11 novembre 2011 |
Comunicazione COM (2011) 689 della Commissione europea al Parlamento e al Consiglio
La Commissione europea annuncia le future iniziative (anche di carattere penale) per il contrasto alla droga
Con la Comunicazione qui allegata, la Commissione europea - dopo aver messo in luce i punti deboli della normativa vigente dell'UE in materia di traffico di stupefacenti, a cominciare dalla decisione quadro 2004/757/GAI - detta le linee guida delle future iniziative dell'Unione nell'ambito della lotta alla droga.
Particolarmente interessanti quelle che interessano il diritto penale sostanziale, che trovano la loro base giuridica nell'83 § 1 TFUE: la disposizione, come noto, fa rientrare il traffico illecito di stupefacenti tra le sfere di "criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale" le quali giustificano l'adozione, da parte del Parlamento e del Consiglio, di direttive di armonizzazione minima.
Gli interventi delle istituzioni europee che interesseranno la materia penale avranno ad oggetto, in particolare:
- la punibilità come reato autonomo del traffico illecito di precursori chimici (che in alcuni Stati è punito solo a titolo di complicità nel reato di traffico di stupefacenti);
- l'ampliamento dell'elenco delle circostanze aggravanti, in modo che lo stesso venga a ricomprendere tutte le aggravanti contemplate dagli strumenti di fonte UE e ONU in tema di contrasto al traffico di droga;
- il miglioramento delle definizioni dei reati e delle sanzioni, con un'indicazione più dettagliata di queste ultime;
- l'introduzione di obblighi di segnalazione più rigorosi in capo agli Stati membri in merito all'attuazione e agli effetti della legislazione.
«L'introduzione di norme minime comuni» - si legge nella Comunicazione - «è essenziale per stabilire il livello di fiducia necessario al fine di rinsaldare la cooperazione tra autorità giudiziarie degli Stati membri», sul presupposto che «gli Stati membri non possono contenere la diffusione di questo fenomeno in mancanza di un efficace coordinamento», poiché la libera circolazione delle merci garantita dal mercato interno avvantaggia anche i traffici illeciti, e se uno Stato membro vieta nuove sostanze psicoattive, la vendita si sposta nei negozi degli Stati membri caratterizzati da una legislazione più permissiva.
«Un'azione di repressione non coordinata» - in sintesi - «potrebbe costringere i trafficanti a trasferire i siti di produzione verso i paesi vicini o a dirottarne il traffico, senza che ciò sia tuttavia sufficiente a destabilizzare durevolmente tale pratica».