ISSN 2039-1676


23 febbraio 2011 |

In tema di truffa e falsa attestazione di presenza sul luogo di lavoro

Nota a Cass. pen., sez. II, 21.12.2010 (dep. 4.1.2011), n. 38, Pres. Esposito, Rel. Davigo

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha ribadito un principio di diritto consolidato: la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo, è condotta fraudolenta, oggettivamente idonea ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza in merito alla presenza sul luogo di lavoro, e integra il reato di truffa aggravata, a condizione che sia economicamente apprezzabile il periodo di assenza non risultante dalla timbratura, normalmente ritenuto tale se superiore a 15 minuti.

Nel caso di specie a venire in rilevo sono le condotte realizzate da una dipendente dell’ASL che, in numerose occasioni, si era allontanata dal luogo di lavoro senza registrare l’uscita, provvedendo a “timbrare il cartellino” all’orario di conclusione della giornata lavorativa in una sede di lavoro diversa da quella di assegnazione, verosimilmente più vicina alla propria abitazione, in modo tale da poter tornare prima a casa dal lavoro.
 
Con la sentenza che qui si segnala la Cassazione, in applicazione del suddetto principio di diritto, ha annullato la sentenza con la quale nel giudizio di primo grado, sebbene fosse stata ravvisata la sussistenza di un ingiusto profitto con danno dell’ASL “in quanto le registrazioni fuori sede avrebbero consentito all’imputato di beneficiare di compenso straordinario”, si era tuttavia esclusa la truffa concludendo nel senso dell’assenza di artifici o raggiri, “dal momento che gli uffici non avrebbero potuto verificare in tempo reale l’effettivo luogo di timbratura”.
 
Avendo riguardo al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di merito, pare che sia proprio la circostanza che gli uffici non avrebbero potuto verificare in tempo reale l’effettivo luogo di timbratura a portare a concludere per il carattere fraudolento, oggettivamente idoneo ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza in merito alla presenza sul luogo di lavoro, della falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo.