ISSN 2039-1676


01 febbraio 2016 |

Conoscenza ed etica del limite quali condizioni per la legittimazione del ruolo della magistratura oggi: la relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016 del Primo Presidente della Cassazione Canzio

Corte Suprema di Cassazione - Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2015

Per scaricare la relazione, tratta dal sito ufficiale della Corte di cassazione, clicca qui.

 

1. "Sinché dura il giorno - disse Goethe - vogliamo tenere alta la testa; e tutto quello che potremo produrre, noi non lo lasceremo da fare a quelli che verranno". Con questa citazione - tratta dai Colloqui con Goethe di Eckermann - si apre la relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione: la prima firmata da Giovanni Canzio, sino al mese scorso Presidente della Corte d'appello di Milano, e autore in quella veste di altre importanti relazioni inaugurali delle quali la nostra Rivista aveva volta a volta puntualmente dato conto.

Evidente il senso del messaggio ora lanciato dal nuovo Primo Presidente: la giustizia italiana è malata; per curare le molte patologie di cui la giustizia soffre, occorrono incisivi interventi da parte delle istituzioni politiche; ma, nell'attesa di tali interventi, i giudici sono già ora chiamati a fare la loro parte, e a rimboccarsi le mani per alleviare quelle malattie. Con la chiara consapevolezza dei limiti del loro ruolo; ma anche con l'orgogliosa rivendicazione dell'essenzialità, nello Stato democratico di diritto, del ruolo della magistratura: potere voluto dalla Costituzione come indipendente e autonomo, come "istituzione della ragione" - sottolinea il Primo Presidente - "sottratta alla logica del consenso popolare perché prevalgano solo le esigenze di giustizia di diritti della persona" (p. 18).

 

2. Proprio da una riflessione sul ruolo della magistratura nell'attuale contesto politico, sociale ed economico muovono le riflessioni iniziali di questa densa relazione. Da un lato, Canzio ricorda le figure di Emilio Alessandrini, Guido Galli, Mario Amato, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e dei molti altri magistrati vittime del terrorismo e della mafia, per sottolineare l'efficacia dell'azione di contrasto svolta dalla magistratura nel suo complesso contro ogni forma di criminalità organizzata o terroristica - da ultimo quella internazionale di matrice jihadista - nel rispetto delle regole stabilite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato. Dall'altro, si interroga però sul rischio - connesso al protagonismo, e spesso alla supplenza, della magistratura rispetto al ruolo che altre istituzioni dovrebbero più propriamente svolgere in uno Stato democratico - che anche i giudici finiscano per ricercare una propria legittimazione sul terreno del consenso popolare. Netta è, su questo versante, l'indicazione di Canzio: la legittimazione della magistratura sta esclusivamente nel proprio patrimonio di capacità professionali e nel rigoroso rispetto della propria deontologia, e cioè nella "conoscenza" e assieme nell'"etica del limite" (p. 19), a garanzia esclusiva dei cittadini per un'applicazione equa e imparziale del diritto. Dalla magistratura - scandisce il Primo Presidente - si esigono "qualità del servizio, capacità di ascolto delle ragioni degli altri, dialogo con l'Avvocatura e contaminazione culturale con l'intera comunità dei giuristi, giustificazione delle decisioni in un linguaggio semplice e chiaro, effettività e ragionevolezza delle soluzioni adottate, equilibrio e moderazione nel linguaggio, sobrietà nei comportamenti, leale collaborazione con le altre Istituzioni" (p. 19). 

 

3. Ma che significa, oggi, assicurare il primato della legge e la sua applicazione equa e imparziale nel caso concreto, a fronte di un  quadro normativo (nazionale e internazionale) sempre più complesso, da taluni paragonato ormai ad un labirinto?

Anche qui, assai netta - e per nulla scontata né banale - la risposta di Canzio, che muove da un franco riconoscimento della natura almeno "parzialmente creativa" del diritto ad opera dei giudici, accentuata proprio dalla complessità dell'orizzonte normativo di riferimento; ciò che pone immediatamente il problema di come assicurare - in un contesto di crisi della legalità formale e di progressiva accentuazione dell'importanza del "diritto vivente" di formazione giurisprudenziale - la prevedibilità, stabilità e uniformità delle decisioni.

