ISSN 2039-1676


16 dicembre 2014 |

La confisca nella (annunciata) proposta governativa di riforma della corruzione

Brevi note a margine di un articolo di L. Ferrarella sul Corriere della Sera

La nostra Rivista pubblica in data odierna un articolo di Luigi Ferrarella apparso sul Corriere della Sera di ieri a commento dell'annunciata proposta governativa di riforma della corruzione, approvata dal Consiglio dei Ministri il 12 dicembre 2014. L'articolo di Ferrarella riguarda in particolare gli interventi in tema di confisca, volti a rafforzare le misure patrimoniali di contrasto alla corruzione e, in particolare, l'idea che la corruzione 'non paga'. Con questo breve intervento intendiamo proseguire sulle pagine della nostra Rivista, ad uso e consumo dei giuristi, il dibattito aperto da Ferrarella sul principale quotidiano nazionale.

 

1. Secondo una prassi non nuova ma discutibile (quantomeno agli occhi del giurista), l'annuncio della riforma non è stato accompagnato dal testo delle disposizioni; ogni commento, compreso quello di Ferrarella, qui segnalato, non può pertanto oggi che basarsi sul testo del comunicato stampa del Consiglio dei Ministri (n. 41 del 12.12.2014), da noi pubblicato per estratto nei giorni scorsi, e sul video della conferenza stampa del Presidente del Consiglio Renzi e del Ministro della Giustizia Orlano, disponibile sul sito del Governo (clicca qui per accedervi).   

Orbene, a proposito della confisca si legge - nel comunicato stampa -: "la normativa migliora il già efficace strumento della cosiddetta confisca allargata, prevedendo che il provvedimento conservi efficacia anche quando nei successivi gradi di impugnazione sia sopravvenuta una causa estintiva del reato oggetto di accertamento". Sembrerebbe che il Governo, mettendo mano all'art. 12 sexies d.l. n. 306/1992 (ad oggi - si noti - già applicabile rispetto ai reati di corruzione) intenda proporre l'introduzione di una nuova ipotesi di 'confisca senza condanna', onde evitare in particolare che la morte del processo per prescrizione del reato comporti l'impunità del corrotto, consentendogli di conservare l'indebito vantaggio patrimoniale frutto del mercimonio della cosa pubblica (in giurisprudenza, nel senso che la confisca ex art. 12 sexies cit. non può essere applicata in caso di prescrizione del reato, "ostandovi il tenore letterale della disposizione, che postula una sentenza di condanna o di "patteggiamento" e non il mero proscioglimento per estinzione del reato" v. Cass. Sez. II, 4 marzo 2010, n. 12325, Dragone, rv. 247012. Contra, tuttavia, Cass. Sez. II, 25 maggio 2010, n. 32273, Pastore, rv. 248409).

Sul punto, senza avventurarci in prematuri commenti, ci limitiamo a ricordare al lettore quel che più volte è stato ricordato in alcuni contributi apparsi sulla nostra Rivista - tra l'altro, in un editoriale del prof. Francesco Viganò ("Confisca urbanistica e prescrizione: a Strasburgo il re è nudo), pubblicato nel giugno di quest'anno: nella misura in cui si ritenga - come ci sembra (nonostante un contrario orientamento della Cassazione) - che la confisca in esame abbia natura di sanzione penale, la sua applicazione in assenza di una condanna, cioè dell'accertamento della colpevolezza del reo, contrasta con la presunzione di innocenza ex art. 6 § 2 CEDU.   

 

2. Sempre a proposito della confisca - ma questa volta nel video della conferenza stampa - il Presidente Renzi afferma: "Viene resa più semplice la confisca, e questo riguarda anche gli eredi. Quindi io faccio qualcosa di male, poi sfortunatamente mi accade qualcosa di male... e viene confermato che ho rubato...i miei eredi sono corresponsabili nel senso patrimoniale del termine, la confisca può andare anche agli eredi". Il Ministro Orlando aggiunge poi che il Governo intende seguire la via dell'aggressione alla ricchezza illecita, che ha riscosso notevole successo nel contrasto alle organizzazioni mafiose.

