Con la sentenza che può leggersi in allegato, e qui sotto annotata, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo, per l’intero, di un bene posseduto in comproprietà tra l’indagato ed un terzo, ferma restando la confiscabilità della sola quota appartenente al soggetto coinvolto nell’illecito.
* * *
1. La decisione in commento
Con la pronuncia annotata la Suprema Corte affronta il problema dell’applicabilità di misure cautelari reali, finalizzate alla confisca per equivalente, su beni di cui l’indagato abbia la proprietà congiuntamente con persone estranee al procedimento penale in corso nei suoi confronti.
La Cassazione è investita del ricorso avverso un’ordinanza del Tribunale del Riesame, con cui era stato disposto il sequestro preventivo “per equivalente” di un intero immobile, posseduto in comproprietà dall’indagato e dalla sorella, completamente estranea al procedimento penale: quest’ultima, pertanto, proponeva censura del provvedimento cautelare innanzi al Supremo Collegio.
La doglianza sottoposta all’esame della Suprema Corte può così riassumersi: essendo la ricorrente completamente estranea al procedimento penale, il Tribunale avrebbe violato la legge penale, erroneamente applicando il “principio solidaristico” ammesso per i provvedimenti ablativi disposti nei confronti di più concorrenti nel medesimo reato, anche ad un terzo non indagato per i fatti di cui pende il procedimento. Da una tale argomentazione – prosegue la ricorrente – discenderebbe un’inaccettabile responsabilità per fatto altrui, perché la cautela reale pregiudicherebbe irragionevolmente anche i diritti di disposizione patrimoniale facenti capo al terzo estraneo. In altre parole, trattandosi di immobile acquistato in comproprietà, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente avrebbe dovuto essere disposto esclusivamente sulle quote del bene di spettanza dell’indagato, e non già sull’intero bene.
Il percorso motivazionale seguito dalla Corte merita un’attenta disamina, potendo a nostro avviso prestare il fianco a qualche critica.
Innanzitutto, si ribadisce la natura essenzialmente sanzionatoria della confisca per equivalente, prevista dall’ordinamento con lo scopo di privare l’autore del reato del profitto che ottenga dalla commissione dell’illecito; in secondo luogo, trattandosi di apprensione “per equivalente”, e non già di cose che costituirono direttamente il profitto, si rammenta l’irrilevanza sia della legittima provenienza del bene sottoposto a sequestro in vista dell’ablazione, sia della mancanza di qualsivoglia nesso di pertinenzialità tra quanto sequestrato e condotta contestata nel procedimento; la prima conseguenza tratta da simili premesse è la piena legittimità del “principio solidaristico”, consistente nella possibilità che la confisca per equivalente possa interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, indipendentemente dall’eventuale spartizione del profitto derivato dall’illecito tra i molteplici autori del reato.
Simili premesse spianano la strada al parziale accoglimento della doglianza proposta: dal carattere eminentemente sanzionatorio della confisca per equivalente, e dalla sua specifica ratio, la Suprema Corte fa conseguire il principio secondo cui “l’applicazione della disciplina in esame non può pregiudicare i soggetti terzi estranei al reato”.
Il percorso argomentativo fin qui riassunto, che delimita con attenzione l’ambito di operatività della sanzione patrimoniale, pare coerente e condivisibile; qualche attenzione in più merita il prosieguo della pronuncia, in cui viene affrontata la problematica relativa all’applicabilità delle misure cautelari prodromiche all’applicazione della pena ablativa. Dalle premesse esposte, infatti, sembrerebbe evincersi l’intangibilità del patrimonio di terzi rispetto alle vicende seguite dai beni appartenenti all’indagato. Logica conseguenza sarebbe, allora, che il sequestro preventivo di un bene in comproprietà debba insistere esclusivamente sulle quote di appartenenza dell’indagato, senza in alcun modo compromettere le facoltà spettanti all’estraneo, che potrà continuare a disporre della propria parte di patrimonio senza alcuna limitazione.
