ISSN 2039-1676


18 ottobre 2018 |

Induzione indebita e condotte fraudolente, tra vecchi e nuovi assetti normativi

Contributo pubblicato nel Fascicolo 10/2018

Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

Abstract. Il tema dei rapporti tra condotte induttive ed attività fraudolente dei pubblici agenti rappresenta da sempre un “territorio di frontiera”, nel quale diverse fattispecie criminose avanzano o arretrano i propri confini nel contendersi la tipicità delle indebite pretese remunerative dei soggetti investiti di pubblici poteri e funzioni che siano in qualche misura caratterizzate da un contegno di tipo decettivo. In questa “variabile geografia” degli illeciti inter-scambi tra soggetti pubblici e soggetti privati – che nel corso dei decenni passati aveva visto la vecchia ipotesi della concussione per induzione (di cui al previgente art. 317 c.p.) perdere sempre più terreno, a vantaggio del delitto di truffa aggravata del pubblico ufficiale (ex artt. 640 e 61, n. 9 c.p.) – si è insinuata, a partire dal 2012, la fattispecie di “induzione indebita a dare o promettere utilità”, introdotta dal legislatore (nel contesto della generale riforma attuata con la l. 190/2012) per rispondere da un lato alle accuse di indeterminatezza che venivano rivolte alla fattispecie concussiva, soprattutto sotto il profilo dell’induzione; e, dall’altro, alla conseguente confusione che essa ingenerava nei rapporti con le limitrofe fattispecie corruttive, con non poche ricadute in termini di tenuta garantista e di stessa efficacia repressiva del sistema. La “lettura” di tale nuova offerta di tipicità, che potrebbe comportare una nuova “distribuzione sistematica” delle condotte fraudolente dei pubblici agenti, non sarebbe possibile, tuttavia, senza tener conto del dato giurisprudenziale, che, ad appena un anno dalla riforma, ha richiesto l’intervento delle SS.UU., chiamate a lumeggiare – attraverso la nota sentenza Maldera – i contorni di quello che continua ad apparire come un vero e proprio “labirinto giuridico”.

SOMMARIO: 1. Induzione e frode: un vecchio rapporto alle prese con nuovi paradigmi normativi. – 2. L’originaria funzione di “selettività secondaria” dell’art. 317 c.p. – 3. L’evoluzione giurisprudenziale del “modello induttivo”: l’attività decettiva tra truffa aggravata e concussione. – 4. La riforma del 2012 e la successiva giurisprudenza della Cassazione: l’emancipazione della condotta induttiva, tra vecchi e nuovi paradigmi interpretativi. – 4.1. La riformulazione dell’art. 317 c.p. e l’introduzione dell’art. 319-quater c.p. nelle strategie di contrasto alla corruzione attuate con la l. 190/2012– 4.2. La sentenza Maldera: le Sezioni Unite tracciano i (mobili) confini dell’induzione indebita. – 5. Alcuni rilievi critici: il “ruolo” sistematico dell’art. 319-quater c.p., tra difficile autonomia applicativa e possibili sperequazioni punitive. – 6. I rapporti tra induzione indebita e frode nella nuova “geografia” degli illeciti inter-scambi tra soggetto pubblico e soggetto privato.