ISSN 2039-1676


25 ottobre 2011 |

La Cassazione sull'irretroattività  delle disposizioni in materia di confisca per equivalente in relazione ad una truffa aggravata ai danni dello Stato

Cass. Pen., III sezione, 19 luglio 2011 (dep. 1 Agosto 2011), n. 1569, Pres. De Maio, Est. Lombardi

1. Con la sentenza in commento, la Suprema Corte esclude che la confisca per equivalente, prevista anche per il reato di truffa ai danni dello Stato ai sensi dell'art. 640 quater c.p. (introdotto dalla L. n. 300 del 29 settembre 2000), sia applicabile in relazione a somme percepite anteriormente all'entrata in vigore delle norme che la consentono.
 
Detto principio di diritto vale anche ove quel reato dovesse concretamente configurarsi quale unica fattispecie a consumazione prolungata.
 
Più precisamente, nel corso di un procedimento penale a carico del presidente del C.d.A. di una nota società farmacologica per il reato di cui all'art. 640 bis c.p., veniva disposto un sequestro preventivo di beni dell’indagato, prodromico alla successiva confisca per equivalente, per un valore corrispondente a quello che si riteneva essere stato l'illecito guadagno.
 
Contro la misura cautelare la difesa presentava istanza di inammissibilità, deducendo la inapplicabilità della confisca per equivalente in rapporto al profitto inerente a fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 640 quater c.p.
 
Il Tribunale del riesame respingeva le deduzioni difensive in ordine all’illegittimità del sequestro.
 
In punto di diritto l’ordinanza osservava che «l’ipotesi di truffa aggravata ai danni dello stato deve essere configurata come reato a consumazione prolungata,con la conseguenzache il momento consumativo del reato deve essere individuato in quello in cui sono venuti a cessare i pagamenti, anche se l’origine del rapporto è da ricondurre ad un artificio o raggiro posto in essere molto tempo prima».
 
Pertanto, deve ritenersi applicabile il sequestro per equivalente anche ad un’ipotesi di reato la cui realizzazione abbia avuto inizio prima dell’entrata in vigore della L. n. 300/2000, ma la cui consumazione si sia protratta successivamente.
 
Avverso all’ordinanza viene presentato ricorso deducendo nuovamente l'irretroattività delle norme che disciplinano il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, espressamente prevista dall’art. 15 della L. n. 300/2000.
 
La Cassazione, con la sentenza in esame, accoglie il ricorso pronunciandosi su due questioni di rilevante interesse: la configurazione del reato di truffa aggravata ex art. 640 bis e l'efficacia temporale della confisca per equivalente ex art 322 ter.
 
 
2. In primo luogo la Corte Suprema considera il tema della qualificazione giuridica del reato di truffa aggravata rubricato all'art. 640 bis, con riferimento ai rapporti tra il reato continuato ed il reato a consumazione prolungata[1].
 
La collocazione nell'una o nell'altra categoria è essenziale per stabilire il momento consumativo; se, infatti, la truffa ai danni dello Stato assume la connotazione di un reato a consumazione prolungata, il momento consumativo coincide con la cessazione dei pagamenti da parte dello Stato o di un ente pubblico, che segna anche la fine dell'aggravamento del danno; se, invece, la fattispecie si configura come reato continuato, il momento consumativo coincide con ciascuna erogazione da parte dell'ente[2].
 
Pronunciandosi precedentemente sulla medesima questione, la Corte aveva così distinto le due ipotesi: «La truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico per percezione di prestazioni indebite di finanziamenti e contributi la cui erogazione sia rateizzata periodicamente nel tempo, allorché si è in presenza di un’unica azione i cui effetti continuano a prodursi nel tempo, assume la connotazione del reato a consumazione prolungata giacché il soggetto ponendo in essere tale condotta, palesa la volontà, fin dall’inizio, di realizzare un evento destinato a durare nel tempo»; «…per contro è ravvisabile la diversa configurazione del reato continuato allorché, all’atto della percezione indebita delle diverse rate o prestazioni, l’agente reiteri la condotta truffaldina in tutte le sue componenti, incluso l’artificio o il raggiro; ed invero ci troviamo in tal caso non già in presenza di un’unica attività truffaldina, bensì di una pluralità di condottefinalizzate ad un medesimo scopo ed unificate dalla comunanza dell’elemento ideativo»[3].
 