Non in questa direzione, però, prosegue la sentenza in commento, che ritiene ammissibile il sequestro di un bene in comproprietà, in via eccezionale, “nel caso in cui ciò sia assolutamente necessario, ad esempio per l’indivisibilità del bene o per esigenze di conservazione dello stesso, tanto per impedirne la dispersione quanto per assicurarne l’integrità del valore”.
Pur ribadendo, dunque, che la confisca potrà esplicare i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei beni dei soggetti coinvolti nel procedimento penale, la Suprema Corte ritiene legittima l’applicazione di una misura cautelare reale, prodromica all’ablazione per equivalente, anche su quote di patrimonio appartenenti a persone estranee all’illecito che ha generato il valore da confiscare. Unico onere del Giudice del merito – e proprio sotto questo profilo i Giudici di legittimità rinvengono un difetto nell’ordinanza impugnata – è la constatazione dell’impossibilità di limitare il sequestro alle quota di bene di pertinenza dell’indagato, e la relativa motivazione della necessità di procedere all’applicazione del vincolo reale per evitare la dispersione economica del valore del bene oggetto di sequestro.
2. La confisca come sanzione penale e la personalità della responsabilità penale
Così effettuata una breve rilettura degli argomenti proposti a sostegno della decisione, pare opportuno formulare qualche rilievo critico, che possa suggerire un approccio più attento e rispettoso delle posizioni giuridiche afferenti ai terzi estranei al reato.
Come noto, la confisca per equivalente riveste
carattere essenzialmente sanzionatorio, essendo volta all’apprensione non tanto dei beni oggetto di profitto da parte del reo, quanto di un
valore a questo equivalente, allo scopo di ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato-presupposto
[1].
Si tratta di misura fortemente innovativa, introdotta nel nostro ordinamento sulla scorta di strumenti giuridici di carattere internazionale
[2], che si discosta profondamente dall’impianto “originario” della confisca come misura di sicurezza, prevista nell’art. 240 c.p., venendo a costituire un nuovo istituto giuridico, che in comune con le altre ipotesi di confisca ha quasi solamente il nome ed il carattere di ablazione patrimoniale
[3].
Primo tratto caratterizzante la confisca per equivalente, come accennato, sta nel suo ruolo sanzionatorio. Una tale natura, infatti, oltre ad essere stata esplicitamente affermata dalla giurisprudenza internazionale
[4] e da quella delle Sezioni Unite della Cassazione
[5], gode del conforto di autorevole dottrina
[6] e di diversi strumenti internazionali
[7], concordi nel rinvenire all’interno della misura un carattere eminentemente afflittivo
[8]. La
ratio che spingerebbe il legislatore a fare uso di una tale misura sarebbe, in particolare, quella di ristabilire l’equilibrio economico interno al patrimonio del reo
[9], in applicazione del brocardo per cui “il crimine non paga”.
Proprio una simile qualificazione, del resto, fornisce adeguato supporto giuridico al ricorso che ha dato origine alla pronuncia in commento: a parere dell’istante, infatti, disporre il sequestro anche su quote di beni appartenenti a soggetti estranei al reato significherebbe imporre a tali soggetti un’inammissibile responsabilità per fatto altrui. E l’argomentazione, verrebbe da aggiungere, è ben chiara: se infatti è inaccettabile che soggetti estranei al reato possano patire una qualche sanzione derivante dalla commissione di un illecito altrui, è altrettanto inutile privare un terzo di un’utilità economica, il cui valore sia poi sottratto al vantaggio economico che altri hanno conseguito commettendo un illecito.
