ISSN 2039-1676


14 gennaio 2010

Trib. Mantova, 14.1.2010 (sent.), Est. Pagliuca (Amianto)

Il Tribunale di Mantova conferma i precedenti in tema di "colpa da amianto"

AMIANTO –  MALATTIE PROFESSIONALI – COLPA – Prevedibilità ed evitabilità dell'evento – Sussistenza
 
In tema di omicidio colposo per violazione delle norme di prevenzione delle malattie professionali, nel caso in cui l'evento letale sia stato determinato da un mesotelioma occorso a un lavoratore esposto ad amianto, è sufficiente per affermare la colpa del datore di lavoro la conoscibilità degli effetti nocivi per la salute derivanti dall’esposizione ad amianto e l’omessa adozione da parte dello stesso delle misure di precauzione doverose in base alla normativa dell’epoca, quali la ventilazione dell’ambiente di lavoro, l’accurata pulizia dello stesso e degli indumenti di lavoro e l’informazione dei lavoratori, poiché tali misure avrebbero senza dubbio consentito di abbattere in modo considerevole il livello di concentrazione delle polveri aerodisperse riducendo significativamente il rischio di contrarre il mesotelioma. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’evitabilità dell’evento dannoso non è esclusa dal fatto che i filtri disponibili fino alla seconda metà degli anni ’80 per eliminare o ridurre i rischi da polvere non fossero efficaci per prevenire il mesotelioma che è causato da fibre ultrafini). (Massima a cura di Lodovica Beduschi)
 
Riferimenti normativi:
C.p. art. 589
 
C.c. art. 2087
 
D.P.R. 303/1956 art. 21