3 settembre 2012
Un caso di applicazione di misure di prevenzione, personale e patrimoniale, nei confronti di un "evasore fiscale socialmente pericoloso"
Trib. Chieti, 12 luglio 2012, Pres. Spiniello, Est. Allieri
MISURE DI PREVENZIONE - PERSONALI E PATRIMONIALI - Soggetti che abitualmente commettano reati di carattere tributario, ricavandone profitti illeciti - Applicabilità delle misure - Sussistenza.
La sistematica evasione fiscale, in particolare integrante condotte che rientrino nell'area dell'illecito penale, si attaglia perfettamente alla categoria di pericolosità delineata dall'art. 1, lett. a) e b) (e 4, lett. c) del d.lgs. n. 159/11, quando il soggetto viva di traffici delittuosi ovvero viva col provento di attività delittuosa, tale considerandosi il profitto prodotto dall'evasione fiscale, ancorché la stessa sia pertinente ad attività economiche astrattamente lecite (Nella specie il Tribunale ha applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale a persona risultata dedita ad attività fraudolente sul piano tributario sin dal 1993, con notevole impulso a partire dagli anni 2004-2005, ed ha contestualmente disposto il sequestro di numerosi beni intestati a prestanome).
Riferimenti normativi:
art. 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 159/11; art. 4, lett. c), d.lgs. n. 159/11; art. 20 d.lgs. n. 159/11,
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