26 settembre 2011
Sui rapporti tra misure di prevenzione e misure di sicurezza
Trib. Napoli, sez. app. mis. prev., 21.6.2011, Pres. ed est. Menditto
MISURE DI PREVENZIONE – MISURE PERSONALI – Rapporti tra misure di prevenzione, semplice o con obbligo di soggiorno, e misure di sicurezza - disciplina.
La comune finalità delle misure di prevenzione e di sicurezza, rappresentata dalla necessità di prevenire la commissione di un reato sulla base di un giudizio di probabilità fondato sulla pericolosità del soggetto, e la potenziale permanenza della misura di sicurezza, comporta, qualora quest’ultima sia in atto, diverse conseguenze a seconda della natura della misura di prevenzione (applicata o in corso di applicazione), semplice o con obbligo di soggiorno (artt. 10 e 12 l. 1423/56): a) incompatibilità tra misura di sicurezza detentiva e misura di prevenzione, semplice o con obbligo di soggiorno, con improcedibilità della proposta o cessazione della misura applicata; b) incompatibilità tra libertà vigilata e misura di prevenzione semplice, con improcedibilità della proposta o cessazione della misura applicata; c) compatibilità tra libertà vigilata e misura di prevenzione con obbligo di soggiorno, con prevalenza della seconda e differimento o sospensione della prima.
MISURE DI PREVENZIONE – MISURE PERSONALI – Rapporti tra misure di prevenzione, semplice o con obbligo di soggiorno, e misure di sicurezza – declaratoria di cessazione della misura di prevenzione - competenza.
Qualora debba essere dichiarata la cessazione della misura di prevenzione per incompatibilità con la misura di sicurezza in atto, la diversa formulazione degli artt. 10 e 12, comma 3, l. 1423/56 comporta che nel caso di concorso tra misura di sicurezza e sorveglianza speciale semplice occorra un provvedimento dichiarativo del Tribunale, laddove nell’ipotesi di concorso con misura di prevenzione con obbligo di soggiorno è sufficiente una determinazione del Questore (organo dell’esecuzione).
MISURE DI PREVENZIONE – MISURE PERSONALI – Rapporti tra misure di prevenzione con obbligo di soggiorno e misure di sicurezza – misura di prevenzione dichiarata cessata – successiva trasformazione delle misura di sicurezza detentiva in libertà vigilata – applicabilità di nuova misura di prevenzione nel rispetto del principio del giudicato rebus sic stantibus
La misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno cessata di diritto, perché in atto una misura di sicurezza detentiva, non può riprendere vigore, neanche qualora la misure di sicurezza detentiva non sia revocata ma trasformata in quella meno grave della libertà vigilata. In tale ipotesi è consentita l’applicazione di una nuova misura di prevenzione con obbligo di soggiorno (compatibile ai sensi dell’art. 12, comma 3) qualora emergono ulteriori elementi, precedenti e successivi alla misura di prevenzione applicata (e mai eseguita) non valutati che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate. (Nella fattispecie, dichiarata cessata la misura di prevenzione della misura di prevenzione con obbligo di soggiorno -perché in atto una misura di sicurezza detentiva-, la corte ha applicato una nuova misura di prevenzione con obbligo di soggiorno dopo la trasformazione della misura di sicurezza detentiva in libertà vigilata valutando fatti nuovi esaminati anche dal Magistrato di Sorveglianza all’atto della trasformazione della misura).
Riferimenti normativi: l. 1423/56, art. 10
l. 1423/1956, art. 12 comma 3