SEQUESTRO PREVENTIVO - MISURA FINALIZZATA ALLA CONFISCA FACOLTATIVA PER EQUIVALENTE – BENI OGGETTO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE INTEGRALE AI CREDITORI – Ammissibilità del sequestro e della sua prosecuzione – Condizioni – Concreta possibilità che i beni tornino nella disponibilità dell’incolpato, nonostante le possibili cautele rimesse al giudice.
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p. può essere disposto e mantenuto anche con riguardo a beni che divengano oggetto di un concordato preventivo con cessione integrale ai creditori. Tuttavia, con riferimento alle ipotesi di confisca facoltativa, è rimessa al giudice, come per altre procedure concorsuali, l’individuazione dell’interesse che debba prevalere nel caso concreto, tra le esigenze presidiate dalla misura cautelare e dalla misura di sicurezza, e le esigenze, di analoga natura pubblicistica, che l’ordinamento assicura mediante la procedura di concordato. In particolare l’interesse dei creditori può soccombere nel solo caso in cui si dimostri specificamente (con onere motivazionale assunto dal giudice) che le modalità di svolgimento della procedura concorsuale sono tali, tenuto conto anche della qualità dei creditori coinvolti e di ogni altro aspetto della procedura medesima, da non scongiurare la possibilità che l’imputato, anche quando abbia agito attraverso lo schermo societario, ritorni in possesso delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato. Il giudice deve prendere in considerazione, allo scopo, anche le cautele adottabili a norma dell’art. 85, disp. att. c.p.p., che, sul presupposto della restituzione dei beni a mani del liquidatore della procedura e mediante ogni altra prescrizione utile allo scopo, valgano appunto ad escludere il rischio che i beni considerati tornino, direttamente o indirettamente, nella disponibilità dell’imputato.
Riferimenti normativi: c.p., artt. 322-ter e 640-quater
c.p.p., art. 321
d.lgs. n. 231 del 2001, artt. 19 e 53
SEQUESTRO PREVENTIVO - MISURA FINALIZZATA ALLA CONFISCA FACOLTATIVA PER EQUIVALENTE – BENI OGGETTO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE INTEGRALE AI CREDITORI – Liquidatore giudiziale – Legittimazione al ricorso per riesame – Sussistenza.
In caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni posti ad oggetto di una procedura di concordato preventivo con cessione integrale dei beni ai creditori, il liquidatore giudiziale è soggetto legittimato a proporre richiesta di riesame del sequestro stesso. Infatti, sebbene detta procedura non determini il trasferimento della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione e di liquidazione dei beni medesimi, deve identificarsi nel liquidatore, in forza di tali poteri, un soggetto che avrebbe diritto alla restituzione delle cose sequestrate e quindi, ai sensi dell’art. 322 c.p.p., legittimato a proporre il ricorso per riesame.
Riferimenti normativi: c.p.p., artt. 322 e 324