Naturalmente, il primo appello non può che essere rivolto al legislatore, il quale viene richiamato dal Primo Presidente a formulare "norme chiare, precise, comprensibili, conoscibili, osservabili, prevedute dall'analisi di sostenibilità qualitativa e quantitativa e di empirica verificabilità della fattispecie normata" - canoni troppo spesso disattesi dall'odierno legislatore, come dimostrano i due esempi citati da Canzio, ampiamente ripresi dagli organi di informazione nei resoconti sul suo discorso inaugurale, relativi all'incriminazione dell'immigrazione clandestina (rivelatasi "inutile, inefficace e per alcuni profili dannosa") o all'attuale, irragionevole disciplina della prescrizione del reato (p. 22).

Ma anche i giudici sono chiamati a fare la loro parte per assicurare, con "saggezza pratica e buon senso", prevedibilità all'applicazione del diritto vivente. E ciò, in particolare, attraverso il ruolo di stabilizzazione degli orientamenti giurisprudenziali affidato alla Corte di cassazione, nella sua funzione di nomofilachia esercitata attraverso la (pur faticosa e sempre provvisoria) formazione di precedenti, ai quali legittimamente ci si aspetta che i giudici di merito tendenzialmente si attengano, in ossequio a quello che Canzio definisce - mutuando un'espressione di Borrè - il "dovere funzionale di ragionevole mantenimento della soluzione ragionevolmente conseguita". Alla funzione nomofilattica della Cassazione spetta dunque il compito di risolvere la tensione, o addirittura il "corto circuito" - già evocato dalle pagine della nostra Rivista da Francesco Palazzo, in un passaggio pure citato dal Primo Presidente -, tra "la legalità formale della legge e la legalità effettuale della giurisprudenza" (p. 24).

 

4. Allo svolgimento efficace di un simile compito continua, però, ad ostare il sempre più insostenibile carico di lavoro della Cassazione, tanto nel settore civile quanto in quello penale, che più direttamente interessa i nostri lettori: settore, quest'ultimo, dove si deve purtroppo registrare il dato - relativo all'anno 2015 - di circa 53.500 ricorsi, contro i 51.700 smaltiti, con un indice di ricambio pari al 96,6%, nonostante l'ulteriore incremento di produttività media dei singoli giudici (che ha raggiunto l'incredibile quota di 477 provvedimenti annui).

Queste cifre evidenziano una volta di più l'assoluta anomalia - regolarmente, ma inutilmente denunciata anche da tutte le relazioni annuali dei precedenti Primi presidenti Lupo e Santacroce - della nostra Cassazione rispetto alle corti supreme di ogni altro Pese europee, chiamate a decidere annualmente un numero di ricorsi variabile da Stato a Stato, ma comunque enormemente inferiore a quello con il quale deve misurarsi la nostra Corte. La quale si trova, così, in ovvia difficoltà nell'esercitare efficacemente la propria funzione nomofilattica e a costruire quelle "isole di ordine" di cui parla Taruffo, in un quadro di "disordine entropico" del mondo reale dell'esperienza giuridica contemporanea, tendendo piuttosto il suo ruolo a essere confinato nei fatti alla mera garanzia di un terzo grado di giudizio nel caso concreto, in termini "non funzional[i] all'interesse generale della collettività nell'ottica del principio di uguaglianza" (p. 28).

Ancora una volta, l'esortazione del Primo Presidente rivolta agli stessi giudici della Cassazione è a non perdersi d'animo e, nell'attesa dei necessari (ma tante volte invano invocati) interventi legislativi, ad impegnarsi da subito in un percorso di autoriforma, mediante l'adozione di misure organizzative interne, in gran parte attuabili anche a quadro normativo immutato, in una logica di semplificazione e accelerazione delle procedure: misure tra le quali Canzio indica l'ulteriore potenziamento della funzione della funzione di "filtro" della Settima sezione penale, la creazione di un vero e proprio "ufficio per il processo di cassazione" anche in vista dell'auspicabile estensione dei tirocini formativi alla Corte di cassazione, la specializzazione per materia e la composizione di collegi stabili, l'adozione di forme semplificate e di schemi concisi di motivazione dei provvedimenti (p. 29 s.).

