ISSN 2039-1676


16 novembre 2011

Sulla vexata quaestio della truffa c.d. processuale: false rappresentazioni dei fatti in atto di citazione e insussistenza del reato

Trib. Taranto, 9 maggio 2011, Est. Incalza, imp. M.S. e altro

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - TRUFFA - Falsa rappresentazione dei fatti in atto di citazione a giudizio civile - Insussistenza del fatto di reato

Perché possa dirsi integrato il delitto di truffa è necessario che esista un effettivo nesso causale tra gli artifici o raggiri, l'errore e la determinazione del consenso del truffato all'atto dispositivo, fonte - per un verso - di un danno patrimoniale per la vittima e - per altro verso - di un ingiusto vantaggio (anche non patrimoniale) per l'agente; ne discende che la fattispecie di c.d. "truffa processuale" non è riferibile alla norma di cui all'art. 640 c.p., in quanto l'inganno non incide sulla libertà negoziale, che manca nel giudice chiamato a decidere: la sua decisione non è atto di disposizione patrimoniale ma esercizio delle funzioni giurisdizionali. Inoltre, la non veritiera rappresentazione dei fatti descritta nell'atto di citazione a giudizio civile non è idonea a trarre in inganno i convenuti, e ad indurli ad effettuare - quale atto di disposizione negoziale - il pagamento di un risarcimento del danno non dovuto; né l'eventuale compimento di un atto dispositivo patrimoniale da parte del convenuto sarebbe configurabile, in ogni caso, quale conseguenza diretta del comportamento fraudolento posto in essere dall'agente, di portata tale da trarre in errore l'autore del menzionato atto di disposizione, ma invece la conseguenza della statuizione dell'autorità giudiziaria all'esito del vaglio processuale delle contrapposte prospettazioni difensive dei contraddittori.

 

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