5 maggio 2014 |
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la direttiva Ue relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato
Direttiva 2014/42/UE
Sul complesso iter legislativo che ha condotto all'adozione della direttiva, si vedano in particolare (tra i documenti elencati nella colonna a destra) i contributi di A.M. Maugeri e di A. Balsamo sulla proposta originaria della Commissione del 2012, nonché i contributi di F. Mazzacuva e, ancora, di A.M. Maugeri sulle proposte di emendamento della Commissione LIBE del Parlamento europeo nel luglio 2013.
1. Il 29 aprile scorso è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la direttiva 2014/42/UE, datata 3 aprile 2014 e relativa "al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea". Si tratta di uno strumento normativo sviluppato nella consapevolezza della necessità di una crescente cooperazione internazionale in materia di recupero dei beni e di reciproca assistenza giudiziaria, indispensabile per vincere soprattutto la criminalità organizzata. La direttiva è finalizzata a modificare e ad ampliare le disposizioni dell'azione comune 98/699/GAI e delle decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI.
2. La direttiva - dopo aver definito i principali termini utilizzati (art. 2) ed il suo ambito di applicazione (art. 3) - impone agli Stati membri di adottare "le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, di beni strumentali e proventi da reato, o di beni di valore corrispondente a detti beni strumentali o proventi, in base a una condanna penale definitiva, che può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia" (art. 4). Inoltre, dispone che gli Stati membri devono adottare "le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, laddove l'autorità giudiziaria, in base alle circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata, sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose" (art. 5). Infine, è prevista la possibilità di confiscare beni nei confronti dei terzi, fatti salvi ovviamente i diritti dei terzi in buona fede (art. 6).
3. La direttiva, inoltre, detta disposizioni volte a rafforzare l'efficacia della confisca, attraverso l'obbligo per gli Stati membri di predisporre misure che consentano di individuare, rintracciare (art. 9) e gestire (art. 10) i beni confiscabili e, soprattutto, attraverso l'obbligo di predisporre misure che consentano di congelare i beni in vista di una futura, eventuale, confisca (art. 7). Dall'altro lato, però, lo strumento dell'Unione europea si preoccupa di imporre agli Stati membri l'obbligo di predisporre misure volte a garantire i soggetti i cui beni vengano colpiti da confisca (art. 8).
4. Gli Sati membri dovranno attuare la direttiva entro il 4 ottobre 2015, mentre entro il 4 ottobre 2018, la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuterà gli effetti delle norme nazionali vigenti in materia di confisca e recupero dei beni.