ISSN 2039-1676


17 ottobre 2011 |

Corte cost., 12 ottobre 2011, n. 270, Pres. Quaranta, Rel. Criscuolo (sui rapporti tra giudizio di cognizione e procedimento di prevenzione)

E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità  costituzionale dell'art. 530 c.p.p., nella parte in cui non contempla, per la sentenza assolutoria, una disposizione affine a quella prevista dall'art. 166, co. 2, c.p., secondo cui la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire, per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione

La Corte ha «sanzionato» nel senso della manifesta infondatezza una questione di legittimità costituzionale che avrebbe potuto esercitare, ma solo ad una prima e veloce lettura, una qualche suggestione.
 
Il discorso del giudice rimettente può essere riassunto nei termini che seguono.
 
Il secondo comma dell’art. 166 cod. pen. stabilisce che la condanna con sospensione condizionale non può costituire, per sé sola, il presupposto per l’applicazione di una misura di prevenzione.
 
Ilgiudice a quo – posta la premessa, pacifica, che anche fatti valutati in una sentenza di assoluzione possono essere apprezzati ai  fini del trattamento prevenzionale – vede una contraddizione nel sistema. Sarebbe illogico prescrivere che una sentenza di condanna sia trascurata dal giudice della prevenzione,  e consentire al tempo stesso che una sentenza assolutoria, pur dubitativa, venga posta alla base di una misura.
 
Ed ecco l’ultimo passaggio. Per restituire «razionalità» al sistema, il rimettente propone una sentenza additiva riguardo alla norma del codice di procedura penale che concerne, in generale, le sentenze assolutorie (art. 530 cod. proc. pen.), chiedendo che la Consulta vi inserisca una formula «identica od analoga» a quella che segna l’art. 166 cod. pen.
 
Ora, è ben vero che i fatti posti a fondamento di una decisione assolutoria possono essere valutati, nel procedimento di prevenzione, a carico dell’interessato. Non è vero, invece, che i fatti posti a fondamento di una sentenza di condanna a pena sospesa non possano assumere l’indicata valenza probatoria. Il giudice di prevenzione, a differenza di quello del processo penale, non verifica una relazione tra fatto storico e figura incriminatrice, ma guarda a situazioni e comportamenti per coglierne il valore sintomatico di una qualificata pericolosità sociale, indipendentemente dal loro rilievo penale.
 
Ciò non vuol dire che la norma posta dall’art. 166 cod. pen. non abbia funzione. Certamente il giudice della prevenzione non potrà argomentare il giudizio di pericolosità sul precedente penale del proposto. Non a caso la norma precisa che la sentenza di condanna è inidonea a giustificare il provvedimento «per sé sola». E non a caso la giurisprudenza ha più volte chiarito come al giudice non sia negata «la possibilità di valutare gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale conclusosi con la suddetta condanna o unitamente ad altri e diversi elementi, desumibili aliunde» (Cass., Sez. V, 20 settembre 2004, n. 41398, Diesi, in C.E.D. Cass., n. 230120)
 
Quanto appena si è detto non implica, per altro, che le due ipotesi in comparazione siano realmente assimilabili, come preteso nell’ordinanza di rimessione. Infatti, fuori dai casi di proscioglimento per ragioni che legittimano l’applicazione di una misura di sicurezza (comma 4 dell’art. 530 cod. proc. pen.), il giudice dell’assoluzione non formula alcuna valutazione di pericolosità a carico dell’imputato, perfino quando ritiene la verità del fatto storico in contestazione. Il giudice della condanna a pena «sospesa», invece, apprezza direttamente il valore sintomatico del fatto sul piano della pericolosità (o almeno del rischio di recidiva), ed anzi comprende nella propria valutazione ogni elemento che gli sia utile per una prognosi sui futuri comportamenti dell’imputato.
 
È dunque la regola del ne bis in idem, nella sua specifica proiezione quale strumento per assicurare il principio di non contraddizione, a giustificare limiti al potere di apprezzamento del giudice della prevenzione. Tanto questo è vero che la giurisprudenza tende da ultimo ad enfatizzare tali limiti, senza negare che i fatti restano valutabili, ma censurando il provvedimento di prevenzione che contraddica direttamente quello della cognizione in punto di valore sintomatico della pericolosità (Cass., Sez. V, 11 luglio 2006, n. 32522, Di Lernia, ivi,  n. 235198).
 
Essenzialmente questo, e sia pure attraverso una enunciazione sintetica, il ragionamento che ha condotto la Corte a formulare un giudizio di manifesta infondatezza della questione. Da un lato infatti si è notato come le circostanze poste ad oggetto del giudizio chiuso dalla sentenza di condanna con pena sospesa possono essere valutate nel procedimento prevenzionale, unitamente ad altri elementi. Per altro verso, si è rimarcato che il giudice dell’assoluzione non formula, sulla pericolosità, alcun giudizio che la legge debba preoccuparsi di coordinare con l’oggetto tipico del procedimento di prevenzione.