ISSN 2039-1676


20 ottobre 2011

Delitti contro la pubblica amministrazione e confisca ex art. 12-sexies d.l. 306/92

GIP Tribunale di Lanciano, ord. 3 ottobre 2011, Giud. Del Villano Aceto

MISURE CAUTELARI REALI – Sequestro preventivo a fine di confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992 – Delitti contro la pubblica amministrazione – Ratio e natura – Inapplicabilità del principio di irretroattività.
 
 
L’ipotesi di confisca prevista dall’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 – estesa ad alcuni delitti contro la pubblica amministrazione dalla legge 27 dicembre 1996, n. 296 – è fondata su una presunzione iuris tantum, posta in relazione a delitti particolarmente allarmanti e idonei a creare un'accumulazione economica, che può costituire a sua volta lo strumento per la commissione di ulteriori illeciti, per la quale si considera illecita l’origine del patrimonio «sproporzionato» a disposizione del condannato per i delitti indicati. Detta confisca ha il carattere di misura di sicurezza patrimoniale, sia pure atipica, finalizzata a evitare l’accumulo di ricchezze di provenienza delittuosa, e per essa non opera il principio di irretroattività proprio della pena (art. 25 Cost.), ma quello della applicazione della legge vigente al momento della decisione. (Nella specie è stato richiesto e disposto il sequestro di beni acquistati a partire dal 1992, pur in presenza di contestazioni per il reato di cui all’art. 317 c.p. commesso a partire dal 2008).
 

 

Riferimenti normativi:
d.l. n. 306/1992, art. 12-sexies
 
c.p.p. art. 321 co. 2

 

 
 
MISURE CAUTELARI REALI – Sequestro preventivo a fine di confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992 – Delitti contro la pubblica amministrazione – Presupposti – Onere probatorio.
 
Il periculum in mora, necessario per legittimare il sequestro funzionale alla confisca ex art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, è integrato quando sussistano seri indizi di ricorrenza delle condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la disponibilità (diretta o indiretta) dei beni, sia per ciò che attiene alla sproporzione del relativo valore rispetto al reddito o alle attività economiche dell’interessato, ivi compresa la mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi. Non occorre un nesso di pertinenza tra i beni destinati alla confisca e il reato per cui si procede,  ovvero tra i beni medesimi e l'attività criminosa del condannato, così come non occorre un rapporto di coincidenza temporale tra la data del commesso reato e quella di acquisizione del cespite. Il connotato di «sproporzione» che legittima la confisca, ed il sequestro alla stessa strumentale, deve essere misurato sulla «somma dei singoli beni» (e non riguardo al patrimonio come complesso unitario), cosicché la relativa valutazione deve compiersi in riferimento al reddito e alle attività nei momenti dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni, senza considerare il reddito dichiarato o le attività in essere, nel momento in cui viene adottata la misura cautelare, in rapporto al complesso dei cespiti contestualmente disponibili (Nella specie è stato richiesto e disposto il sequestro di beni intestati all’indagato e al figlio privo di redditi ventunenne – ritenuto fittizio intestatario – operando la valutazione di proporzionalità con riferimento ai singoli acquisti immobiliari e ai redditi all’epoca dichiarati).
 
Riferimenti normativi:
d.l. n. 306/1992, art. 12-sexies
 
c.p.p. art. 321 co. 2
 
 
Clicca sotto su "Download documento" per accedere all'ordinanza del GIP; clicca qui per accedere alla corrispondente richiesta dei p.m. dott. Menditto e Vecchio.