ISSN 2039-1676


16 settembre 2015 |

Sulla rilevanza penale della truffa 'sentimentale': una recente pronuncia del Tribunale di Milano

Trib. Milano, Sez. III, sent. 14 luglio 2015 (dep. 8 settembre 2015), giud. Mannucci Pacini

 

1. È ravvisabile il delitto di truffa nel caso in cui una persona, ingannando il partner circa i propri sentimenti, induca quest'ultimo ad effettuare a suo favore una prestazione patrimoniale? Questo uno dei temi affrontati dal Tribunale di Milano nella sentenza in oggetto (clicca sotto su 'download documento'), la quale tratta - inoltre - della configurabilità dell'appropriazione indebita di somme di denaro date in prestito.

 

2. Ripercorriamo, anzitutto, i fatti oggetto della pronuncia: una donna (la parte offesa nel processo) presta varie somme di denaro ad un uomo (l'imputato) con cui intrattiene da alcuni mesi una relazione sentimentale, ricevendo da quest'ultimo promesse circa la costruzione insieme di una famiglia e rassicurazioni sulla futura restituzione del denaro. L'uomo, poco tempo dopo aver ricevuto tali somme (la cui entità non risulta accertata con sicurezza ma che, nella prospettazione della persona offesa, ammonterebbero a 16.000 euro circa), interrompe la relazione e restituisce solo una minima parte del denaro prestato (280 euro), rifiutandosi - nonostante le reiterate richieste della donna, anche mediante raccomandata - di onorare il proprio debito.

 

3. I reati ipotizzati nel capo d'imputazione sono quelli di truffa (art. 640 c.p.) e di appropriazione indebita (art. 646 c.p.). La sentenza - lo anticipiamo - perviene ad una pronuncia di assoluzione dell'imputato.

 

4. Quanto alla truffa, il Tribunale osserva che, perché possa dirsi integrato il reato, occorrerebbe provare che l'uomo, con una condotta fraudolenta, abbia indotto in errore la donna sulle proprie intenzioni familiari e lavorative future, così da convincerla a corrispondergli quelle somme, con l'iniziale e perdurante intento sia di ingannarla circa i propri sentimenti sia di non restituire il denaro ricevuto.

La questione - viene fatto notare - va contestualizzata all'interno del più generale, ma pressoché inedito, tema della 'truffa sentimentale'; locuzione con cui nella sentenza si allude ai casi in cui "una persona inganni il proprio 'compagno' (o la propria 'compagna') circa i propri sentimenti, al solo scopo di ottenere un vantaggio patrimoniale con altrui danno".

Può dunque l'inganno tipico della truffa avere ad oggetto i sentimenti dell'agente; e possono quest'ultimi essere l'oggetto dell'errore della vittima? La risposta è affermativa secondo il Tribunale di Milano, che ne propone anche un esempio: "un soggetto [che] contatti una persona su un social-network e intraprenda con questa una corrispondenza offrendo dati falsi circa le proprie qualità, i propri interessi e la propria professione, riuscendo, in tal modo, a far invaghire la persona, a farle credere che i sentimenti affettivi siano reciproci e infine a farle effettuare una prestazione patrimoniale a proprio favore".

Se la 'truffa sentimentale' è dunque astrattamente ipotizzabile, si potrebbe a ragione temere un abnorme ampliamento dell'area di rilevanza penale, tale da includere condotte, assai frequenti nelle relazioni di coppia e, a buon senso, immeritevoli di soggiacere alla sanzione penale. Di tale pericolo prende atto il Tribunale, che individua tre principali aspetti che il giudice deve vagliare con particolare rigore in casi simili.

Il primo è la concreta portata fraudolenta della condotta, ossia l'effettiva presenza di artifici e raggiri, rammentando che "il semplice mentire sui propri sentimenti (la nuda menzogna) non integra una condotta tipica di truffa".

Il secondo è il dolo iniziale: l'agente deve avere fin dall'inizio voluto ingannare la vittima e ottenere la prestazione patrimoniale ingiusta; il che rappresenta un'evidente difficoltà di carattere probatorio.

