ISSN 2039-1676


4 ottobre 2011

In tema di frode fiscale e confiscabilità  del profitto del reato, nonchè di presupposti di operatività  dello 'scudo fiscale': il Tribunale di Milano sul caso Banca Mediolanum

Trib. Milano, 20.4.2011, G.i.p. D’Arcangelo

REATI TRIBUTARI - CONFISCA DEL PROFITTO – Elisione del profitto mediante condotte riparatorie - Operatività - Esclusione.
 
Non si può procedere alla confisca del profitto del reato di frode fiscale ai sensi dell'art. 1, comma 143 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) laddove l’imputato abbia medio tempore provveduto ad elidere integralmente il profitto del reato mediante opportune condotte riparatorie poste in essere post delictum (anche mediante il pagamento degli accessori di legge).
 
Riferimenti normativi: art. 1, comma 143 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
 
 
REATI TRIBUTARI – 'SCUDO FISCALE' – Operatività – Presentazione della dichiarazione riservata ed effettivo pagamento – Sufficienza.
 
La causa di non punibilità dello scudo fiscale – prevista dall’art. 8, comma 6, lett. c), della l. n. 289 del 2002 – opera ope exceptionis, in quanto è il contribuente a dover documentare il perfezionamento del procedimento a mezzo di presentazione della dichiarazione riservata e l'effettivo pagamento. Non occorre che l’imputato dimostri la correlazione tra le disponibilità fatte emergere ed il reato tributario posto in essere e, pertanto, la riconduzione, anche astratta, delle somme evase alle somme o alle attività costituite all’ estero oggetto di rimpatrio/regolarizzazione.
 
Riferimenti normativi: art. 8, comma 6, lett. c), l. n. 289/2002