ISSN 2039-1676


11 maggio 2015 |

L'Autorità Nazionale Anticorruzione specifica la disciplina a protezione del c.d. 'whistleblower': approvate le Linee Guida per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 6 del 28 aprile 2015

1. Con la determinazione n. 6 del 2015 (clicca sotto su downolad documento per scaricarle) l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.Ac.) ha approvato le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. "whistleblower")". Il loro scopo è quello di conferire contenuto e concretezza ad una disciplina normativa fino ad ora eccessivamente astratta. Il riferimento è in particolar modo all'art. 54-bis d. lgs. 165/2001 (T.u. "pubblico impiego"), introdotto dalla riforma anticorruzione attuata con la l. 190/2012. Il testo attualmente vigente della disposizione, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnali illeciti", così dispone:

"1.  Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni".

Le linee guida ora approvate specificano e disciplinano l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della disciplina posta a protezione del c.d. "whistleblower", le relative tecniche di tutela, nonché la procedura di segnalazione delle condotte illecite e di gestione delle stesse, nella quale un ruolo fondamentale è proprio ricoperto dall'A.N.Ac.

Si segnala, da ultimo, che sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è disponibile un modulo da compilare nel caso in cui si ritenga di dover denunciare una condotta illecita.