ISSN 2039-1676


03 giugno 2015 |

La Corte costituzionale estende ai crediti da lavoro dipendente le tutele per i casi di confisca di prevenzione sui beni del debitore

Corte Cost., sent. 11 febbraio 2015 (dep. 28 maggio 2015), n. 94, Pres. Criscuolo, Rel. Frigo

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1. Diamo tempestiva notizia, riservando ad un futuro intervento i necessari approfondimenti, della importante sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 198, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», nella parte in cui non include tra i creditori che sono soddisfatti nei limiti e con le modalità ivi indicati anche i titolari di crediti da lavoro subordinato.

 

2. La decisione incide nella complessa materia delle misure di prevenzione patrimoniale, ed in particolare nella delicatissima disciplina di tutela dei diritti dei terzi a fronte dei provvedimenti ablatori su beni del debitore, che deve garantire la salvezza delle posizioni giuridiche di persone incolpevoli ma, al tempo stesso, l'effettività dei meccanismi di espulsione dei beni dal circuito dell'economia criminale, prevenendo frodi costruite sulla simulazione di crediti e diritti in genere a favore di terzi (ovviamente collusi).

La materia ha trovato una disciplina "a regime" nell'ambito del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice Antimafia),  entrato in vigore il 13 ottobre 2011, il  cui titolo IV regola appunto «Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali».

L'equilibrio è stato in sostanza trovato attraverso la garanzia della sicura anteriorità del credito rispetto al sequestro finalizzato alla confisca. Stabilisce infatti l'art. 52, comma 1, del Codice che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, sempre che sussistano ulteriori condizioni (necessità di previa escussione di altri beni del debitore, salve le prelazioni specificamente riguardanti i beni destinati alla confisca, prova di buona fede del terzo nel caso di strumentalità all'attività illecita o di provenienza dal reimpiego dei frutti relativi, prova del rapporto fondamentale sottostante in caso di ricognizioni di debito, promesse di pagamento e titoli di credito).

Dalla disciplina sommariamente descritta erano rimaste escluse le procedure già instaurate all'epoca di entrata in vigore del Codice antimafia (13 ottobre 2011), e per la loro regolazione erano state poi introdotte le norme di cui ai commi 194 e seguenti dell'art. 1 della citata legge di stabilità per il 2013.

Bloccato l'avvio di nuove procedure esecutive, si è prevista una procedura di tipo concorsuale (commi 199 e seguenti) destinata, appunto, a consentire soddisfazione dei crediti di terzi anche in procedimenti non regolati dal d.lgs. 159 del 2011. La tutela è stata introdotta per i «creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione», nonché per i creditori «che [...] a) prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene; b) alla data di entrata in vigore della presente legge sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a)».

Come si vede, e come rilevato anche in giurisprudenza, il legislatore aveva inteso garantire una tendenziale (anche se imperfetta) analogia di trattamento per tutti i terzi coinvolti in procedimenti di prevenzione, a prescindere dalla data di instaurazione delle procedure, in una evidente ottica di saldatura tra il "sistema" del Codice antimafia e la disciplina delle situazioni in esaurimento. Nondimeno, dalla procedura "transitoria" erano rimasti esclusi i creditori privilegiati non assistititi da garanzia reale (o non partecipi di procedura pignoratizia), e, tra questi, i lavoratori subordinati.

 

3. La questione posta dal Tribunale ordinario di Caltanissetta, sezione misure di prevenzione,  investiva i commi da 198 a 206 della legge n. 228 del 2012, ma mirava  semplicemente ad ottenere una pronuncia additiva che includesse, tra i soggetti legittimati ad avvalersi della procedura prevista dalla stessa legge, anche «i creditori privilegiati (ed in particolare i lavoratori dipendenti)».

La Consulta ha operato, interpretando il complesso delle argomentazioni proposte, una sorta di riduzione del quesito, dal genus dei creditori privilegiati alla species dei lavoratori dipendenti, ed ha opportunamente limitato l'addizione richiesta al solo elenco dei creditori ammessi alla procedura regolata dai commi successivi al 198, l'unico attinto, di conseguenza, dalla dichiarazione di illegittimità.

Il riferimento all'art. 36 Cost., pure affiancato da quelli agli artt. 3 e 24 Cost., era infatti dominante nella logica dell'ordinanza di rimessione: «la mancata estensione della procedura di accertamento anche ai titolari di crediti da lavoro dipendente comporterebbe, nel caso di confisca dell'azienda del datore di lavoro, una grave lesione del diritto alla retribuzione, non giustificabile alla luce delle finalità di sicurezza pubblica sottese alla misura di prevenzione patrimoniale» (così la sintesi operata dalla stessa Consulta).

 

4.  Il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro è risultato in effetti risolutivo nel ragionamento che ha portato la Corte a compiere un'operazione che presentava indubbia difficoltà: prima fra tutte, l'assenza nei crediti de quibus di quelle forme di «anteriorità pubblicamente certificata» che invece caratterizzano le altre situazioni soggettive sostanzialmente richiamate  in comparazione.

Un segnale univoco della ratio decidendi  è dato dal ritenuto assorbimento delle questioni poste a norma degli artt. 3 e 24 Cost. in quella accolta, appunto, in riferimento all'art. 36 Cost.

Ma la Corte è stata chiara, quasi lapidaria, anche illustrando le ragioni della propria decisione. L'esclusione dalla tutela dei crediti dei prestatori di lavoro subordinato ( che non fossero ipotecari, pignoranti o intervenuti nell'esecuzione) determinava un «contrasto con l'art. 36 Cost., in quanto idonea a pregiudicare il diritto, riconosciuto al lavoratore dal primo comma della citata norma costituzionale ad una "retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa"». Ciò nonostante l'esistenza di un fondo di garanzia presso l'INPS,  l'accesso al quale è infatti subordinato a particolari presupposti e circoscritto, comunque, ad una limitata porzione dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro subordinato.

Nel bilanciamento tra le finalità perseguite con la procedura prevenzionale ed i diritti del lavoro subordinato non era stata assicurata proporzionalità, ma, anzi, v'era stata ingiustificata ed assoluta prevalenza delle prime sui secondi. La Corte nota che nell'ambito della normativa "a regime" un bilanciamento adeguato è stato realizzato mediante le previsioni limitative dell'art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011, «volte ad impedire che la tutela si estenda a soggetti lato sensu "conniventi" con l'attività illecita del proposto o di reimpiego dei suoi proventi, o a crediti simulati o artificiosamente creati, ovvero ancora a casi nei quali è possibile aggredire utilmente il residuo patrimonio del debitore». In realtà - osserva sempre la Corte - le cautele in questione valgono, per lo specifico richiamo operato dall'art. 1, comma 200, primo periodo, della legge n. 228 del 2012 (da ritenere comprensivo del requisito della certa anteriorità del credito rispetto al sequestro) - anche nell'ambito della disciplina "transitoria"  che qui interessa.

Non aveva quindi giustificazione (nel senso che non era necessaria e proporzionata al fine di assicurare le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e degli interessi collegati) la mancata inclusione dei titolari di crediti da lavoro subordinato tra i soggetti abilitati ad avvalersi della procedura in questione.

Sembra evidente, in un contesto siffatto, che la ratio della decisione additiva non sembra estensibile - almeno non sic et simpliciter - a  crediti privilegiati non assistiti dalla particolare "protezione" costituzionale istituita dall'art. 36 Cost.