Pertanto, la configurazione del reato come a consumazione prolungata o, invece, continuato veniva ricondotta alla natura unitaria o pluralistica del comportamento tipico di artifici o raggiri.
 
Con la sentenza in esame, la Corte, richiamando alcuni precedenti, precisa tuttavia come un fenomeno di prolungamento della consumazione dello stesso reato sia normalmente da individuarsi, e venga normalmente individuato, nei casi di «erogazione di contributi, finanziamenti ed altro in forma rateale da parte della pubblica amministrazione, che trovino il loro fondamento in unico provvedimento di concessione di erogazioni pubbliche, di cui all’ipotesi di reato prevista dall’art. 640 bis c.p.»[4].
 
Con questa affermazione, la Cassazione tende a valorizzare non tanto le dinamiche della condotta truffaldina, bensì l’unicità del “fatto genetico” dal quale è derivato l’ingiusto profitto. Lasciando intendere che, ove l’erogazione fosse riconducibile a più provvedimenti, dovrebbe invece ravvisarsi un reato continuato.
 
Su questi presupposti, si lamenta la mancanza, nell’ordinanza impugnata, di un’adeguata analisi ed illustrazione dei meccanismi attraverso i quali, nel corso degli anni, si sarebbe verificato un ingiusto profitto dell'imputato in danno della pubblica amministrazione, da ricondursi, appunto, ad un unico originario rapporto genetico delle successive erogazioni
 
Non è tuttavia il caso di sopravvalutare la portata e le implicazioni di queste affermazioni: come subito avremo modo di considerare, il dilemma della qualificazione della truffa ai danni dello Stato si rivela in realtà irrilevante ai fini della decisione sul caso specifico.
 
 
3. In secondo luogo, la Corte esclude l’efficacia retroattiva delle disposizioni in materia di confisca per equivalente nel reato di truffa.
 
Preliminare ad una soluzione in materia è la questione della natura giuridica della confisca per equivalente, cioè di quella confisca caratterizzata dalla possibilità di espropriare beni diversi da quelli che costituiscono il prezzo o il profitto del reato, purché per un importo di pari valore, nel caso in cui questi ultimi non vengano individuati.
 
Mancando del tutto un nesso di pertinenza tra i beni confiscabili e l’oggetto del reato per il quale si procede, si comprendono i dubbi circa la natura giuridica della misura; il carattere squisitamente afflittivo che la connota lascia propendere per la sua qualità di sanzione penale[5].
 
In tal senso depone anche la circostanza che la confisca per equivalente, a differenza della confisca prevista dall'art. 240 c.p., sia prevista come misura obbligatoria[6].
 
Secondo le Sezioni Unite, la confisca per equivalente disposta dall'art. 322 ter c.p. «costituendo una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti viene ad assumere un carattere eminentemente sanzionatorio»[7].
 
Dal 2007 è stata estesa l'operatività dell'art. 322 ter anche ai reati tributari (in forza del disposto dell’art.1, comma 143 della l.24 dicembre 2007, n.244), di conseguenza ci si è chiesti se sia possibile applicare la norma in parola retroattivamente. Sulla questione si è pronunciata la Corte Costituzionale con ordinanza n. 97 del 2 aprile 2009.
 
Intervenendo su una questione procedurale insortaimmediatamente dopo l’introduzione della norma in oggetto, la Corte Costituzionale ha affermato l’irretroattività delle norme previste in tema di confisca per equivalente nei reati tributari.
 
Osservando che «a tale conclusione si giunge sulla base della duplice considerazione che il secondo comma dell’art. 25 Cost. vieta l’applicazione retroattiva di una sanzione penale, come deve qualificarsi la confisca per equivalente, e che la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto in contrasto con i principi sanciti dall’art. 7 della Convenzione l’applicazione retroattiva di una confisca di beni riconducibile proprio ad un’ipotesi di confisca per equivalente (Corte Europea dei diritti dell’uomo, sentenza n. 307A/1995, Welch v. Regno Unito)»[8].
 