 

5. La relazione prosegue quindi con l'analisi più dettagliata della situazione della giustizia civile e penale nel 2015, alla quale conviene dedicare qui soltanto qualche breve cenno, rinviando per ogni dettaglio alla lettura diretta della relazione.

Come di consueto, prezioso per lo studioso (e per lo studente) di diritto penale è il quadro di sintesi dei principali interventi normativi nell'anno appena trascorso (p. 44 ss.). Il Primo Presidente rammenta come le novelle più importanti siano derivate dall'iter parlamentare del d.d.l. n. 2798 che aveva recepito l'articolato sulla riforma del processo penale elaborato dalla Commissione presieduta dalla stesso Canzio.

Da uno stralcio di tale d.d.l. è anzitutto derivata la l. n. 47/2015 di modifica della disciplina delle misure cautelari personali, che rende in generale più rigorose le loro condizioni di applicazione.

Il d.d.l. ha nel frattempo proseguito il proprio iter parlamentare, ed è stato il 23 settembre 2015 approvato dalla Camera, arricchendosi di contenuti ulteriori rispetto a quelli elaborati dalla Commissione ministeriale, ed assumendo così la fisionomia di una autentica mini-riforma del processo penale (attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato con il n. 2067), in parte affidata anche ad alcune deleghe al governo in materia di ordinamento penitenziario in materia tra l'altro di ordinamento penitenziario e di intercettazioni, in vista del cui tempestivo esercizio è stata già costituita una Commissione di studio presieduta da Domenico Carcano.

Il Primo Presidente rammenta poi, tra i recenti provvedimenti licenziati dal Parlamento in materia penale, la l. 7/2015 in materia di contrasto al terrorismo internazionale, il d.lgs. 28/2015 in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il d.lgs. 158/2015, che riformula radicalmente il sistema dei reati tributari, nonché i recentissimi decreti legislativi in materia di depenalizzazione e abrogazione di reati, di cui anche la nostra Rivista ha soltanto qualche giorno fa dato notizia.

 

6. Interessante anche il quadro delle pronunce giurisprudenziali più significative intervenute nel 2015 nel settore penale, specie ad opera delle Sezioni Unite. A cominciare dalle numerose sentenze in materia di rideterminazione della pena in materia di delitti relativi alle sostanze stupefacenti, tra le quali si collocano in particolare le sentenze Jazouli (n. 33040/2015) e Marcon (n. 37017/2015), che hanno valorizzato tra l'altro il principio di proporzione tra illecito e sanzione per giungere alla (per nulla scontata) conclusione che una pena inflitta con una sentenza di condanna o una sentenza ex art. 444 c.p.p. sulla base di un quadro edittale dichiarato incostituzionale non può considerarsi legittimamente eseguibile.

Tali sentenze appaiono d'altra parte momenti salienti di un processo di ridimensionamento dell'intangibilità del giudicato in materia penale, anche per quanto riguarda il profilo specifico della rideterminazione della pena, purché si tratti di interventi in bonam partem. Secondo gli approdi delle Sezioni Unite, il giudicato esprime "un interesse collettivo (alla certezza dei rapporti giuridici esauriti) suscettibile di bilanciamento con altri (sovente più rilevanti) principi costituzionali e convenzionali (libertà personale, legalità della pena, finalità rieducativa, principio di uguaglianza), che, nella loro dimensione individuale, sono prevalenti rispetto alla dimensione collettiva sottesa all'esigenza di certezza dei rapporti giuridici".

Di tale processo di ridimensionamento sono espressione anche la sentenza n. 6240/2015, Basile, secondo la quale il giudice dell'esecuzione può intervenire sul giudicato per emendare una pena accessoria illegittima non solo quando la sua applicazione sia stata omessa dal giudice della cognizione, ma anche nel caso di una dichiarazione erronea; nonché la sentenza n. 47766/2015, Butera, a tenore della quale l'inflizione da parte del giudice della cognizione di una pena non prevista dalla fattispecie incriminatrice applicata dal giudice della cognizione deve essere corretta da parte del giudice dell'esecuzione.