L'articolo di Luigi Ferrarella si sofferma proprio su quest'ultimo profilo dell'annunciata riforma in tema di confisca, evidenziandone la problematicità - ancora una volta - in rapporto a una fondamentale garanzia del diritto penale: il carattere personale della responsabilità (art. 27, co. 1 Cost.). Non a caso, come esattamente ricorda Ferrarella, la confisca dei beni estesa agli eredi era già nota e controversa nel diritto romano; e contro la confisca che fa patire al familiare innocente la pena del reo - Ferrarella ricorda anche questo - si espresse Cesare Beccaria (Dei delitti e delle pene, § XVII). Si comprende allora la diffidenza che il penalista contemporaneo avverte, istintivamente, per la confisca estesa agli eredi del reo, della quale si parla in questi giorni. 

a) Nella misura in cui la disposizione alla quale pensa il Governo avesse natura penale - nella sostanza, al di là dell'etichetta formale (secondo i noti parametri della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo) - la sua compatibilità con le fondamentali garanzie che assistono le pene e la responsabilità penale sarebbe a dir poco dubbia, per contrasto con il predetto principio di personalità della responsabilità penale (qualora, si intende, la confisca fosse prevista in relazione a eredi che risultino 'terzi estranei al reato', cioè non correi) nonché, a ben vedere, con le garanzie difensive proprie del procedimento di irrogazione delle pene.

b) E' possibile (ma nessuno può dirlo in assenza di un articolato) che il Governo si riferisca invece alla confisca di prevenzione ex art. 24 del codice antimafia (d.lgs n. 159/2011), che riguarda i beni di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento di prevenzione «risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica svolta, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego» e di cui lo stesso non possa giustificare la legittima provenienza: una misura che si colloca, almeno formalmente, fuori dal diritto penale, e che prescinde pertanto dalle relative garanzie. Come ha ricordato in questi giorni il dott. Francesco Menditto, attraverso le pagine de Il Fatto Quotidiano, la confisca di prevenzione può essere disposta - nota bene: prima e a prescindere da una condanna - nei confronti di coloro che "per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" (art. 1 lett. b del codice antimafia): anche, perché no, della corruzione. Da quanto riferisce il dott. Menditto sarebbero noti 4/5 provvedimenti di confisca di prevenzione relativi a casi di corruzione: tra questi, quello relativo all'ex presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici Angelo Balducci, accusato di far parte della cricca che pilotava gli appalti dei Grandi Eventi e a cui, secondo quanto riporta la stampa, sarebbe stato sequestrato un patrimonio del valore di 13 milioni di euro. "In quel caso - ha affermato nel citato articolo di stampa sempre il dott. Menditto - rispetto al processo penale che forse approderà alla prescrizione per alcuni reati, la misura di prevenzione sui beni approderà quasi certamente alla confisca definitiva". D'altra parte, nel recente passato si è formata una prassi tesa ad applicare la confisca di prevenzione nei confronti di un altro crimine dei colletti bianchi, come l'evasione fiscale (si veda, da ultimo, un recente provvedimento milanese segnalato sempre da Ferrarella in un altro articolo sul Corriere della Sera (27.11.14) - clicca qui -; provvedimento peraltro conforme a un orientamento giurisprudenziale già segnalato da tempo sulla nostra Rivista e di recente avallato dalle Sezioni Unite).

Proprio in relazione alla confisca di prevenzione la legge prevede, dal 2008, la possibilità di disporre la misura anche in caso di morte del preposto: "in tal caso il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa"; ovvero "può essere iniziato...entro il termine di cinque anni dal decesso" (art. 18 del codice antimafia). V. in proposito, i provvedimenti del Tribunale di Napoli (est. Menditto) e della Corte d'Appello di Palermo, pubblicati nella nostra Rivista. Nihl novi sub sole, dunque.

 

3. Volendo abbozzare una conclusione - per quanto possibile, ribadiamo, in assenza di un articolato - a noi pare che, come sottolinea il dott. Menditto nel citato articolo pubblicatio su Il Fatto Quotidiano, l'obiettivo perseguito dal Governo - estendere la confisca agli eredi - sia già perseguibile, de jure condito, attraverso la disciplina della confisca di prevenzione (legittima o meno che sia alla luce dei principi che informano il sistema). Se invece si intendesse perseguire quel risultato sul terreno della citata confisca ex art. 12 sexies - ovvero, addirittura, ex art. 322 ter c.p. - i rischi di partorire una disposizione di dubbia compatibilità con i principi costituzionali in materia penale si moltiplicherebbero.

Beninteso: si tratta solo di un caveat per il legislatore. Non si dubita infatti della necessità di introdurre efficaci strumenti di contrasto alla corruzione, per cercare di arginarne lo scempio. Si intende solo richiamare l'attenzione e la sensibilità del legislatore verso il rispetto dei principi fondamentali e delle garanzie in materia penale, rispetto ai quali nessun arretramento deve ritenersi ammissibile.