ISSN 2039-1676


13 maggio 2014

Rimessa alle Sezioni Unite la questione della sequestrabilità, ai fini della confisca, di beni del fallito

Segnaliamo ai lettori che il Primo Presidente della Corte di Cassazione, con provvedimento del 6 maggio scorso, ha assegnato alle Sezioni Unite penali, ai sensi dell'art. 610 co. 2 c.p.p., la trattazione di un ricorso avente ad oggetto la seguente questione: se sia possibile il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di beni appartenenti ad un soggetto fallito, in relazione alla tutela dei terzi di buona fede che vantano crediti nei confronti del fallimento.

Su questo tema sono già intervenute in passato le Sezioni Unite penali, riconoscendo la legittimità del sequestro preventivo, funzionale alla confisca facoltativa, dei beni provento di attività illecita e appartenenti ad un'impresa dichiarata fallita, nei cui confronti sia instaurata la relativa procedura concorsuale, «a condizione che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, dia motivatamente conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare» (così Cass. Sez. Un., 24 maggio 2004, n. 29951, Focarelli, in Mass. CED Cass.).

Come rilevato dal Primo Presidente nel provvedimento di rimessione, anche dopo l'intervento delle Sezioni Unite, la Cassazione si è espressa con pronunce «che si muovono su opzioni interpretative se non divergenti quanto meno sensibilmente differenti». Di qui l'opportunità che siano nuovamente investite della questione le Sezioni Unite.

La trattazione del ricorso è fissata per l'udienza del 25 settembre 2014 (rel. Gennaro Marasca).

(Tommaso Trinchera)