ISSN 2039-1676


29 maggio 2013

L'archiviazione degli atti, in caso di rinuncia del pubblico ministero a promuovere "azione di prevenzione", spetta allo stesso pubblico ministero (in margine al tema della discrezionalità  od obbligatorietà  dell'esercizio)

Proc. Rep. Lanciano, 15 maggio 2013, est. Menditto

Pubblichiamo un interessante provvedimento del procuratore della Repubblica di Lanciano, che puntualizza vari aspetti della fase preliminare del procedimento di prevenzione, ed in sostanza prospetta un carattere obbligatorio dell'esercizio dell'azione da parte del pubblico ministero,  il quale per altro, in assenza di disposizione sul controllo giudiziale, provvede direttamente all'archiviazione degli atti quando ritiene che non sussistano i presupposti, in fatto od in diritto, per l'applicazione di una misura di prevenzione.

L'estensore ricorda come il questore e il direttore della DIA debbano dare immediata comunicazione al procuratore della Repubblica, per l'iscrizione nell'apposito registro, delle persone nei cui confronti  sono disposti accertamenti personali o patrimoniali, e come il pubblico ministero proceda ad una conforme iscrizione.

Prima dell'indicata iscrizione (nel registro),  gli organi titolari del potere di proposta svolgono  un'attività preliminare, coperta dal segreto, diretta a selezionare le persone nei cui confronti possono essere svolte le indagini. Tale attività, non regolamentata, non può assumere la caratteristica di un'attività investigativa. La selezione della «notizia di prevenzione», cui conseguono la successiva iscrizione e le pertinenti indagini, deve trovare riscontro, secondo il provvedimento qui pubblicato, in una adeguata motivazione.  Il procuratore della Repubblica ha dunque l'onere di motivare le modalità di selezione della notizia di prevenzione e della sua iscrizione; può anche adottare criteri di selezione di carattere generale esposti nei criteri organizzativi del proprio Ufficio, in «linee guida» ovvero in ordini di servizio.

All'esito delle indagini, personali e/o patrimoniali (coperte dal segreto), che non possono assumere carattere invasivo, l'organo proponente è tenuto ad esercitare l'azione di prevenzione, sempreché naturalmente sussistano - secondo una delibazione preliminare - i presupposti dell'applicazione della misura di prevenzione. Qualora invece ritenga  che non sussistano i presupposti indicati, lo stesso organo è competente a disporre, con adeguata motivazione, la «autoarchiviazione» del procedimento.