ISSN 2039-1676


20 gennaio 2017

Le Sezioni unite ribadiscono: il giudice d’appello, anche nel rito abbreviato, deve assumere la prova dichiarativa ritenuta decisiva per la riforma della sentenza di proscioglimento

Cass., Sez. Un., u.p. 19 gennaio 2017, Pres. Canzio, Rel. De Crescienzo, Est: Piccialli, ric. Patalano (informazione provvisoria)

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla pubblica udienza del 19 gennaio 2017, le Sezioni unite penali hanno affrontato la seguente questione:

«Se, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento emessa all’esito del giudizio abbreviato per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il giudice di appello che riforma la sentenza impugnata debba disporre l’esame delle persone che hanno reso tali dichiarazioni».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data risposta affermativa.

La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni difformi del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

La nostra Rivista ha già pubblicato il provvedimento che ha rimesso la questione alle Sezioni unite (Sez. II, 28 ottobre 2016 – 9 novembre 2016, n. 47015), con una nota di Luca Luparia e Hervé Belluta, Alla ricerca del vero volto della sentenza Dasgupta. Alle Sezioni unite il tema della rinnovazione probatoria in appello dopo l’assoluzione in abbreviato non condizionato.

Pubblicheremo la motivazione della sentenza delle Sezioni unite immediatamente dopo il relativo deposito. (G.L.)