ISSN 2039-1676


11 marzo 2011

Tribunale di Trapani , 3.3.2011 (ord.), Pres. Camassa, Rel. Brignone (giudizio di esecuzione, confisca e tutela dei diritti del terzo estraneo al reato)

Sui rimedi processuali a disposizione del terzo estraneo al reato che vanti diritti di proprietà  su un bene confiscato, nonché sull'onere probatorio da soddisfare per ottenerne la restituzione

MISURE DI SICUREZZA - CONFISCA - Bene appartenente a persona estranea al reato – Rimedi – Incidente di esecuzione.

Il terzo rimasto estraneo al giudizio non è legittimato ad impugnare la sentenza che ha ordinato la confisca di un bene sul quale vanta diritti di proprietà. Può tuttavia chiedere la restituzione della res esperendo incidente di esecuzione, sia nel corso del procedimento, sia dopo la sua definizione e, avverso eventuali decisioni negative del giudice di merito, può proporre opposizione e, successivamente, ricorso per Cassazione. (In motivazione il Tribunale ha precisato che tale soluzione, conforme a un consolidato orientamento giurisprudenziale, da un lato è conforme al principio costituzionale della inviolabilità del diritto di difesa, di cui all’art. 24 Cost. e, dall’altro lato, è imposta dal tenore letterale dell’art. 676 c.p.p., che attribuisce al giudice dell’esecuzione la competenza a decidere «in ordine… alla confisca» e chiarisce che, «qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell’art. 263, comma 3», che rimette la soluzione della controversia al giudice civile; dal che si desume che il legislatore ha distinto le questioni sulla proprietà delle res confiscate, assegnate al giudice civile, dalle altre che possano interessare i beni oggetto di ablazione, riservate al giudice dell’esecuzione, ivi comprese in particolare quelle relative alla titolarità e all’effettiva disponibilità del bene confiscato).
 
GIUDIZIO DI ESECUZIONE - RESTITUZIONE DEL BENE OGGETTO DI CONFISCA - Domanda del terzo estraneo al reato - Onere probatorio - Fattispecie.
 
Il terzo estraneo al reato, allorché promuove incidente di esecuzione per ottenere la restituzione della res confiscata, ha l’onere di provare da un lato la propria buona fede e, dall’altro lato, la mancanza di qualsiasi collegamento tra il proprio diritto sulla res e l’attività illecita compiuta dal soggetto destinatario del provvedimento di confisca. (Nella fattispecie, a fronte di una sentenza che ha disposto la confisca delle quote di un socio, era stata sottoposta al provvedimento ablativo l’intera azienda di proprietà della società, asseritamente estranea al procedimento penale. Il Tribunale ha invece ritenuto l’azienda come res nella effettiva disponibilità del socio destinatario del provvedimento ablativo, e non ha riconosciuto la qualifica di terzo estraneo al reato alla società, in considerazione del ruolo rivestito dalla stessa nell’attività criminosa e del giovamento che ne ha tratto). (Massime a cura di Elisabetta Tiani).
 
 
Riferimenti normativi: C.p. art. 240
  C.p.p. art. 263
  C.p.p. art. 676