Perché, infatti, la confisca di valore consegua l’effetto afflittivo che le è proprio, deve necessariamente riguardare beni compresi nel patrimonio del reo: sarebbe infatti un intollerabile vantaggio per costui – anche considerando il solo aspetto economico – che la misura patrimoniale incidesse in parte sui beni del colpevole, ma in parte anche su beni di persone estranee: in tal modo, infatti,
il condannato si vedrebbe confiscare solo una parte del beneficio economico conseguito, a fronte però di un profitto interamente acquistato attraverso la commissione dell’illecito. Ed in tal senso merita accoglimento la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui “
la confisca, anche se obbligatoria, non può essere disposta nei confronti di chi sia riconosciuto estraneo al reato. Nel caso di cose in
comproprietà tra condannato ed estraneo la misura di sicurezza patrimoniale di cui all’art. 240 c.p.
ha effetto soltanto per la quota di comproprietà di spettanza del condannato, o di chiunque altro sia riconosciuto non estraneo al reato”
[10]; più di recente, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che, in caso di divisibilità del bene (immobile) oggetto di confisca, questo dovrà essere restituito in parte alla persona estranea al reato – che ne diverrà proprietaria esclusiva – e confiscato per la quota di pertinenza del reo
[11];
nel caso in cui, invece, il bene oggetto di confisca sia indivisibile, potrà verificarsi una comunione di beni tra i terzi estranei all’illecito e lo Stato, che subentra a titolo derivativo nella proprietà della quota di spettanza del condannato
[12].
In secondo luogo, non va nemmeno sottovalutata la caratteristica di confisca legata al “valore” e non all’illecito: a differenza delle altre ipotesi di ablazione tradizionalmente conosciute nell’ambito del diritto penale, infatti, il bene materialmente oggetto di apprensione non è affatto considerato “pericoloso”, ma è considerato unicamente per il proprio valore economico, equivalente, appunto, al vantaggio conseguito dal reo. Da tale considerazione, discende, dunque, l’irrilevanza della legittima provenienza del bene e, ancor di più, la completa indifferenza per qualsivoglia nesso di pertinenzialità che leghi il bene oggetto di apprensione con la commissione del reato: non interessa, dunque, donde venga il bene, o quale uso ne faccia l’autore del reato; ciò che rileva è unicamente il suo valore economico, che si presume uguale (rectius: equivalente) al profitto tratto dall’illecito.
Proprio questo secondo tratto ben emerge nella pronuncia in esame, che appare dettata dalla principale preoccupazione di garantire allo Stato l’apprensione di un congruo valore patrimoniale: il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, infatti, è esplicitamente finalizzato alla conservazione del valore economico del bene oggetto di sequestro; bene che, qualora sottoposto a vincolo reale solo parzialmente, vedrebbe compromessa la propria quotazione sul mercato, rendendo così impossibile realizzare l’intero valore di mercato dell’immobile.
Su questa scelta di fondo pare opportuna una notazione. Attenta dottrina, infatti, ha rammentato come il fatto che la confisca venga disposta semplicemente con riguardo al valore, e non già alla natura del bene oggetto di apprensione, non debba “costituire un
escamotage per superare l’onere della prova, consentendo di ricorrere sbrigativamente all’’equivalente’ nella incapacità o impossibilità di circoscrivere esattamente tipologia e quantità del bene da aggredire”
[13]; allo stesso modo, altra Sezione della Suprema Corte ha avuto modo di osservare come “con il peculiare strumento cautelare del sequestro per equivalente, il legislatore ha esplicitamente previsto che esso colpisca soltanto beni per un valore ‘corrispondente’ al profitto conseguito dall’imputato o dall’indagato, volendo, con tale espressione,
escludere un sequestro indiscriminato dei beni dell’imputato di valore eccedente il profitto del reato,
stabilendo così un rapporto di congruità tra il profitto conseguito ed il valore dei beni sottoposti a vincolo e suscettibili di confisca”
[14].
