ISSN 2039-1676


26 giugno 2015 |

Alcune note sulla nuova attenuante del secondo comma dell'art. 323-bis c.p.

 

I. Considerazioni generali

1. La legge 27 maggio 2015, n. 69, recante "Disposizioni  in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", pubblicata in Gazz. Uff., 30 maggio 2015, n. 124, ed in vigore dal 14 giugno 2015, ha introdotto talune modifiche alla legislazione penale: un generale inasprimento delle pene per i delitti contro la pubblica amministrazione (peculato, corruzione, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita, concussione, etc.) nonché per quelli riconducibili ad associazioni di stampo mafioso (artt. da 1 a 8), una riformulazione della fattispecie di falso in bilancio applicabile sia alle società quotate che a quelle non quotate (art. 9 e ss.). In particolare, l'art. 1, co. 1, lett. i), n. 1 ha previsto una nuova attenuante da aggiungere al primo comma dell'art. 323-bis del seguente tenore: «per i delitti previsti dagli  articoli  318,  319,  319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per  chi  si  sia  efficacemente adoperato per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia  portata  a conseguenze ulteriori, per  assicurare  le  prove  dei  reati  e  per l'individuazione degli altri responsabili  ovvero  per  il  sequestro delle somme o altre utilita' trasferite, la pena e' diminuita  da  un terzo a due terzi».

 

2. Si tratta di una nuova circostanza attenuante ad effetto speciale dettata per i soli reati di corruzione e di induzione indebita e volta ad abbattere il muro di omertà che avvolge queste fattispecie criminose, sempre più difficili da debellare. L'ipotesi attenuativa - che mira ad ottenere una collaborazione c.d. "processuale" - trova fondamento nella minore capacità a delinquere del colpevole che, successivamente alla commissione del reato, "si sia efficacemente adoperato" per conseguire, in via alternativa, uno dei risultati previsti dalla norma, vale a dire: (i) evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, (ii) collaborare con gli inquirenti per l'individuazione di ulteriori soggetti responsabili, (iii) favorire la raccolta e la conservazione delle prove dei reati o il sequestro (finalizzato alla confisca) delle somme o delle altre utilità trasferite all'intraneus; il tutto, ovviamente, prima che tale risultato sia autonomamente conseguito dagli inquirenti stessi.

 

3. L'attenuante è modellata secondo la tecnica della legislazione di emergenza di tipo premiale che, negli ultimi quarant'anni, ha spiegato i suoi effetti nell'ambito dei (i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 4 d.l. n. 625 del 1979), (ii) delitti di mafia e reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso (art. 8 d.l. n. 152 del 1991), (iii) traffico di sostanze stupefacenti e di associazione costituita allo scopo di effettuare tale traffico (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990), (iv) sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.), (v) furto (art. 625-bis c.p.), (vi) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù o delitti di sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-septies.1 c.p.), (vii) reati ambientali (art. 452-decies c.p.) e finanche nell'ordinamento penitenziario (art. 58-ter) mediante l'eliminazione - per chi collabora con la giustizia - del più gravoso regime penitenziario speciale previsto per gli indiziati o condannati per reati di mafia. Essa persegue una politica criminale finalizzata, attraverso meccanismi premiali, a spezzare la catena di solidarietà che lega i protagonisti della fattispecie corruttiva, animati da un comune interesse e normalmente uniti da un patto segreto che opera nell'ombra e si consolida con l'omertà.

 

II. Il contenuto della circostanza

4. Come negli anni '80 per tutta una serie di attentati terroristici si era dovuto varare una "legislazione dell'emergenza" (peraltro, a risposta differenziata, tendente cioè a coniugare rigore sanzionatorio e benefici premiali), così, oggi, il legislatore ha pensato bene di fronteggiare il dilagare del fenomeno corruttivo adottando la stessa strategia politico-criminale differenziata, mediante, da un lato, l'inasprimento della risposta penale sul piano del trattamento punitivo, dall'altro, mediante la previsione di un trattamento di favore per chi, ravvedutosi, crea una frattura nel sodalizio criminoso aiutando concretamente ed efficacemente le autorità inquirenti fornendo alle stesse dati conoscitivi rilevanti o per l'assicurazione delle prove dei reati o per l'individuazione degli altri soggetti responsabili o per il reperimento e sequestro delle somme e delle altre utilità trasferite all'intraneus.