Tutte queste pronunce si spiegano - osserva Canzio, sulla scorta di questi recenti pronunciamenti delle Sezioni Unite - sulla base del principio (più volte sostenuto anche da chi scrive dalle pagine di questa Rivista: cfr., volendo, Viganò, Pena illegittima e giudicato, 12 maggio 2014) secondo cui l'esecuzione della pena costituisce essa stessa un'applicazione delle norme penali poste a base della sentenza di condanna; sicché la (sopravvenuta) illegalità delle norme penali sulle quali si fonda la sentenza di condanna non può che determinare l'illegalità dell'esecuzione della pena, che dovrà quindi essere rimossa - per l'appunto - dal giudice dell'esecuzione, attraverso il duttile strumento dell'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. (nel cui ambito ben potrà essere considerato legittimo l'esame del fascicolo di merito e, ove occorra, il ricorso a prove da acquisire nel rispetto del contraddittorio).

Un cenno di grande interesse, infine, è dedicato alla possibilità - ancora tutta da esplorare - di una "revisione europea" dei giudicati di condanna oltre il caso concreto già oggetto di una pronuncia della Corte di Strasburgo, allorché i giudici europei abbiano ravvisato una violazione strutturale di una data disposizione convenzionale nell'ordinamento italiano (p. 107). Una possibilità che, se tradotta in pratica, allargherebbe in termini assai significativi i confini del rimedio introdotto dalla sentenza n. 113/2011 della Corte costituzionale, consentendo la revisione di sentenze di condanna pronunciate in casi analoghi a quello oggetto dello scrutinio della Corte EDU.

 

7. Quanto poi ai dati relativi all'amministrazione della giustizia penale nel 2015, la relazione evidenzia come i tempi di giacenza media dei processi non abbiano mostrato - su scala nazionale - alcuna significativa variazione rispetto agli anni precedenti; mentre si deve registrare il dato preoccupante del diminuito ricorso ai riti alternativi, e il dato ancora più preoccupante dell'aumento della durata dei tempi medi di definizione dei procedimenti pendenti presso le corti d'appello, che passano da 910 a 943 giorni. Dato, quest'ultimo, che non sorprendentemente si riflette sull'ulteriore aumento delle declaratorie di prescrizione in secondo grado. Ciò che rende vieppiù urgenti incisivi interventi di riforma della disciplina del giudizio di appello, sì da snellirne la procedura e aumentare le ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione.

Un (indubbio) dato positivo sottolineato dalla relazione concerne invece la significativa riduzione della situazione di sovraffollamento carcerario nell'anno appena trascorso, che si è chiuso con circa 52.000 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di circa 49.500. Un significativo successo, rispetto alla situazione di circa 67.000 detenuti che - appena un paio di anni fa - aveva determinato la condanna del nostro Paese per violazione sistemica dell'art. 3 CEDU da parte della Corte di Strasburgo, al quale si accompagna l'ulteriore dato rimarchevole dell'indizione, da parte del Ministro Orlando, degli Stati generali dell'esecuzione penale, a quarant'anni dalla riforma penitenziaria: un'occasione importante per sollecitare una collettiva riflessione dell'accademia, degli specialisti del settore e della stessa opinione pubblica sulla realtà del carcere e delle alternative al carcere oggi.

Rispetto poi alle prestazioni della Cassazione in materia penale, la relazione sottolinea come - nonostante gli oltre 50.000 ricorsi annui di cui si è detto - i tempi medi di definizione di ciascun ricorso restino tra i più bassi d'Europa, assestandosi attorno ai sette mesi, che si abbassano sino a 81 giorni in materia di misure cautelari personali. Ciò anche grazie all'elevatissima produttività dei singoli magistrati in servizio presso la Corte, chiamati a far fronte ad una media (immutata rispetto allo scorso anno) di 48 procedimenti per ciascuna udienza.

 

8. Un quadro, insomma, denso di chiaroscuri, che restituisce l'immagine di una giustizia penale indubbiamente in crisi, ma anche - quanto meno negli auspici del Primo Presidente Canzio - determinata a continuare a svolgere con orgoglio e consapevolezza il proprio ruolo essenziale a difesa di beni cruciali per la vita individuale e collettiva, e in definitiva per la tutela dei diritti dei più deboli.