Ebbene, la pronuncia in commento pare incorrere in un errore di valutazione proprio relativamente alla “congruità” tra profitto e bene da sottoporre a sequestro per equivalente. Perché la sanzione ablativa conservi la sua efficacia, come si è detto, è necessario che coinvolga esclusivamente beni appartenenti al patrimonio dell’indagato. Nel caso che ci occupa, il bene compreso nel patrimonio dell’inquisito è costituito non già dal valore complessivo dell’immobile, ma dalla quota di proprietà su di esso; e tale quota non è semplicemente una percentuale del valore dell’immobile stesso, ma è presumibilmente inferiore ad essa, perché la presenza di un comproprietario, l’impossibilità di acquistare con un’unica operazione l’intero bene, e gli ulteriori “vincoli” connessi al carattere condiviso del diritto acquistato indiscutibilmente diminuiscono il valore economico di ciascuna quota. Un tale valore, di una precisa entità economica, è ciò che fa parte del patrimonio dell’inquisito, su cui potrà legittimamente insistere la misura ablativa.
Non pare dunque cogliere nel segno la pronuncia in esame, che invece compie un’inversione delle problematiche: si procede ad individuare il valore del profitto; indi, appurato che l’intero immobile vale una certa cifra, si è semplicemente divisa questa cifra individuando il presunto valore della quota appartenente all’indagato; la misura cautelare si è dunque resa necessaria proprio per salvaguardare quest’ultimo valore.
Viceversa, non si può non tener conto delle variabili economiche che inesorabilmente rendono una quota di proprietà di minor valore, rispetto alla semplice frazione dell’intero. Ma solo questa somma, e non già una frazione matematica, compone in realtà il patrimonio dell’indagato. Solamente attraverso un simile procedimento si salvaguarda l’effettivo senso della misura ablativa, disposta per l’appunto su un “valore” invece che su un “bene” (tratto, come detto, distintivo della confisca per equivalente rispetto alle forme tradizionali di ablazione di cose direttamente pertinenti con il reato).
Ben si comprende, dunque, come la tutela dei terzi estranei al reato passi innanzitutto attraverso una corretta identificazione di ciò che è di pertinenza dell’inquisito – o del condannato – e di cosa invece non lo sia; soltanto delimitando attentamente il campo di ciò che è “confiscabile” da ciò che invece non può essere aggredito, infatti, si può applicare correttamente la misura senza incorrere nel rischio di addossare ad estranei il peso di una sanzione pecuniaria.
3. La misura cautelare reale come strettamente strumentale alla sanzione definitiva
Ma vi è un’ulteriore considerazione da svolgere circa il ruolo che la pronuncia in commento attribuisce al sequestro, destinato ad anticipare la confisca vera e propria, irrogata solamente con la sentenza di condanna. La pronuncia in esame, confermando l’orientamento prevalente della giurisprudenza, ribadisce la confiscabilità parziale e limitata alle quote di spettanza del reo del bene in comproprietà; tratto innovativo della sentenza in commento, però, è il ruolo attribuito alla misura cautelare: questa, infatti, ha un ambito di applicazione più ampio rispetto a quello della sanzione per equivalente, e potrà investire anche il bene nella sua interezza, compresa la quota di spettanza del terzo estraneo.
La soluzione così proposta non si può condividere. Pare infatti di tutta evidenza – e lo conferma anche la collocazione sistematica all’interno del codice – la
natura squisitamente cautelare del sequestro, preventivo o conservativo che sia
[15]. Come notava autorevolissima dottrina, caratteri ineludibili delle misure cautelari sono la
provvisorietà e la
strumentalità. La prima caratteristica, in particolare, individua un fenomeno la cui efficacia si esplica fino al sopraggiungere di “un
evento successivo in vista ed in attesa del quale lo stato di provvisorietà permane nel frattempo”
[16]: in altre parole, il sequestro viene disposto “in vista ed in attesa” della successiva confisca per equivalente. Il che, peraltro, rende ben chiaro anche la seconda ragione che sorregge le misure cautelari, consistente nel loro essere
anticipazione della situazione finale verso la quale tendono e nella quale culminano e si esauriscono[17]; nel caso che qui interessa, in particolare, il sequestro tende evidentemente a garantire l’efficace applicazione della confisca per equivalente.
