ISSN 2039-1676


5 maggio 2014 |

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la direttiva Ue relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato

Direttiva 2014/42/UE

Per consultare il testo della direttiva, della quale confidiamo di pubblicare al più presto un primo commento, clicca qui.

Sul complesso iter legislativo che ha condotto all'adozione della direttiva, si vedano in particolare (tra i documenti elencati nella colonna a destra) i contributi di A.M. Maugeri e di A. Balsamo sulla proposta originaria della Commissione del 2012, nonché i contributi di F. Mazzacuva e, ancora, di A.M. Maugeri sulle proposte di emendamento della Commissione LIBE del Parlamento europeo nel luglio 2013.

 

1. Il 29 aprile scorso è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la direttiva 2014/42/UE, datata 3 aprile 2014 e relativa "al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea". Si tratta di uno strumento normativo sviluppato nella consapevolezza della necessità di una crescente cooperazione internazionale in materia di recupero dei beni e di reciproca assistenza giudiziaria, indispensabile per vincere soprattutto la criminalità organizzata. La direttiva è finalizzata a modificare e ad ampliare le disposizioni dell'azione comune 98/699/GAI e delle decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI.

 

2.  La direttiva - dopo aver definito i principali termini utilizzati (art. 2) ed il suo ambito di applicazione (art. 3) - impone agli Stati membri di adottare "le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, di beni strumentali e proventi da reato, o di beni di valore corrispondente a detti beni strumentali o proventi, in base a una condanna penale definitiva, che può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia" (art. 4). Inoltre, dispone che gli Stati membri devono adottare "le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, laddove l'autorità giudiziaria, in base alle circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata, sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose" (art. 5). Infine, è prevista la possibilità di confiscare beni nei confronti dei terzi, fatti salvi ovviamente i diritti dei terzi in buona fede (art. 6).

 

3. La direttiva, inoltre, detta disposizioni volte a rafforzare l'efficacia della confisca, attraverso l'obbligo per gli Stati membri di predisporre misure che consentano di individuare, rintracciare (art. 9) e gestire (art. 10) i beni confiscabili e, soprattutto, attraverso l'obbligo di predisporre misure che consentano di congelare i beni in vista di una futura, eventuale, confisca (art. 7). Dall'altro lato, però, lo strumento dell'Unione europea si preoccupa di imporre agli Stati membri l'obbligo di predisporre misure volte a garantire i soggetti i cui beni vengano colpiti da confisca (art. 8).

 

4. Gli Sati membri dovranno attuare la direttiva entro il 4 ottobre 2015, mentre entro il 4 ottobre 2018, la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuterà gli effetti delle norme nazionali vigenti in materia di confisca e recupero dei beni.