La ratio della disposizione riprende e sviluppa quella stessa che ha animato l'introduzione degli istituti a carattere premiale: incentivare tutti i possibili fenomeni di effettiva dissociazione all'interno delle organizzazioni operanti nel campo dell'illegalità diffusa ossia della corruzione sistemica. Per conseguire questo obiettivo si è pensato, da un lato, di offrire idonei controstimoli al consolidarsi dell'intento delittuoso, tenendo conto a tal fine, qoad poenam, di una condotta che si pone in una direzione opposta rispetto alle finalità delittuose perseguite; dall'altro, di indebolire dall'interno la corruzione, attraverso la valorizzazione della collaborazione operosa che il colpevole rende agli organi di polizia ed alla magistratura.

 

5. L'ipotesi attenuativa abbraccia più condotte, tutte contrassegnate da un progressivo allontanamento dal piano dell'offesa arrecata con la condotta illecita: quella di chi si adopera efficacemente per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e quella di chi concretamente e sempre efficacemente aiuta le autorità inquirenti nella raccolta e/o conservazione delle prove, nell'individuazione degli altri soggetti responsabili e/o nel reperimento delle somme (o altre utilità) che sono state oggetto del pactum sceleris sì da consentire il loro assoggettamento alla misura cautelare del sequestro finalizzato alla confisca. Quest'ultima previsione richiede semplicemente un'attività di collaborazione da parte del colpevole; mentre alla stessa conclusione non si può pervenire per la prima condotta, in quanto compatibile solo con i delitti suscettibili di "conseguenze ulteriori", che il colpevole, con la sua condotta, deve cercare di impedire. Le condotte collaborative descritte nella norma sono state contemplate alternativamente e non cumulativamente, ciò in quanto il legislatore ha voluto offrire al "pentito" la più vasta gamma possibile di comportamenti di ravvedimento legati fra loro da un unico filo conduttore: il comportamento del colpevole deve essere anche nei fatti antagonista rispetto alla condotta delittuosa da lui posta in essere, così da ottenere, in complesso, un atteggiamento sintomatico di un autentico ravvedimento.

L'assenza di qualsiasi specificazione da parte del legislatore delle modalità di attuazione dell'"aiuto" rivela la chiara volontà di ricomprendere nell'ambito della norma qualsiasi tipo di ausilio, estrinsecabile in qualunque forma, che serva oggettivamente a contrastare il raggiungimento delle finalità corruttive perseguite dai responsabili. L'importante è che il contributo prestato sia indirizzato alla realizzazione di uno dei risultati concreti previsti dalla norma: potranno così rientrare nella previsione dell'attenuante in esame le confessioni e le chiamate in correità che, in entrambi i casi, abbiano consentito l'interruzione del protrarsi del reato o il sequestro delle somme corrisposte al corrotto o l'individuazione di altri responsabili o, infine, abbiano determinato l'acquisizione di prove a carico dei principali responsabili già identificati.

 

6. Con l'espressione "per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori" non viene richiesto, vista la sua struttura finalistica, l'effettivo impedimento delle conseguenze ulteriori, bensì l'idoneità oggettiva del contributo al raggiungimento dello scopo, per cui il collaborante meriterà ugualmente la concessione dell'attenuante nel caso in cui il suo contributo, pur concretamente e oggettivamente idoneo ai risultati descritti nella norma, non venga di fatto valorizzato dall'autorità di polizia e/o da quella giudiziaria.

La locuzione "conseguenze ulteriori" ricomprende qualsiasi fatto o situazione che rappresenti l'effetto del reato commesso: sono, dunque, inerenti alla lesione o alla messa in pericolo del bene specificamente tutelato dalla norma incriminatrice impedendone ulteriori progressi offensivi e derivano in via diretta e immediata dalla condotta posta in essere dal reo sino all'arresto o alla sua scoperta. Così, ad es., potrà ottenere il beneficio chi, con il suo contributo, abbia impedito che la tangente promessa (ed oggetto del pactum sceleris) si potesse trasformare in effettiva dazione del denaro completando così il fatto corruttivo.