Se, tuttavia, la confisca per equivalente – in ragione del suo carattere di vera e propria pena, e secondo l’elaborazione giurisprudenziale di cui si è parlato – può riguardare solamente i beni appartenenti all’inquisito, e non anche quanto sia di spettanza di terzi, pare evidente l’equivoco in cui cade la pronuncia in esame, che espressamente dispone il sequestro di un bene non confiscabile, almeno in parte, facendo così venire meno quel nesso di strumentalità che deve ineludibilmente legare provvedimento cautelare a sanzione definitiva.
Coglie viceversa nel segno quella giurisprudenza di legittimità secondo cui “
il sequestro preventivo, strumentale alla confisca [per equivalente] può riguardare attività per equivalente, e dunque beni di cui l’indagato abbia la disponibilità, in apparenza in modo legittimo e, comunque, indipendente dalla relativa legittimità. Presupposti imprescindibili per la legittima applicazione della misura sono i seguenti: la persona raggiunta dalla misura cautelare reale deve essere indagata per uno dei reati per i quali sia poi consentita la confisca per equivalente o confisca di valore […]; nella relativa sfera giuridico-patrimoniale non sia rinvenuto, per una qualsivoglia ragione, il prezzo o profitto del reato per cui si proceda, ma di cui sia ovviamente certa l’esistenza;
i beni da sequestrare non devono appartenere a persona estranea al reato”
[18].
Nell’occuparsi di un ricorso avverso un provvedimento cautelare reale, dunque, la Suprema Corte ha avuto modo di osservare come “il provvedimento impugnato non dispone la confisca dei beni individuati ‘per equivalente’, ma ne dispone
il sequestro quale atto provvisorio destinato a garantire l’esecuzione del futuro provvedimento di ablazione […]
Ciò che, pertanto, la Corte è chiamata a verificare è esclusivamente che non sussistano gli elementi di certa illegittimità o non praticabilità della futura confisca che il ricorrente prospetta, perché solo in tale caso anche il sequestro risulterebbe travolto dal vizio dell’atto ablativo che il sequestro stesso mira in via provvisoria a garantire”[19]. Illuminante, allora, quanto statuito proprio in fase cautelare, in un procedimento relativo ad un bene posseduto in comproprietà tra l’indagato ed un terzo: “in merito, questa Corte ha avuto modo di precisare che è ammissibile la confisca parziale di un compendio sequestrato allorchè una sola parte di esso sia di proprietà del condannato […]
Conseguentemente, se è legittima la confisca parziale, deve ritenersi parimenti legittimo il sequestro, ai fini della successiva confisca, come nella specie, della sola parte dell’immobile appartenente all’indagato”
[20].
Né sembra decisivo obiettare che è proprio il nesso di strumentalità intercorrente tra misura cautelare e sanzione per equivalente ad imporre che il bene in comproprietà sia sequestrato per intero. Secondo questa obiezione, cioè, è proprio l’esigenza – dichiarata nella pronuncia – di non disperdere il valore di quella quota del bene da sottoporre a confisca a giustificare l’adozione della misura cautelare sull’intero immobile. Qualora, infatti, si procedesse al sequestro della sola quota di spettanza dell’indagato, si raggiungerebbe un risultato solo parziale.
E’ però evidente la fallacia di un tale ragionamento: si è già osservato come sia il criterio di valutazione del valore economico del bene ab origine fuori luogo: la quota di proprietà di spettanza dell’indagato non è infatti una semplice divisione percentuale del valore dell’intero immobile, quanto piuttosto una cifra diversa e minore, calcolata tenendo conto anche delle ulteriori caratteristiche della proprietà, in primo luogo quella del suo essere condivisa con un altro soggetto.
Un’ultima osservazione.
Non sembra in alcun modo esportabile nel caso di specie quella giurisprudenza secondo cui sarebbe “ammissibile il sequestro (per intero) di un bene in vista della confisca della quota dell’indagato/imputato”[21]. Se infatti la massima di diritto appare perfettamente sovrapponibile al principio enunciato nella pronuncia in esame, una breve analisi del caso oggetto di quelle sentenze fa emergere chiaramente la differenza di
ratio sussistente tra quelle ipotesi e la vicenda che ora interessa.
