ISSN 2039-1676


6 aprile 2017 |

Il "dialogo col morto" spiegato ai suoi eredi

La confisca di prevenzione in caso di decesso del soggetto pericoloso tra successione ereditaria, intestazione fittizia di beni e nullità degli atti di disposizione: dalle Sezioni Unite una soluzione equilibrata che assicura l’efficienza del sistema (nota a Cass., SSUU, sent. 22 dicembre 2016, dep. 16 marzo 2017, n. 12621, Pres. Fiale, Rel. De Amicis, Ric. De Angelis ed altri)

Contributo pubblicato nel Fascicolo 4/2017

Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

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Abstract. Partendo dall’analisi delle conseguenze teoriche e operative dell’introduzione, avvenuta con la legge n. 125/2008 (cd. “Primo pacchetto sicurezza”), del principio dell’applicabilità disgiunta delle misure di prevenzione patrimoniali rispetto a quelle personali, con particolare riferimento alla possibilità di intervento ablativo statuale in caso di morte del soggetto portatore di pericolosità, si esamina la sentenza con la quale le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto interpretativo relativo all’ambito di applicazione degli artt. 18 e 26 del Codice Antimafia.

In particolare, vengono in rilievo la possibilità di ordinare la confisca di beni intestati ai successori “di fatto” del soggetto pericoloso e la necessità della previa declaratoria di nullità degli atti di intestazione fittizia.

 

SOMMARIO: 1. Il caso in esame – 2. Il “dialogo col morto” nel sistema italiano di contrasto ai patrimoni criminali: evoluzione giurisprudenziale e normativa. – 2.1. La confisca in danno degli eredi del soggetto pericoloso. – 2.2. L’intestazione fittizia dei beni. – 3. L’interpretazione prospettata da Cassazione Penale, Sez. VI, n. 579/2016. – 4. Le questioni poste nell’ordinanza di rimessione. – 5. La soluzione adottata dalle Sezioni Unite. – 6. Conclusioni. – 6.1. La confisca di prevenzione per equivalente: cenni de jure condendo.