Con riguardo alla condotta volta alla "assicurazione delle prove", l'espressione usata è poco chiara: non si comprende quale forma di collaborazione sia richiesta. Per certo, per poter tornare di utilità agli inquirenti, il contributo dovrà essere finalizzato alla raccolta e/o conservazione delle prove. Perciò, un mero rafforzamento del quadro probatorio già sostanzialmente acquisito dagli organi inquirenti ed idoneo a sostenere l'accusa non potrà rilevare ai fini della concessione dell'attenuante, trattandosi di un contributo non efficace. Quanto, invece, all'aiuto prestato in funzione dell'individuazione degli altri responsabili o del sequestro delle somme trasferite all'intraneus, lo stesso dovrà essere tale da consentire il conseguimento del risultato prima che lo stesso possa essere autonomamente conseguito dalle autorità inquirenti.

 

III. Problemi di carattere applicativo

7. L'ipotesi attenuativa è stata costruita facendo leva sulla volontarietà del comportamento e sull'effettivo conseguimento del risultato previsto dalla norma. Di conseguenza il contributo dovrà essere spontaneo, determinato cioè da motivi interni all'agente e non influenzato in alcun modo da fattori esterni che operino come pressione sulla spinta psicologica. Inoltre, in piena sintonia con la logica del ravvedimento attivo, le forme di collaborazione processuale dovranno essere caratterizzate dall'efficacia, caratteristica introdotta dall'avverbio "efficacemente": dovranno, cioè, consistere in un aiuto sostanziale, determinante e decisivo. In altri termini, è richiesta la realizzazione di un risultato che torni utile e proficuo agli organi giudiziari, nel senso che, senza la collaborazione del colpevole, valutando il complesso degli elementi processuali sussistenti al momento del suo sorgere, non si sarebbe innescato quel processo conducente alla raccolta delle prove o all'individuazione degli altri responsabili o al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite all'intraneus. Conseguentemente, se il risultato viene conseguito indipendentemente dalla fattiva collaborazione dell'autore (come ad es., nel caso di una generica collaborazione informativa o di una mera confessione senza l'apporto di indicazioni utili a fini investigativi e/o probatori), l'attenuante non potrà operare. Del pari, se un compartecipe fornisce gli elementi di prova dopo che il corruttore o il corrotto li ha già rivelati, l'attenuante non troverà applicazione, in quanto il risultato perseguito dal legislatore è già stato realizzato. Differente è il caso in cui le fattive collaborazioni si integrano, in modo tale che senza l'una o l'altra non sarebbe stato possibile il conseguimento del risultato previsto dalla norma: in questo caso l'attenuante opererà nei confronti di tutti i soggetti posto che il contributo fornito da ciascuno può ben dirsi efficace e proficuo.

 

8. La valutazione dell'efficacia della collaborazione processuale spetta ovviamente al giudice di merito e, quindi, sarà insindacabile da parte del giudice di legittimità, laddove sia immune da vizi ed errori logici e sorretta da adeguata motivazione. Non sarà necessario che l'atteggiamento di collaborazione con la polizia o con l'autorità giudiziaria consegua ad un atto di autentico pentimento morale o di spontanea resipiscenza, ben potendo l'agente collaborare solo per un calcolo utilitaristico. A differenza delle altre disposizioni premiali che ancorano l'attenuante ad un preciso limite temporale (prima del giudizio o prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna), la collaborazione processuale in esame non prevede alcun limite cronologico per l'esercizio delle facoltà riconosciute dalla norma: essa, quindi, potrà essere utilmente prestata in qualsiasi fase del processo ma non oltre il giudizio di primo grado, potendo il giudice di appello conoscere del procedimento limitatamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti dall'appellante.

 

9. L'attenuante, trovando fondamento nella minore capacità a delinquere del colpevole, ha natura soggettiva e, quindi, si applica soltanto alla persona alla quale si riferisce. Conseguentemente, nel caso di compartecipazione criminosa, la circostanza in esame non sarà suscettibile di comunicazione agli altri concorrenti.

 

10. Stupisce, infine, che la concussione sia rimasta fuori dall'applicazione dell'attenuante: anche il concussore, infatti, ben può collaborare fattivamente con gli inquirenti indicando, ad es., il nome dei propri complici. Non si comprende, perciò, quale sia la ratio della mancata previsione normativa.