Quel principio di diritto, infatti, si è formato in ipotesi in cui la questione controversa riguardava la sequestrabilità o meno di un’autovettura, posseduta in comproprietà tra l’indagato – accusato di guida in stato di ebbrezza – e la moglie. In quell’occasione, la Suprema Corte così argomenta: “il diritto della moglie va salvaguardato, trattandosi di comproprietaria estranea al reato, ma ciò comporta che il sequestro dell’autovettura è finalizzato alla confiscabilità della quota di proprietà dell’imputato, finalità ammissibile che richiede il mantenimento del sequestro al fine di evitare che il bene sia disperso e che ritornato nella disponibilità dei coniugi possa essere nuovamente usato dal soggetto che è stato trovato alla guida in stato di alterazione alcolica, situazione che la norma in oggetto intende prevenire”.
Evidente, allora, la profonda diversità esistente tra quella fattispecie, e la situazione sottoposta all’esame della Cassazione nel caso che ci occupa. In quelle pronunce, infatti, la misura cautelare del sequestro, pur votato alla confisca, riguardava beni strettamente legati alla commissione del reato: si trattava di misura cautelare che interveniva sul bene, in conseguenza del suo carattere di pericolosità; carattere che, a sua volta, appariva presunto dal legislatore che impone la confisca obbligatoria del veicolo con cui è stato commesso il reato
[22]. Evidente, pertanto, la finalità espressamente preventiva della cautela reale.
Nella pronuncia che ora si annota, viceversa, non si discute affatto di beni dotati di una qualche pericolosità: si tratta di confisca meramente di valore, ed il bene oggetto di cautela e poi di sanzione interessa esclusivamente in rapporto al suo valore economico, senza alcuna ulteriore valutazione.
A maggior ragione, dunque, emerge una profonda diversità di
ratio, tale da giustificare un differente trattamento. Non è infatti sfuggito ai commentatori come, a differenza del sequestro preventivo tradizionale, il sequestro per equivalente “mira ad assicurare la conservazione di un’adeguata garanzia patrimoniale in vista dell’eventuale futura acquisizione al patrimonio statuale di beni dal valore equivalente all’utilità illecitamente conseguita”
[23]: le forme della cautela, pertanto, paiono assomigliare più ad un sequestro conservativo, disposto in vista del pagamento della pena pecuniaria, che alle tradizionali ipotesi di sequestro preventivo così come disciplinate dal codice di rito.
Ne risulta, pertanto, accentuata la vocazione del sequestro per equivalente a fungere da anticipazione dell’esecuzione della confisca di valore: trattandosi allora di misura cautelare nel senso più pieno, analoga a quelle disposte sulla persona dell’imputato, non può che auspicarsi una piena operatività del principio di personalità della responsabilità penale.
Soluzione più soddisfacente, anche sul piano pratico, poteva dunque essere quella di limitare il sequestro alla sola quota di proprietà dell’indagato, mantenendo viceversa indenne la sorella estranea al procedimento; secondo quanto sancito, poi, dall’art. 104, co. 1, lett. b) disp. att. c.p.p., il provvedimento di sequestro sarebbe stato iscritto sui pubblici registri immobiliari. La misura cautelare, così, avrebbe potuto dispiegare in toto i propri effetti, perché la pubblicità legale avrebbe reso noto (ed opponibile) a chiunque il vincolo di indisponibilità disposto dall’Autorità Giudiziaria sulle quote di proprietà dell’indagato. In tal modo, si sarebbe sortito anche l’effetto tipico del sequestro per equivalente: quello, cioè, di evitare che l’inquisito, nelle more del procedimento, provvedesse ad alienare o ad occultare il bene, sottraendolo così alla confisca disposta in sentenza. Il tutto senza incidere negativamente sulle posizioni di spettanza di terzi estranei al reato, le cui posizioni giuridiche – come sottolinea giustamente la pronuncia in esame – possono essere toccate soltanto in mancanza di altre soluzioni validamente esperibili.