Il terzo aspetto riguarda il rapporto causale-consequenziale tra errore e atto di disposizione patrimoniale: non vi è truffa se l'errore non è stato effettivamente causa dell'atto dispositivo e non si dimostri che, in assenza di esso, quell'atto non sarebbe stato posto in essere. A parere del Tribunale, dunque, non essendo generalmente possibile conoscere tutte le componenti di una relazione di coppia (e cioè "tutte le ragioni per cui una persona desidera 'stare' con un'altra e disporre anche patrimonialmente a favore di quest'ultima") si deve ritenere "normalmente impossibile provare che non sussistano altre cause di per sé sufficienti a giustificare l'atto dispositivo". Così nel caso cui si accenna in via esemplificativa nella sentenza - quello di un ricco signore che intraprenda una relazione con una giovane e avvenente donna, effettuando a suo favore cospicue prestazioni patrimoniali - non potrebbe dirsi integrato il delitto di truffa finché permanga il ragionevole dubbio che la presunta vittima, anche sapendo della reale intenzione della stessa, si sarebbe comportato allo stesso modo, ad esempio perché ben lieto di accompagnarsi all'attraente ragazza.

In casi simili, del resto, non sarebbe nemmeno facile accertare la sussistenza di uno stato di errore del soggetto passivo della condotta, in quanto - come rammenta autorevole dottrina, richiamata nella sentenza in oggetto - il dubbio concreto sulla possibilità di essere ingannati esclude la configurabilità della truffa.

Per tali motivi, nella quasi totalità delle condotte di 'truffa sentimentale' astrattamente riconducibili al delitto di cui all'art. 640 c.p., risulta concretamente impraticabile la via della sanzione penale. Nel caso in esame, l'assoluzione dal delitto di truffa è motivata dall'assenza tanto di una condotta fraudolenta, quanto del dolo iniziale.

 

5. Il Tribunale procede quindi a vagliare la sussumibilità della fattispecie all'interno del delitto di appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p.

Sul punto la sentenza è perentoria: la mancata restituzione di somme di denaro date in prestito è penalmente irrilevante. Essa può dar luogo solo ad una violazione contrattuale rilevante in sede civile, ma non al delitto di appropriazione indebita né a qualsivoglia altro illecito penale.

La ragione? Il difetto del requisito dell'altruità della cosa oggetto della condotta.

Infatti - avendo le parti pattuito la futura restituzione delle somme consegnate - l'operazione è giuridicamente qualificabile come contratto di mutuo. Dunque, al momento della consegna del denaro l'accipiens (l'imputato, mutuatario) ne acquista la proprietà ex art. 1814 c.c., rimanendo vincolato all'obbligo di restituire il tantundem.

Il trasferimento della proprietà delle cose date a mutuo esclude la compatibilità di tale contratto con ipotesi di appropriazione indebita; almeno aderendo al tradizionale orientamento giurisprudenziale che considera "altrui" la cosa che è in proprietà di altri secondo le norme del diritto civile.

Nella sentenza, tuttavia, si dà atto dell'esistenza anche di un diverso approdo giurisprudenziale secondo cui la nozione civilistica di altruità non sarebbe determinante in materia di appropriazione indebita: la cosa sarebbe invece "altrui" ex art. 646 c.p. quando su di essa esiste un vincolo attuale di destinazione a uno scopo cui altri ha interesse. Oggetto materiale del delitto potrebbero anche essere somme di denaro che - in termini civilistici - sono di proprietà dell'agente, allorché quest'ultimo dia loro una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso.

A parere del Tribunale, anche aderendo a tale secondo orientamento la soluzione del caso in esame non cambia, in quanto le somme di denaro furono consegnate all'imputato nell'ambito di un rapporto di intima amicizia senza prevedere uno specifico vincolo di destinazione: invero, all'imputato non era contestato il mancato utilizzo delle somme per uno scopo prefissato nell'interesse della proprietaria, bensì il mancato rispetto dell'obbligo di restituire l'equivalente di quelle somme dopo averle utilizzate. Condotta, quest'ultima, potenzialmente rilevante in sede civile, ma non certo in quella penale.