ISSN 2039-1676


24 ottobre 2011 |

Le Sezioni unite intervengono, di nuovo, sulla pretesa appropriazione indebita, da parte del datore di lavoro, di emolumenti dovuti al dipendente

Cass., Sez. un., 25.5.2011 (dep. 20.10.2011), n. 37954, Pres. Lupo, Rel. Di Tomassi, ric. Orlando (non costituisce appropriazione indebita l'omesso versamento, da parte del datore di lavoro, di una parte della retribuzione del lavoratore che quest'ultimo abbia autorizzato a versare in favore di un terzo, suo creditore)

Le Sezioni Unite hanno ritenuto, nel solco di un noto precedente su tema affine (Sez. un., 27 ottobre 2004 n. 1327/2005, in Cass. pen., 2005, p. 3345 con nota di CIPOLLA) che non integra il reato di appropriazione indebita, ma solo illecito civile, la condotta del datore di lavoro il quale, incaricato dal lavoratore di cedere una quota della sua retribuzione a un terzo creditore (nella specie, un istituto finanziario) per estinguere un mutuo, ometta di versare le relative rate.
 
La sottoposizione al più alto collegio della questione di diritto testé enunciata ad opera della seconda sezione penale, che l’aveva rimessa con ordinanza del 18 febbraio 2011, è stata dovuta al fatto che, pur essendosi già le Sezioni unite pronunciate, in circostanza analoga, nel senso della non configurabilità del reato, da un lato si è ritenuto di dubbia estensibilità il principio di diritto illo tempore enunciato alla diversa fattispecie oggetto di esame da parte della Corte, dall’altro, si è rilevato che nella giurisprudenza delle sezioni semplici successiva alla citata decisione delle Sezioni unite, in qualche caso quel principio era stato disatteso, con rinnovata formazione del contrasto (Sez. II, 18 marzo 2009 n. 19911, in C.E.D. Cass., n. 244737).
 
Nelle more della discussione dinanzi alle Sezioni unite, il reato si era prescritto, ma l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata è stato giustamente pronunciato per la prevalente formula più favorevole dell’insussistenza del fatto, non avendo il Supremo Collegio ritenuto di dover deflettere dalle posizioni  raggiunte con la sentenza di sette anni addietro, pur resa sul diverso caso concernente l’omesso versamento delle trattenute destinate alla Cassa edile. I principi allora enunciati sono stati, infatti, ritenuti estensibili pacificamente alla situazione oggetto del giudizio, relativa alla cessione di una quota dello stipendio effettuata dal dipendente pro solvendo a favore di un terzo.
 
La sentenza, infatti, ha premesso che non è possibile distinguere l’omesso pagamento al cessionario della quota di salario trattenuta su quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lavoratore dall’omesso pagamento, anche parziale, della retribuzione al lavoratore stesso.
 
Secondo la sentenza, «in relazione a un inadempimento di tal fatta del datore di lavoro non è possibile considerare già appartenente al patrimonio del lavoratore la somma corrispondente alla retribuzione a lui dovuta, mai uscita e separata dal patrimonio del datore di lavoro, specie quando comunque ecceda le quote intangibili, non essendo prevista – ad opera dei datori di lavoro, di alcun tipo – la costituzione, ex lege o volontaria, di fondi o patrimoni separati deputati al pagamento delle retribuzioni, neppure ai limitati fini dell’assolvimento degli obblighi di tutela prescritti dall’art. 36 Cost.; sicché non v’è modo di configurare, allo stato della legislazione vigente, il delitto di appropriazione indebita» (con il che si conferma, e la sentenza lo ribadisce, che il problema di interpretazione riproposto al più alto Collegio era sempre quello della individuazione della portata del termine “altrui” impiegato nell’art. 646 c.p. per definire l’oggetto della “appropriazione” penalmente rilevante, posta in essere dal “possessore”, di denaro o bene fungibile).
 
All’esito di una approfondita analisi, la Corte sottolinea come, nonostante l’ampliamento della nozione di “altruità”, nulla consenta di ricondurre ad essa qualsivoglia diritto di credito, fosse anche liquido ed esigibile. E' tuttavia enunciato il principio generale per cui integra appropriazione indebita il fatto di chi, avendo ricevuto una somma di denaro o altro bene fungibile per eseguire o in esecuzione di un impiego vincolato, se l'appropri dando alla somma o al bene destinazione diversa e incompatibile con quella dovuta.
 
Dal principio si ricava, a contrario, la conseguenza per cui il mero inadempimento, da parte del datore di lavoro, dell’obbligazione di retribuire, con il proprio patrimonio, il dipendente e di far fronte per esso o in sua vece agli obblighi fiscali, retributivi o previdenziali, non integra la nozione di appropriazione di denaro altrui richiesta per la configurazione del delitto di cui all’art. 646 c.p.