delle misure di prevenzione, e in particolare della confisca, dopo la l. 125/2008

MISURE DI PREVENZIONE – MISURE PATRIMONIALI ANTIMAFIA – Ambito di applicazione
 
A seguito dell’abrogazione, per effetto della l. n. 125 del 2008, dell’art. 14 l. n. 55/1990 (in forza del quale le misure di prevenzione patrimoniale di cui alla l. 575/1965, come modificata dalla l. 646/1982, si applicavano ai soggetti pericolosi in quanto ritenuti dediti a traffici delittuosi o che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose ai sensi dell’art. 1, comma 1, nn. 1 e 2 della l. n. 1423/1956, avendo però riguardo esclusivamente a determinate tipologie di delitti), le misure di prevenzione patrimoniali si applicano oggi nei confronti di tali soggetti – ai sensi dell’art. 19 della l. n. 152/1975, secondo cui le disposizioni di cui alla l. 575/1965 si applicano anche alle persone indicate nell’art. 1, nn. 1 e 2 della l. n.1423/1956 – a prescindere dalla tipologia di delitto da cui si ritiene che i proventi derivino. (Nella fattispecie, la Corte ha applicato la misura di prevenzione della confisca, dopo aver accertato la pericolosità del proposto, inizialmente manifestata ai sensi della l. 1423/56 – perché dedito a traffici delittuosi e soggetto aduso a vivere abitualmente col provento di attività delittuosa –, e successivamente ai sensi della l. 576/1965 come modificata dalla l. 125/2008 – perché indiziato di appartenenza ad associazione dedita al contrabbando TLE –).
 
 Riferimenti normativi:
L. n. 1423/1956 art. 1, comma 1, nn. 1 e 2
 
L. n. 575/1965
 
L. n. 152/1975 art. 19, comma 1
 
L. n. 55/1990 art. 14
 
L. n. 125/2008 art. 11 ter
 
   
   
   
   
   
 
MISURE DI PREVENZIONE – MISURE PERSONALI E PATRIMONIALI – Principio di irretroattività – Operatività – Esclusione – Fattispecie

 

In materia di misure di prevenzione non è invocabile il principio di irretroattività della legge penale (art. 25 Cost. e 2 c.p.), bensì la disposizione dell’art. 200 c.p., in tema di misure di sicurezza. Ne consegue che le misure di prevenzione devono intendersi regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione e che la nuova normativa trova applicazione anche con riferimento a condotte poste in essere prima della sua entrata in vigore. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che potessero essere applicate le misure di prevenzione antimafia a persona indiziata di uno dei delitti di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p – categoria introdotta nell’art. 1 della l. 57/1965 dalla l. 125/2008 – pur in presenza di condotte poste in essere precedentemente all’entrata in vigore di quest’ultima legge).

 

 

Riferimenti normativi:
C.p. art. 200
 
Cost. art. 25 comma 2
 
L. n. 575/1965, art. 1
 
L. n. 125/2008 artt. 10 e 11 ter
 
 
 
 
 
 

 

   
   
   
   
   
   
   

 

 
MISURE DI PREVENZIONE – PROCEDIMENTO – Competenza dell’organo proponente – Modifiche introdotte dalla l. 125/2008 – Efficacia

 

La modifica della competenza dell’organo competente a proporre le misura di prevenzione è regolata dal principio tempus regit actum. Ne consegue che restano valide le proposte avanzate da organo non più competente sulla base di nuove disposizioni normative. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto validele proposte di applicazione di misura antimafia avanzate – ai sensi della l. 575/1965 – dal procuratore del circondario prima dell’entrata in vigore della l. 125/2008, che ha attribuito la competenza per tali proposte al solo procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto).

