l. n. 575/1965, art. 2 ter commi 2 e 3
MISURE DI PREVENZIONE – SEQUESTRO e CONFISCA – Applicabilità anche in caso di morte del soggetto proposto – Natura preventiva della confisca – Compatibilità con i principi della CEDU
Il riconoscimento legislativo del principio di applicazione disgiunta della misura di prevenzione patrimoniale (anche nel caso di morte del proposto) conferma la funzione preventiva della confisca di prevenzione, volta a sottrarre dal circuito economico il bene di provenienza illecita acquistato da persona pericolosa. L’illiceità genetica non viene meno con la morte del proposto, acquirente (personalmente o tramite terzi) del bene, trasferito a un soggetto (erede) che rappresenta con continuità diretta il de cuius e, dunque, riflette su di sé l’illecita provenienza. La natura di sanzione -seppur atipica- (assimilabile alla confisca quale misura di sicurezza) della confisca di prevenzione comporterebbe la possibile incompatibilità con la CEDU, dovendo essere osservate (in presenza di una sanzione) tutte le garanzie della legalità penale e del giusto processo.
Riferimenti normativi: Art. 6 Cedu, art. 1 Prot. add. n. 1 Cedu
l. 575/1965 art. 2 bis comma 6 bis
MISURE DI PREVENZIONE – SEQUESTRO e CONFISCA – Applicabilità anche in caso di morte del soggetto proposto – Interpretazione costituzionalmente orientata – Diritto di difesa degli eredi.
L’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali anche in caso di morte del soggetto proposto richiede un’interpretazione costituzionalmente orientata che assicuri alle persone citate in giudizio (eredi del proposto ed, eventualmente, terzi formali intestatari del de cuius) la possibilità di esercitare l’onere di allegazione in tema di pericolosità del de cuius, di disponibilità originaria del bene in capo a costui e di sufficienza indiziaria della provenienza illecita del bene. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che gli eredi fossero in grado di esercitare il diritto di difesa, sia in ordine all’accertamento incidentale della pericolosità del de cuius -essendo utilizzati atti in ordine ai quali costui era stato posto in condizione di difendersi ovvero atti contestabili dai terzi -, sia relativamente ai presupposti della misura patrimoniale, avendo gli eredi acquistato i beni nella dedotta qualità di terzi intestatari).
Riferimenti normativi: Cost. art. 24 comma 2
l. n. 575/1965, art. 2 bis comma 6 bis
d.l. 92/2008 conv. dalla l. 125/2008
MISURE DI PREVENZIONE – SEQUESTRO e CONFISCA – Applicabilità anche in caso di morte del soggetto proposto – Termini per l’emanazione del provvedimento nel caso di decesso del proposto
Il decreto di confisca di beni nei confronti degli eredi del proposto deceduto (nel corso del procedimento) deve essere emanato (depositato) entro il termine di un anno dalla data dell’avvenuto sequestro, prorogabile fino a due anni con provvedimento motivato del tribunale nel caso di indagini complesse (art. 2 ter comma 3 della citata l. n. 575/1965). Nessun rilievo assume il momento in cui sia intervenuto il decesso del proposto. (In applicazione di tali criteri la Corte ha emesso il decreto di sequestro dopo due anni dalla morte del soggetto intervenuta dopo la presentazione della proposta.
Riferimenti normativi: l. 575/1965, art. 2 bis comma 6 bis
l. 575/1965, art. 2 ter comma 3
d.l. 92/08 conv. dalla l. 125/08