ISSN 2039-1676


14 giugno 2011 |

Comunicazione della Commissione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea attraverso il diritto penale e le indagini amministrative

Relazione a cura dell'Ufficio massimario della Corte di Cassazione (redattore dott. Gaetano de Amicis)

 
Pubblichiamo di seguito, ringraziando l'Autore e l'Ufficio del massimario della Corte di Cassazione, la relazione redatta per l'Ufficio medesimo dal dott. Gaetano De Amicis,  avente ad oggetto la Comunicazione della Commissione sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea attraverso il diritto penale e le indagini amministrative (Commissione Europea – 26 maggio 2011 COM (2011) 293 definitivo).
 
 
Con la comunicazione in esame, che rientra nell’ambito di una più ampia strategia volta a contrastare le frodi e la corruzione, la Commissione indica la linea da seguire per tutelare i fondi del bilancio dell’UE da qualsiasi forma di comportamento delittuoso, sul presupposto che la tutela dei fondi comunitari mediante un’azione efficace ed equivalente su tutto il territorio dell’Unione deve diventare una priorità per le autorità nazionali. Nonostante i progressi compiuti negli ultimi quindici anni, il livello di tutela penale degli interessi finanziari dell’UE varia ancora notevolmente fra gli Stati membri dell’Unione, poichè le indagini penali appaiono tuttora caratterizzate da un quadro giuridico e procedurale frammentario (differisce, ad es., il concetto di funzionario pubblico nell’ambito delle norme anticorruzione cosicché, per il medesimo comportamento, un individuo può godere dell’impunità in alcuni Stati membri ed essere condannato in altri, con conseguente sanzione penale e destituzione dal pubblico ufficio), mentre il dispositivo relativo alla convenzione del 1995 sulla tutela degli interessi finanziari dell’UE è stato pienamente attuato da soli cinque Stati membri. Tre, secondo la Commissione, devono essere i livelli su cui occorre impegnarsi attraverso l’elaborazione di una complessiva strategia di intervento: a) potenziamento delle procedure penali e amministrative (ad es., attraverso un sempre maggiore ricorso a strumenti esistenti quali la rete giudiziaria europea in materia penale e la rete europea di formazione giudiziaria, ovvero attraverso l’applicazione di norme di procedura equivalenti, che consentirebbero di rafforzare la fiducia reciproca tra autorità giudiziarie ed amministrative); b) rafforzamento del diritto penale sostanziale (attraverso la messa a punto di un’iniziativa sulla tutela degli interessi finanziari dell’UE, che sostituirà la proposta pendente sulla tutela penale degli interessi finanziari, risalente al 2001, mentre qualsiasi nuova misura dovrà garantire un’applicazione equa e coerente delle sanzioni penali contro le frodi, tenendo conto delle modalità specifiche del reato commesso); c) potenziamento del quadro istituzionale previsto dal Trattato di Lisbona (non solo conferendo eventualmente ad Eurojust i poteri per avviare di propria iniziativa indagini penali su attività criminali lesive degli interessi finanziari dell’Unione, ma anche provvedendo ad istituire un’autorità europea competente a perseguire i reati, quale la Procura europea, in modo da applicare in modo coerente ed omogeneo norme comuni in materia di frode e di altri illeciti lesivi degli interessi finanziari dell’Unione, indagare, perseguire e consegnare alla giustizia gli autori di reati contro gli interessi finanziari dell’Unione ed i loro complici).