 

 

Riferimenti normativi:
L. n. 575/1965, art. 2, comma 2
 
L. 152/1975, art, 1, comma 1
L. 125/2008, artt. 10 e 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISURE DI PREVENZIONE – PROCEDIMENTO – Avviso di convocazione – Indicazione della misura richiesta e degli elementi dimostrativi della pericolosità sociale – Necessità – Ritenuta sussistenza di pericolosità generica in luogo di quella qualificata – Legittimità – CondizioniFattispecie
 
In materia di misure di prevenzione – pur dovendosi ritenere necessario, al fine di assicurare il diritto di difesa del proposto, che l’avviso di convocazione davanti al tribunale contenga la specifica indicazione della misura di cui si chiede l’applicazione e degli elementi dai quali si possa desumere il giudizio di pericolosità sociale – è tuttavia possibile, in presenza di specifici elementi contestati, ritenere la pericolosità generica anziché quella qualificata, originariamente ipotizzata, non comportando ciò alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e decreto di applicazione della misura di prevenzione. (Nella fattispecie, a fronte della proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale avanzata ai sensi della l. n. 575/1965 nei confronti di un soggetto indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa dedita al contrabbando, la Corte disponeva la misura della confisca nei confronti del preposto, ritenendolo socialmente pericoloso solo ai sensi dell’art. 1 nn. 1 e 2 della l. n. 1423 del 1956).
 
 Riferimenti normativi:
L. n. 1423/1956 art. 4
 
L. n. 575/1965 art. 1

 

   
   

 

 
MISURE DI PREVENZIONE – MISURE PATRIMONIALI ANTIMAFIA – Applicabilità disgiunta dalle misure di prevenzione personali e patrimoniali – Presupposto dell’accertamento della pericolosità sociale del proposto – Sussistenza – Presupposto dell’attualità della pericolosità sociale del proposto – Esclusione
 
Il primo inciso dell’art. 2 bis, comma 6 bis, l. n. 565/1975, introdotto dalla l. n. 152 del 2008, deve essere interpretato nel senso che le misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca possono applicarsi, in presenza dei relativi presupposti di cui all’art. 2 ter commi 2 e 3 l. n. 565/1965, anche indipendentemente da una misura personale, non solo nelle fattispecie espressamente previste dalla legge (ad esempio, nel caso di morte del soggetto proposto), ma in ogni ipotesi in cui, pur in presenza di un soggetto che è stato giudizialmente riconosciuto socialmente pericoloso, non possa farsi luogo alla misura personale o questa non sia più in atto. L’applicabilità della misura patrimoniale, dunque, presuppone l’esistenza, seppur non necessariamente attuale, della pericolosità del soggetto, non potendo invece essere condivisa l’interpretazione secondo cui l’art. 2 bis, comma 6 bis, l. n. 565/1975 consentirebbe la confisca dei beni quando il preposto non sia in condizione di giustificarne la legittima provenienza, indipendentemente dalla pericolosità soggettiva del medesimo, poiché tale interpretazione porterebbe a configurare un istituto sanzionatorio incompatibile con i principi costituzionali e della Cedu, ed in particolare: (a) con l’art. 3 Cost., per il più ampio e non razionale ambito di operatività rispetto alle confische ex art. 240 c.p. e 12 sexies, che richiedono quale presupposto l’accertamento di un fatto di reato posto in essere dal titolare del bene; (b) con l’art. 24 Cost., perché non sarebbe garantito il diritto alla difesa; (c) con gli artt. 41 e 42 Cost., per il superamento dei limiti consentiti al diritto di iniziativa privata e del diritto di proprietà; (d) con l’art. 1 Prot. 1 Cedu, che secondo l’interpretazione della Corte europea consente una ingerenza nel diritto al rispetto dei beni non sproporzionata rispetto allo scopo legittimamente perseguito, assimilabile alla possibilità di privare le persone della proprietà per causa di pubblica utilità. A differenza di quanto accade per le misure di prevenzione personale, tuttavia, l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali,in presenza dei relativi presupposti, non presuppone necessariamente la persistenza di tale pericolosità, risultando sufficiente l’accertamento della pericolosità sociale al momento dell’acquisizione del bene oggetto della misura. (Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto accertata la pericolosità del proposto con riferimento al periodo di tempo intercorrente dal 1983 al 2000; tuttavia ha escluso che il medesimo potesse essere considerato attualmente pericoloso, dal momento che dal 2000, epoca dell’ultimo accertato comportamento illecito, ad oggi non risultano ulteriori condotte rivelatrici di pericolosità sociale. Conseguentemente, ha rigettato l’applicazione della misure di prevenzione della sorveglianza speciale e ha ordinato la sola confisca). (Massime a cura di Lodovica Beduschi).
 
 Riferimenti normativi:
L. n. 575/1965 art. 2 bis, comma 6 bis
 
L. n. 575/1965 art. 2 ter
 
L. n. 125/2008 art. 11 ter