[1] Cfr., per tutti, Cass. pen., S.U., 27.3-2.7.2008, n. 26654, Fisia Italimpianti S.p.A. et al., in
Guida al dir., 2008, 30, 89;
Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 4, 1738, con note di Lorenzetto e Mongillo;
Cass. pen., 2008, 4544, con nota di Pistorelli;
Dir. pen. proc. 2008, 1263.
[2] Su tutti, si pensi alla
Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi da reato, firmata a Strasburgo l’8 novembre 1990, conclusa tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e recepita in Italia con l. 9 agosto 1993, n. 328; alla
Convenzione ed ai
Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale dell’ONU il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, e resi esecutivi in Italia con l. 16 marzo 2006, n. 146.
[3] La dottrina e la giurisprudenza sono da tempo consapevoli della multiforme e differenziata natura giuridica della confisca, che assume tratti e discipline assai diverse, pur mantenendo il medesimo nome e il medesimo effetto di apprensione di beni patrimoniali: si veda, su tutti, Furfaro, voce
Confisca, in
Dig. disc. pen., III Agg., UTET, Milano 2005, p. 202, secondo cui “a diversità di cause [in presenza delle quali disporre la confisca] corrispondono finalità e ragioni diverse dell’unico effetto, sì che non di confisca bisogna parlare ma piuttosto di confische, accomunate soltanto dall’effetto di espropriazione dei beni e di cose del privato in favore dello Stato”; anche la Corte costituzionale, in due pronunce risalenti, aveva avuto modo di affermare che “la confisca può presentarsi, nelle leggi che la prevedono, con varia natura giuridica” (cfr. C. Cost., 25.5.1961, n. 29; C. Cost., 4.6.1964, n. 46).
[4] Si vedano, in proposito, le due decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: la prima, datata 30.8.2007, Sud Fondi s.r.l. e altri c. Italia, in
Cass. pen. 2008, 3503; la seconda, tra le medesime parti, datata 20.1.2009, n. 75909, in
Giur. it. 2009, 2398.
[5] Cfr. Cass. pen., S.U., n. 26654/2008 cit., secondo cui è “agevole riconoscere [nella confisca] di valore, i tratti distintivi di una vera e propria sanzione”.
[6] Si veda in proposito Alessandri,
La confisca, in Aa. Vv.,
Il nuovo diritto penale delle società, IPSOA, Milano 2002, p. 207, secondo cui la confisca per equivalente – esaminata in rapporto alle previsioni di tale misura previste nell’ambito del d.lgs. 231/2001 – costituisce “una pura reazione punitiva, una pena che assume a misura un’entità oggettiva, sganciata dalla colpevolezza ed ancor più dalla pericolosità”; aderisce alla medesima tesi anche Furfaro, voce
Confisca, cit.,
passim, e Fornari,
Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie. Confisca e sanzioni pecuniarie nel diritto penale “moderno”, Padova 1997.
[7] Cfr., ad esempio, la Convenzione OCSE contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri, recepita in Italia con l. 29.9.2000, n. 300, secondo cui “ogni Parte adotta le misure necessarie per assicurare che il mezzo e i prodotti della corruzione d’un pubblico ufficiale straniero o degli averi di valore equivalente a quello di tali prodotti possono essere oggetto di […] una confisca o di sanzioni pecuniarie” (art. 3 co. 3).
[8] Non è questo il luogo né la sede per riflettere con riguardo all’effettiva compatibilità costituzionale della misura sanzionatoria della confisca per equivalente, la cui irrogazione è completamente sganciata da qualsivoglia profilo di gravità oggettiva o soggettiva dell’illecito, mentre appare legata solamente alla gravità delle conseguenze del reato: cfr. Alessandri, voce
Confisca nel diritto penale, in
Dig. disc. pen., vol. III, , UTET, Torino 1989, p. 51.