Con la pronuncia in esame, dunque, la Corte di Cassazione non fa che estendere l'orientamento prevalente anche alla specifica ipotesi di confisca per equivalente applicata al reato di truffa aggravata ai danni dello stato e, riprendendo l'argomento sostenuto sia dalle SS UU che dalla Consulta, secondo cui tale misura ha natura sanzionatoria e non di misura di sicurezza patrimoniale, stabilisce in maniera definitiva che ad essa si applica la disciplina della irretroattività della legge penale sfavorevole sancita non soltanto dall’art 2, I comma, c.p. (e nel caso specifico dall’art. 15 della l. n. 300/2000) ma anche dall’art. 25 Cost. e dall'art. 7 CEDU.
 
Pertanto, afferma il Collegio, anche se fosse accolta l’ipotesi di reato a consumazione prolungata, è da escludersi la possibilità di applicare la confisca per equivalente con riferimento a «somme percepite anteriormente all’entrata in vigore delle norme che le consentono»[9]. Ne deriva, come si accennava poc’anzi, la sostanziale irrilevanza della prima questione, inerente appunto alla qualificazione di un comportamento fraudolento articolato nel tempo nei termini di un’unica truffa a consumazione prolungata o di una pluralità di truffe in continuazione.


[1] Sul reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) v.: Mantovani F., Diritto penale, delitti contro il patrimonio, II edizione, Milano, 2002, p. 204; Musco, Note critiche in tema di abuso di sovvenzioni pubbliche, in AA.VV., Problemi giuridici delle agevolazioni finanziarie all’industria (a cura di Costi-Libertini), Milano, 1982; Coppi, Appunti in tema di “Malversazione ai danni dello Stato” e di “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”, in Studi Vassalli, I, Milano, 1990, 569; Pelissero, Truffa aggravata per il conseguimento di pubbliche forniture, in, Riv. It., 1991, 923; Sammarco, Truffa, in Enc. giur., XXXI, 1994; Zanotti, La truffa, Milano, 1993; Fiandaca-Musco, Diritto penale, parte speciale, III, p. 172.
[2] Per la consumazione al momento della cessazione dei pagamenti periodici da parte dello Stato: Mantovani F.,  Diritto penale, delitti contro il patrimonio, cit., p. 198. Contra Marinucci-Dolcini (a cura di), Codice penale commentato, art. 640 bis, ed. CEDAM, 1996.
[3]Cass. Pen., sez. I, 25 ottobre 2006, n. 35797; Cass. Pen., sez. I, 6 aprile 2006, n. 12357; Cass. Pen., sez. III, 21 giugno 2006, n. 21496, in Foro it, 2007, II, 872.
[4]Cass. Pen., sez. II, 24 aprile 2007, n. 26256, Cornello ed altri; negli stessi termini Cass. Pen., sez. II, 9 luglio 2010, n. 28683, Battaglia ed altri, in www.italgiure.it. Ovvero con riferimento “all’ipotesi della truffa ex art. 640 c.p., allorché l’ingiusto profitto con l’altrui danno, destinato a prolungarsi o reiterarsi nel tempo, trovi la propria fonte in un unico fatto genetico”, Cass. Pen., sez. II, 15 ottobre 2009, n. 43347, Casagli ed altri, in www.italgiure.it.
[5] In questi termini v.: Lattanzi g., Lupo E., Codice Penale- Rassegna di giurisprudenza e dottrina, vol. II, I reati contro la p.a., libro II, art. 322 ter, 289, Milano, 2010; Fondaroli D., Le ipotesi speciali di truffa, Milano, 2008, 259; Vergine F., Confisca e sequestro per equivalente, Ipsoa, 2009, 239 ss.
[6] Cfr. Fondaroli D., Splendori e miserie della confisca obbligatoria del profitto, in Principi costituzionali in materia penale e fonti sopranazionali, a cura di Fondaroli D., CEDAM, 2009, 121 s.
[7]Cass. Pen., SS.UU., 22 novembre 2005, n. 41936, in www.italgiure.it
[8] Corte Cost., 3 aprile 2009, n. 97 in federalismi.it. Negli stessi termini:Corte Cost., ud. 16 novembre 2009 (dep. 20 novembre 2009), n. 301, in www.federalismi.it
[9]Nello stesso senso Cass. Pen., sez. II, 14 giugno 2006, n. 31988, Chetta; RV 235357; Cass. Pen., sez. II, 21 dicembre 2006, n. 316, Spera ed altri, RV 235363; Cass. Pen., sez. II, 21 maggio 2008, n. 25910, Comensoli; RV 240623.