[9] Cfr. ancora una volta Cass. pen., S.U., 26654/2008,
cit.
[10] Cass. pen., sez. I, 12.5.1987 (dep.), n. 248; nel medesimo senso la costante giurisprudenza formatasi in materia ambientale: cfr. Cass. pen., sez. III, 9.10.2007-17.1.2008, n. 2477, per cui “in materia di rifiuti, la confisca dell’area interessata da una discarica abusiva non può essere disposta nei confronti del comproprietario, in caso di comproprietà indivisa dell’area, qualora non si accerti una responsabilità del medesimo, quantomeno a titolo di concorso, nel reato di gestione o realizzazione di discarica; ne consegue che il comproprietario non responsabile ha diritto ad ottenere la restituzione dell’area, limitatamente alla quota ideale di sua spettanza, come proprietà singolare di cui il reo non ha diritto di disporre”; nello stesso senso si vedano anche sez. III, 7.4-2.7.2009, n. 26950; sez. III, 15.1-26.2.2002, n. 7430; sez. III, 13.11.2007-8.1.2008, n. 346.
[11] cfr. in questo senso Cass. pen., sez. III, 24.1-21.2.2006, n. 6441, e sez. III, 2477/2008, cit.
[12] In questi termini Cass. pen., sez. III, 17.10-13.12.1984, n. 1650.
[13] Fondaroli,
Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale, Bononia University Press, Bologna 2007, p. 250. E la precisazione riportata del testo non è peregrina: si veda Cass. pen., sez. II, 13.5-4-6.2010, n. 21027, secondo cui, essendo la confisca per equivalente misura squisitamente sanzionatoria, questa va disposta anche nel caso in cui il reo non abbia conseguito alcuna utilità materiale dalla commissione dell’illecito. Evidente l’equivoco in cui sono caduti i Giudici di legittimità, mancando – nel caso in cui non sussista alcun vantaggio patrimoniale – il
secundum comparationis necessario perché la confisca risulti davvero “equivalente” a qualsivoglia grandezza economica pertinente al reato.
[14] Cass. pen., sez. VI, 23.11-27.12.2010, n. 45504.
[15] Si veda, per tutti, Montagna, voce
Sequestri, in
Dig. disc. pen., III agg., UTET, Torino 2005, pp. 1544-1545.
[16] Così Calamandrei,
Introduzione allo studio sistematico di provvedimenti cautelari, Padova, 1936, p. 12
[17] Si veda nuovamente Calamandrei,
op. cit., pp. 21 ss.
[18] Cass. pen., sez. V, 16.1-1.4.2004, n. 15445.
[19] Cass. pen., sez. III, 25.2-31.3.2010, n. 12580.
[20] Cass. pen., sez. III, 13.11.2007-8.1.2008, n. 346.
[21] Cass. pen., sez. IV, 24.6-9.7.2009, n. 28189; negli stessi termini cfr. sez. IV, 3.7-30.10.2009, n. 41870.
[22] Si veda Cass. pen., sez. VI, 21.10.1994-25.1.1995, n. 4114, per cui “Il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose medesime, le quali, proprio perché confiscabili sono di per sè oggettivamente pericolose, indipendentemente dal fatto che si versi in materia di confisca facoltativa o obbligatoria”.
[23] Così Compagna,
Obbligatorietà della confisca di valore e profili di discrezionalità nell’eventuale sequestro: il necessario contemperamento degli interessi costituzionali in gioco e l’ipotesi di fallimento, in
Cass. pen., 2009, 3039; si veda anche Lorenzetto,
Sequestro preventivo contra societatem
per un valore equivalente al profitto del reato, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 1798, di commento alle Sezioni Unite Impregilo 2008, per cui “nel caso in esame non è affatto l’oggetto del sequestro preventivo – il profitto del reato appunto – a rappresentare un pericolo, bensì è il pericolo di dissipazione dell’oggetto medesimo che ne giustifica l’apprensione in fase cautelare”.